Studio Mirabile Baccarani
Ragionieri Commercialisti - Revisori legali dei conti
Mirabile srl
Servizi amministrativi - contabili
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Rassegna Fiscale
Superata l’unipersonalità nei conferimenti di minoranza
A livello di operazioni straordinarie, il recente decreto legislativo Irpef-Ires interviene in maniera apprezzabile sugli scambi di partecipazione regolati dall’art. 177 del Tuir. Per i conferimenti di controllo viene sdoganata la previsione di quelli minusvalenti a cui recentemente le Entrate avevano aperto. Per quelli di minoranza qualificata si interviene a superare l’unipersonalità della conferitaria e ad attenuare la verifica della qualificazione delle partecipazioni detenute nel caso di conferimenti in una holding. Nelle permute, l’incremento del controllo diventa possibile anche in casi volontari, superando le restrizioni imposte dalla direttiva comunitaria. Nei conferimenti di controllo, si elimina la limitazione anche per acquisizioni di controllo in società non residenti, consentendo la neutralità fiscale anche in caso di minusvalenza. Per i conferimenti di minoranza qualificata, si mantiene l’unipersonalità della conferitaria tranne che per i familiari del conferente. Per le holding si fa riferimento al valore contabile delle partecipazioni e non a quello reale, più complesso.
Crediti inesistenti e non spettanti da ridefinire
Le commissioni riunite Giustizia e finanze del Senato propongono di modificare il decreto delegato sulla riforma del sistema sanzionatorio. Chiedono di rivedere le definizioni di crediti non spettanti e crediti inesistenti ai fini penali contenute nel decreto delegato. Suggeriscono di circoscrivere alle sole ipotesi di omesso versamento la rilevanza della situazione di crisi del contribuente, ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto. Le commissioni auspicano che il credito inesistente sia limitato a situazioni di simulazione o basate su documentazione falsa e chiedono di verificare l’applicabilità delle nuove norme sull’esclusione dell’illecito penale per omessi versamenti. Propongono che la situazione di crisi del contribuente sia rilevante solo per casi di omesso versamento.
Avvisi di recupero senza passare dal ruolo
Se lo schema di decreto attuativo della riforma della riscossione sarà approvato nel suo testo attuale, gli avvisi di recupero, gli atti di irrogazione sanzioni e gli avvisi di accertamento e liquidazione dell’imposta di registro diventeranno immediatamente esecutivi. L’art. 18 della legge n. 111/2023 indica il superamento graduale del ruolo come mezzo di riscossione a favore degli accertamenti esecutivi. Lo schema di Dlgs elenca gli atti che diventeranno avvisi impo-esattivi, consentendo il recupero coatto senza la fase di formazione del ruolo e notifica della cartella. Gli avvisi di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti saranno prioritari, così come gli avvisi di recupero emessi dopo mancato pagamento, che consentiranno l’iscrizione a ruolo dell’intero importo dovuto, comprese le sanzioni. Le procedure automatizzate di controllo delle dichiarazioni continueranno a generare cartelle di pagamento se il contribuente non perfezionerà le comunicazioni. Avranno esecutività pure gli atti di irrogazione delle sanzioni.
Commercialisti, iscritti in positivo Redditi più alti ma pesa l’inflazione
Appuntamento a Roma, oggi, per gli Stati generali dei commercialisti. La categoria che vanta più di 120 mila iscritti è pronta a confrontarsi e a dialogare con il mondo politico su Pnrr, economia, fisco, sostenibilità e crisi d’impresa. Quest’anno gli stati generali sono dedicati a ‘Le sfide della professione verso l’Europa’. Un titolo che anticipa i contenuti di una serie di proposte in chiave comunitaria che i commercialisti si fanno portavoce, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese. L’altro grande tema è rappresentato dalla tassazione che oggi in Europa si presenta frammentata e diversificata. Anche su questo la categoria è pronta a fornire il proprio contributo. Dal Rapporto annuale sulla professione che sarà distribuito oggi emerge che nonostante la crisi che investe il mondo delle professioni la categoria sta registrando un piccolo incremento. Nel 2023 l’Albo ha registrato 1.864 nuovi iscritti portando il numero complessivo a 120.424 (+0,1%). A crescere di più gli iscritti del Nord e, in particolare, della Lombardia. Calo dello 0,6% al Sud. L’esodo maggiore in Sicilia. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Più iscritti, ma giovani in ritirata’ – pag. 29)
Le ritenute sugli interessi spingono il gettito: +10,3% nel primo trimestre
Nel primo trimestre dell’anno le entrate tributarie sono cresciute del 10,3% raggiungendo quota 124,8 miliardi. Il balzo è dovuto soprattutto alla performance delle imposte dirette che rispetto allo stesso periodo del 2023 hanno registrato un aumento di 10,2 miliardi. Più contenuta, invece, la crescita delle imposte indirette, pari a 1,2 miliardi di euro. Ad incidere significativamente sulla dinamica delle dirette sono sia il gettito Irpef che quello dell’imposta sostitutiva sui redditi e le ritenute sugli interessi e altri redditi di capitale. Per quanto riguarda l’Irpef il minor ricorso agli ammortizzatori sociali ha fatto segnare un incremento delle ritenute sul lavoro dipendente sia nel pubblico che nel privato. L’altro elemento di forte traino è rappresentato dal gettito ‘dell’imposta sostitutiva sui redditi nonché delle ritenute sugli interessi e altri redditi di capitale’. L’incremento è di 2,76 miliardi (+187,7%) sul primo trimestre dello scorso anno e riflette, in particolare, l’incremento dei versamenti a saldo delle ritenute su interessi e premi corrisposti da istituti di credito.
Asseverare non è approvare
L’Enea, in una risposta a un’istanza pervenutale che Italia Oggi è in grado di anticipare, chiarisce che l’invio dell’asseverazione relativa al superbonus non equivale all’approvazione. Aver inviato l’asseverazione all’Enea, necessaria per accedere al superbonus, non comporta automaticamente l’accettazione dei contenuti da parte dell’ente. Ciò in quanto le asseverazioni rappresentano dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà e solo a seguito di due livelli di controllo l’Enea può accertare la sussistenza delle condizioni per la fruizione delle agevolazioni. A presentare l’istanza è stato un professionista del mondo edile che ha chiesto chiarimenti all’Enea in relazione al fatto che, nel corso degli anni, questa avrebbe accettato numerosi lavori per i quali gli asseveratori hanno utilizzato valori di conducibilità termica diversi da quelli ‘normali’. Il dubbio ruota attorno al tema del ‘destino’ di un’asseverazione errata che però sia stata già inviata e non contestata dall’Enea.
New entry fiscale tra le scissioni
Il decreto legislativo per la revisione del regime Irpef e Ires introduce una disciplina fiscale per la scissione societaria parziale tramite scorporo, ai sensi dell’art. 2506.1 del Codice civile. Quest’operazione è assimilata alle scissioni disciplinate dall’art. 173 del Tuir, con regole specifiche per adattarsi alle sue peculiarità. Il nuovo comma 15-ter dell’art. 173 dispone l’applicazione delle regole della scissione con alcune eccezioni e integrazioni per le specificità dello scorporo. Sono previste regole per valutare le partecipazioni ricevute, attribuire un valore ai beni trasferiti e garantire la continuità dei requisiti fiscali. La ripartizione delle posizioni fiscali segue il rapporto tra valore netto contabile delle attività e passività scorporate e il patrimonio netto della società scissa.
Ripartizione proporzionale delle posizioni della scissa
Il decreto legislativo che prevede la revisione del regime Irpef ed Ires, introduce una disciplina fiscale per la scissione parziale con scorporo. Tale operazione è riconducibile alla scissione disciplinata dall’articolo 173 del Tuir. La nuova disposizione prevede che le posizioni fiscali soggettive della società scissa si trasferiscono in misura proporzionale alla beneficiaria. Questo metodo di calcolo si differenzia da quello previsto per la scissione parziale tradizionale. In questo modo si superano le difficoltà emerse nel passato in merito alle perdite pregresso, alle eccedenze Ace e ai crediti d’imposta. La norma integra l’articolo 173, comma 4, stabilendo, come detto, che le posizioni fiscali si assegnano proporzionalmente al valore contabile delle attività e passività scorporate rispetto al patrimonio netto contabile della scissa.
Fusione in ingresso dall’Ue perdita importabile in Italia
La bozza del decreto di riforma delle imposte dirette contiene una proposta di assoluta novità: le perdite fiscali maturate all’estero possono essere importate in Italia. Tale disposizione trova applicazione nel caso di fusione tra società residente in uno Stato Ue o in uno Stato aderente allo Spazio Economico Europeo con il quale l’Italia ha un accordo che assicura uno scambio di informazioni e società residente in Italia, a condizione che la società incorporante o risultante dalla fusione sia residente in Italia. Trova inoltre applicazione se sia nei periodi d’imposta di realizzazione delle perdite fiscali sia alla data in cui la fusione ha efficacia una delle società partecipanti alla fusione controlla l’altra o le altre società partecipanti alla fusione oppure tutte le società partecipanti alla fusione sono controllate dallo stesso soggetto. Ancora, la novità riguarda le perdite fiscali: del soggetto non residente maturate all’estero; ‘definitive’, ovvero quelle che non possono più essere utilizzate nello Stato di provenienza.
Novità Fiscali
Accordo di reciprocità tra Italia, Gran Bretagna e Irlanda del Nord ai fini dei rimborsi Iva
Con la Brexit il Regno Unito è considerato Paese terzo rispetto all’Unione europea.
Fino al 31 dicembre 2020 Londra ha operato come Paese membro della Ue sia ai fini doganali che ai fini Iva e accise. Ma a decorrere dal 1°gennaio 2021 il Regno Unito non fa più parte del territorio doganale e Iva dell’Unione europea.
Per questo motivo è stato stipulato un accordo di reciprocità tra l’Italia e il Regno Unito mediante scambio di Note Verbali dai rappresentanti dei due Paesi. In queste Note Verbali i Governi di ambo i Paesi hanno dichiarato di ritenere formalmente sussistenti i presupposti giuridici per il riconoscimento della condizione di reciprocità ai fini dell’erogazione del rimborso Iva per gli acquisti effettuati dagli operatori italiani sul territorio britannico e dagli operatori britannici sul territorio italiano, a partire dal 1°gennaio 2021.
Tale accordo sarà attuato nel rispetto delle legislazioni britannica e italiana e del diritto internazionale.
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 22/E del 2 maggio 2024, ha chiarito che relativamente alle operazioni effettuate dal 1°gennaio 2021 con il Regno Unito trova applicazione l’art. 38-ter del Dpr n. 633/1972 ai fini dell’erogazione dei rimborsi Iva. Pertanto, i soggetti stabiliti in Italia possono proporre istanza di rimborso Iva al Regno Unito e i soggetti stabiliti nel Regno Unito possono avanzare richiesta di rimborso Iva al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 38-ter.
Dlgs n. 1/2024 - Misure in materia di pagamento dei tributi, di comunicazioni obbligatorie e di servizi digitali
Il decreto legislativo ‘Adempimenti’ contiene misure che attuano principi e criteri direttivi della legge n. 111/2023 (meglio nota come legge ‘Delega’). L’articolo 16 del decreto in parola attua le disposizioni della Delega finalizzate a prevedere una revisione generale degli adempimenti tributari diversi da quelli previsti dalla disciplina doganale e da quella in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione sui consumi. Con la circolare n. 8/E dello scorso 11 aprile l’Agenzia delle Entrate ha illustrato le misure in materia di dichiarazioni fiscali. Con il presente documento di prassi si forniscono agli Uffici le istruzioni operative per garantire l’uniformità di azione, in relazione ad altre misure di semplificazione e razionalizzazione, con particolare riguardo a quelle connesse al pagamento dei tributi, alle comunicazioni obbligatorie, ai servizi digitali, agli strumenti elettronici di pagamento e all’invio di comunicazioni e inviti da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Semplificazioni relative ai pagamenti dei tributi
Per il pagamento delle somme a rate dovute a titolo di saldo o di acconto relative alle imposte e ai contributi risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce presentate, l’articolo 8 del decreto Adempimenti apporta modifiche alla normativa disponendo: il differimento, dal 30 novembre al 16 dicembre, del termine ultimo entro il quale perfezionare la rateizzazione. Per tutti i contribuenti viene poi individuata un’unica data di scadenza, prevista per il 16 di ogni mese, entro la quale effettuare il pagamento delle rate mensili successive alla prima.
L’articolo 9 del decreto Adempimenti dispone la riduzione della frequenza dei versamenti periodici dovuti, qualora di ammontare poco significativo. Per i soggetti passivi Iva che liquidano l’imposta con cadenza mensile e per quelli che la liquidano ogni tre mesi è previsto l’innalzamento a 100 euro (in luogo del previgente limite di 25,82 euro) dell’importo minimo dell’Iva periodica dovuta da corrispondere. Se l’importo dell’Iva periodica non supera i 100 euro, questa somma può essere versata congiuntamente a quella relativa al periodo successivo, ma senza superare la data del 16 dicembre dell’anno di riferimento.
Gli articoli 17 e 18 del decreto Adempimenti prevedono novità sulle modalità di pagamento di imposte, contributi e altre somme. Il decreto dispone, infatti, per i versamenti ‘ricorrenti, rateizzati e predeterminati’ la possibilità di disporre in via preventiva, su un conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con le Entrate, l’addebito di somme dovute per scadenze future. La disposizione permette, pertanto, al contribuente o all’intermediario autorizzato, di inviare in unica soluzione tutti i modelli F24, consentendo di effettuare il pagamento degli importi dovuti alle varie scadenze future.
L’articolo 18 del decreto stabilisce che per i versamenti di imposte e contributi il contribuente può utilizzare anche gli strumenti di pagamento offerti dalla piattaforma ‘PagoPA’.
Razionalizzazione delle comunicazioni obbligatorie
L’articolo 4 del decreto Adempimenti legittima il depositario delle scritture contabili a comunicare, in caso di inerzia del cliente, all’Agenzia delle Entrate il recesso dal proprio incarico. Questo per evitare che, in caso di controlli, gli organi verificatori si rechino presso un depositario ormai cessato. In questo modo viene consentito a quest’ultimo di liberarsi, anche nei confronti del fisco, dall’obbligo di tenuta e conservazione delle scritture del contribuente.
L’articolo 12 del decreto Adempimenti stabilisce che l’invio telematico al Sistema Tessera Sanitaria dei dati riguardanti le spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1°gennaio 2024 avvenga ogni sei mesi. In attuazione di questa misura il Mef ha fissato i relativi termini di trasmissione. Ricordiamo che l’invio al Sistema TS delle spese sanitarie sostenute dall’anno 2021 all’anno 2023 è stato effettuato sempre con cadenza semestrale. Per effetto della novità, invece, la trasmissione dei dati al Sistema TS relativi alle spese sanitarie, sostenute a partire dal 1°gennaio 2024, assume ‘a regime’ una cadenza semestrale e deve essere effettuata rispettando le seguenti scadenze:
- entro il 30 settembre di ciascun anno, per le spese sostenute nel primo semestre dell’anno stesso;
- entro il 31 gennaio di ciascun anno, per le spese sanitarie sostenute nel secondo semestre dell’anno precedente.
Per effetto di quanto previsto all’articolo 4-quinquies del decreto ‘Anticipi’, tale adempimento può venire meno per i commercianti al minuto di farmaci che memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente i dati relativi ai corrispettivi giornalieri.
Rafforzamento dei servizi digitali e incentivi all’utilizzo di strumenti elettronici
L’accesso ai servizi telematici offerti dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione è attualmente consentito per mezzo di diversi modelli di delega. Gli incentivi all’utilizzo dei servizi digitali messi a disposizione passano attraverso:
- la procedura uniforme di conferimento della delega; in questo modo sarà possibile per i contribuenti delegare gli intermediari all’utilizzo di uno o più servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, con un’unica operazione;
- il potenziamento dei servizi digitali esistenti e l’introduzione di nuovi. Questo al fine di eliminare la necessità di doversi recare fisicamente presso gli uffici delle Entrate. Potenziare i canali di assistenza a distanza e consentire la registrazione delle scritture private e il confronto a distanza tra contribuente e Amministrazione finanziaria figurano tra i servizi digitali preposti;
- la messa a disposizione dei contribuenti, all’interno della propria area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, di servizi digitali per la consultazione e l’acquisizione di tutti gli atti e le comunicazioni gestiti dalle Entrate che li riguardano;
- memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri per i soggetti che effettuano l’attività di commercio al minuto e assimilate mediante soluzioni software che garantiscono la sicurezza e l’inalterabilità dei dati. Le soluzioni software in parola devono poter essere installate su un qualsiasi dispositivo (come gli ‘SmartPOS’) e devono consentire la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico.
Sospensione dell’invio di comunicazioni e inviti
L’articolo 10 del decreto Adempimenti introduce due periodi di sospensione, nell’arco dell’anno, dell’invio di comunicazioni concernenti gli esiti di controlli automatizzati delle dichiarazioni, delle comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli formali delle dichiarazioni e gli inviti al contribuente all’adempimento spontaneo. La sospensione riguarda il periodo dal 1° al 31 agosto e il periodo dal 1° al 31 dicembre. Per effetto di questa novità è precluso all’Agenzia delle Entrate nei periodi indicati l’invio degli atti sopra indicati, salvo il caso in cui ricorrano ipotesi di indifferibilità e urgenza.
La sospensione dell’invio degli atti da parte dell’Agenzia delle Entrate nel mese di agosto non incide sulla sospensione prevista per legge nel periodo 1° agosto – 4 settembre, dei termini per la trasmissione di documenti e informazioni richiesti ai contribuenti da parte della stessa Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori.
Scadenzario Fiscale
02 Mag 2024 (1)
1) Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro
16 Mag 2024 (49)
1) Versamento imposta sugli intrattenimenti
2) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari
3) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti
4) Tobin Tax: versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, ai valori mobiliari e agli strumenti finanziari derivati
5) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale
6) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
7) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
8) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
9) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
10) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
11) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
12) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
13) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
14) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
15) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
16) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
17) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
18) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
19) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
20) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
21) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
22) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività redditività qualità efficienza ed innovazione
23) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
24) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
25) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
26) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
27) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
28) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
29) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
30) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
31) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
32) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
33) Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017
34) Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
35) Contribuenti Iva trimestrali "per opzione": versamento Iva 1 trimestre
36) Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
37) Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop: liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente
38) Contribuenti Iva trimestrali (subfornitori): Versamento Iva dovuta nel 1 trimestre relativa alle operazioni derivanti da contratti di subfornitura
39) Associazioni sportive dilettantistiche e soggetti assimilati: versamento Iva 1 trimestre
40) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: liquidazione e versamento Iva mese precedente
41) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
42) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: versamento saldo IVA 2023
43) Soggetti che hanno affidato a terzi la contabilità Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente tenuto conto dell'Iva esigibile nel secondo mese precedente.
44) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
45) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
46) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
47) Contribuenti Iva trimestrali "naturali": versamento Iva relativa al 1 trimestre
48) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale
49) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività redditività qualità efficienza ed innovazione
20 Mag 2024 (1)
1) Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente
31 Mag 2024 (9)
1) Superbollo: versamento
2) Versamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell'anno
3) Bollo auto: versamento
4) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
5) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
6) Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro
7) Dichiarazione dei redditi presentata dagli eredi
8) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: presentazione INTRA 12
9) Comunicazione liquidazioni periodiche IVA effettuate nel primo trimestre solare
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