
Studio Mirabile Baccarani
Ragionieri Commercialisti - Revisori legali dei conti
Mirabile srl
Servizi amministrativi - contabili
- Reggio Emilia
- Mattina: 9:00 / 13:00
- Pomeriggio: 15:00 / 18:00

Rassegna Fiscale
Dalle rottamazioni maxi buco da 63 miliardi su 111,2 attesi
Le 4 rottamazioni delle cartelle hanno coinvolto debiti per 161,7 miliardi. L’adesione alla definizione agevolata ha cancellato sanzioni e interessi facendo scendere a 111,2 miliardi le somme dovute. Ma la decisione di accedere alla rottamazione spesso è stata strumentale ovvero per guadagnare tempo e sospendere i pignoramenti di stipendi e conti correnti. Molti contribuenti, pagata la prima rata, sono tornati nell’ombra, aprendo i ‘buchi della rottamazione’ che i dati forniti ieri dall’Agenzia delle Entrate permettono di aggiornare. Se la rottamazione quater procederà al traguardo con i tassi di adesione attuali, il conto finale delle 4 rottamazioni porterà incassi per 48,2 miliardi, cioè il 43,3% del dovuto. Per l’altro 56,7%, ovvero 63 miliardi, bisognerà riprovare con gli strumenti ordinari. Rispetto al debito totale iniziale, comprensivo di sanzioni, interessi e aggi, la flessione è di 113,5 miliardi, il 70,2%.
Per la nuova sanatoria rischio corto circuito su multe, perdita di gettito e rateizzazioni
La Lega fa pressing per la quinta rottamazione delle cartelle che scommette sulla maxidilatazione dei pagamenti fino a 10 anni. La misura, tuttavia, rischia di partire già azzoppata. In commissione Finanze al Senato il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone ha evidenziato criticità ‘tecniche’ che vanno dall’esclusione delle multe stradali agli otto mancati pagamenti di rate tollerati. Senza dimenticare la potenziale perdita di gettito sull’andamento dei flussi di cassa di gran lunga inferiori rispetto a quelli di una riscossione ordinaria. Per le sanzioni amministrative diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o contributive, l’applicazione della nuova rottamazione non viene limitata ai soli interessi. Non essendo presente una quota capitale, i crediti per violazioni al codice della strada verrebbero abbattuti integralmente, determinando uno stralcio e non consentendo all’ente creditore di incassare alcun importo. Altro punto critico risiede nelle conseguenze della dilazione dei pagamenti su un arco di 10 anni.
I colpi di spugna del Fisco: condonati 100 miliardi di euro
Gli ultimi sei Governi hanno condonato debiti fiscali per quasi 100 miliardi di euro: una somma che vale quattro manovre di bilancio di medie dimensioni. A pagare pegno sono stati soprattutto l’Inps e gli altri enti previdenziali che hanno visto bruciare quasi 50 miliardi di euro, mentre l’Erario ha rinunciato a circa 27 miliardi e i Comuni a quasi 10 miliardi. In proporzione ai loro debiti, enti previdenziali e sindaci hanno sofferto il dazio più pesante, perché sono state condonate rispettivamente il 16,6% e il 15,2% delle loro cartelle, mentre per lo Stato la perdita di gettito potenziale si è fermata al 9,7%. Più che il valore unitario dei debiti cancellati, a colpire è l’ampiezza della platea dei soggetti coinvolti. La prima edizione ha interessato 14 milioni di italiani, titolari di 82 milioni di mini-cartelle. La prima replica ha coinvolto 2,9 milioni di persone e 9 milioni di cartelle e la terza ha abbracciato 6,9 milioni di debitori e 27 milioni di cartelle. Totale: 118 milioni di iscrizioni a ruolo finite nel nulla.
Def, crescita 2025 verso il +0,8-0,9%
L’aggiornamento del programma di finanza pubblica atteso alle Camere entro il 10 aprile ritoccherà al ribasso le previsioni di crescita. Ma di poco. Sui numeri si sta ancora lavorando, ieri l’Ufficio parlamentare di bilancio ha inviato al Mef le proprie osservazioni alla bozza di quadro macroeconomico tendenziale elaborato dal Tesoro. La partita dovrebbe chiudersi la prossima settimana. Con un risultato che dovrebbe puntare a una crescita dello 0,8-0,9% per quest’anno, per viaggiare nei dintorni dell’1% nel 2026 e nel 2027. La revisione, quindi, per ora resta limitata nell’ordine dei 3-4 decimali rispetto al +1,2% ipotizzato a ottobre per il 2025, e si riduce ulteriormente nel biennio successivo.
Limiti ai documenti per gli appelli instaurati dal 5 gennaio 2024
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 36/2025 depositata ieri, ha stabilito che è illegittimo il divieto di produzione in appello di deleghe, procure e altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti. Nessuna illegittimità, invece, per il divieto di deposito delle notifiche degli atti impugnati. Inoltre, le nuove regole sul divieto di produzione documentale devono applicarsi ai giudizi di appello instaurati dal 5 gennaio 2024 e non ai procedimenti di primo grado avviati da tale data. Ricordiamo che il decreto di riforma del processo tributario ha modificato la disciplina delle nuove prove in appello (articolo 58 Dlgs n. 546/1992). Incostituzionale la norma che prevede l’entrata in vigore delle nuove regole ai giudizi instaurati in secondo grado dal giorno successivo alla sua entrata in vigore (5 gennaio 2024), anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato dopo tale data. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Rito tributario ko sulle prove’ – pag. 24)
I bonus edilizi restano alla società scissa se lo prevede l’accordo
L’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello 82/2025, ha chiarito che nelle scissioni, i crediti d’imposta derivanti dai bonus edilizi, acquisiti da terzi, quindi, caricati nel cassetto fiscale della scissa, possono essere trasferiti alle beneficiarie o, in caso di scissione parziale, possono rimanere in capo alla scissa, secondo le volontà indicate nel progetto di scissione, in quanto sono autonomi elementi del patrimonio della scissa, ripartibili liberamente tra le varie società coinvolte nell’operazione straordinaria. Secondo l’Agenzia i crediti d’imposta derivanti dai bonus edilizi non sono riconducibili alle ‘posizioni soggettive’, pertanto non devono obbligatoriamente essere attribuiti ‘alle beneficiarie e, in caso di scissione parziale, alla stessa società scissa, in proporzione’ al patrimonio netto trasferito. Questi crediti rappresentano invece un autonomo elemento del patrimonio della scissa. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Scissione, i crediti da superbonus sono ripartibili liberamente’ – pag. 27)
Rendiconto clienti fornitori per i soggetti identificativi Iva
Entrerà a regime il 1°luglio 2030 il sistema di comunicazione digitale delle operazioni intraunionali, previsto dal pacchetto Vida e, sempre dalla stessa data, i Paesi membri potranno imporre ai soggetti stabiliti, così come agli identificati, analoghi sistemi di rendicontazione delle operazioni domestiche. La Commissione europea distingue tra fatturazione elettronica e comunicazione digitale dei dati fiscali transazione per transazione. L’obiettivo è superare i modelli Ctc, come il clearance model italiano, che impone la validazione preventiva delle fatture tramite il Sistema di interscambio. Tuttavia, gli Stati membri potranno mantenere obblighi di comunicazione specifici per garantire la riscossione dell’Iva e contrastare l’evasione. Fino al 2030, i Paesi Ue potranno usare sistemi di rendicontazione senza fatturazione elettronica. Dopo tale data, la trasmissione dei dati dovrà seguire gli standard En 16931, con sintassi Ubl e Cii. Gli Stati con sistemi preesistenti, come l’Italia, potranno mantenerli fino al 2035.
Nell’impresa sociale saranno detassati gli utili destinati a riserva
L’impresa sociale sta acquisendo crescente rilevanza nel panorama economico, grazie anche al riconoscimento della DG Competition del 7 marzo. Sebbene l’assenza di un regime fiscale agevolato abbia inizialmente limitato il suo sviluppo in Italia, la riforma del Terzo settore ha portato a oltre 5mila nuove iscrizioni nel Registro imprese. Il regime di detassazione degli utili accantonati ha sicuramente attratto nuovi operatori, ma la scelta dell’impresa sociale non è legata solo al fisco. Infatti, fattori come governance, assetti proprietari e bilancio giocano un ruolo chiave. Dopo la riforma, la quota di cooperative sociali è scesa sotto il 70%, con una maggiore presenza di società di capitali, associazioni e fondazioni. L’impresa sociale è adatta per attività di interesse generale con modalità commerciali, dove il lavoro è centrale rispetto al volontariato. Essa deve rispettare vincoli di trasparenza e gestione, inclusa la redazione del bilancio d’esercizio e sociale. Pur operando nel mercato, mantiene finalità civiche e di utilità sociale, con un divieto generale di distribuzione degli utili, giustificando così il regime fiscale agevolato.
L’iscrizione al Runts consentirà alle ex Onlus di accedere al 5 per mille
Per accedere al 5 per mille dal prossimo anno le Onlus dovranno essere iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts). Le Onlus già accreditate presso le Entrate e presenti nell’elenco pubblicato sul sito dell’Agenzia non sono tenute ad accreditarsi nuovamente in sede di iscrizione al Runts, ma sono automaticamente iscritte al 5 per mille per il 2026. Sarà comunque compito della Onlus verificare la propria presenza nell’elenco permanente e inserire attraverso la piattaforma Runts il proprio Iban. Il mancato passaggio al Runts rischia di far perdere le somme risultanti dalle scelte effettuate nella dichiarazione 2025 erogate nel 2026.
Cartelle, 13 milioni di recidivi
Cartelle esattoriali. In dieci anni più di 13 milioni di contribuenti hanno collezionato più ruoli. Ci riferiamo ai c.d. recidivi che rappresentano il 60% dei 22,3 milioni di carichi iscritti a ruolo. Il 43% dei debitori presenta cartelle per importi sotto i mille euro. Ma, nel magazzino monstre da 1.272 miliardi di euro la parte del leone la fanno poco più di un milione di debitori con pendenze giganti, che arrivano a superare i 100 mila euro. Il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone ha chiarito che l’87% del valore di magazzino è riferibile a 1,32 milioni di contribuenti con debiti residui superiori a 100 mila euro. Circa il 43% dei 22,3 milioni di contribuenti presenta debiti residui inferiori a mille euro, pari allo 0,2% del carico residuo. Il 40% dei 1.279,8 miliardi, ammette Carbone, è di difficile recuperabilità.
Rottamazione quater a tre vie
Per ottenere la riammissione alla rottamazione quater il decreto Milleproroghe ha previsto tre diverse modalità: integrativa, sostitutiva e parzialmente sostitutiva. A seconda della tipologia di debiti inseriti nelle domande trasmesse successivamente alla prima richiesta di riammissione nella definizione agevolata delle cartelle si determinano infatti tre differenti effetti con altrettante e differenti risposte dell’Ader contenute nella comunicazione degli importi dovuti. Per quanto concerne la domanda integrativa, la dichiarazione di riammissione può essere integrata entro il 30 aprile 2025 relativamente ai soli debiti contenuti nell’istanza ‘originaria’ della rottamazione quater per i quali è scattata la decadenza entro lo scorso 31 dicembre. La presentazione della domanda sostitutiva ha l’effetto di sostituire in toto la prima istanza. La domanda parzialmente sostitutiva, invece, sostituisce solo in parte la prima.
Oneri pluriennali, rimborso Iva
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 20/E di ieri, ha dato il via libera al rimborso dell’Iva relativa alle spese di migliorie su beni strumentali per l’attività appartenenti a terzi: gli oneri per lavori di miglioramento, trasformazione o ampliamento di beni altrui, detenuti in base ad un titolo di lunga durata quale un contratto di locazione o di comodato, ai fini della rimborsabilità dell’imposta possono essere equiparati agli acquisti di beni ammortizzabili, ancorché si considerino tali agli effetti delle imposte sui redditi. Questo perché, ai fini dell’Iva, occorre fare riferimento, piuttosto che alla predetta nozione, a quella di ‘beni d’investimento’ impiegata nell’ordinamento della Ue. Con il documento di prassi amministrativa l’Agenzia ha abbandonato la posizione restrittiva sull’interpretazione dell’art. 30, lett. c), del Dpr n. 633/1972, per allinearsi a quello che costituisce oramai l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità.
Uk, sui non domiciliati si cambia
Restyling in vista per il regime fiscale dei non domiciliati nel Regno Unito. Soggetto a riforme significative, culminate nel marzo 2024 con la proposta di abolizione del regime esistente, ora attende l’introduzione di nuove regole a partire dal 6 aprile 2025. Ma ci sono dubbi. Alcuni interventi come quello sull’imposta di successione, appaiono penalizzanti, soprattutto per gli old residents e per i trust. Le nuove misure potrebbero, dunque, soprattutto nel breve periodo, non avere l’appeal fiscale necessario per attrarre nuovi residenti. Anzi, potrebbe innescarsi un’emorragia di old residents: non tanto contribuenti facoltosi quanto professionisti, dirigenti e imprenditori. Che lasciando il Regno Unito porterebbero all’estero prezioso know-how.
Novità Fiscali
Modello F24 (sezione Inps) - Soppressione delle causali contributo relative ad alcuni Enti Bilaterali
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 22/E del 28 marzo 2025, ha disposto la soppressione delle causali contributo relative ad alcuni Enti Bilaterali, così come richiesto dall’Inps. Le causali soppresse sono:
- ‘VITA’ denominata ‘CASSA RISCHIO VITA – Cassa Assicurativa per il rischio vita per i lavoratori dipendenti dell’industria alimentare’;
- ‘EBAI’ denominata ‘EBAIS – Ente Bilaterale Artigianato Industria e Servizi’;
- ‘EBCA’ denominata ‘EBICA STUDI LEGALI – Ente Bilaterale CSE ANAI degli Studi Professionali Legali’;
- ‘EART’ denominata ‘Ente Bilaterale Confimprese Italia – CSE dell’Artigianato – EBICC Artigianato’;
- ‘EBIM’ denominata ‘Ente Bilaterale Confimprese Italia – CSE – EBICC Multiservizi’;
- ‘EBTR’ denominata ‘Ente Bilaterale Confimprese Italia – CSE – EBICC Trasporti’;
- ‘EBIF’ denominata ‘EBIFORM – Ente Bilaterale per la Formazione Professionalizzante’;
- ‘EBLE’ denominata ‘EBILTER – Ente Bilaterale del Terziario’;
- ‘EBNS’ denominata ‘EBINS – Ente Bilaterale Nazionale Scuola’;
- ‘EBFC’ denominata ‘EBSA – Ente Bilaterale Nazionale Sicurezza Antincendio, Installazione, Manutenzione, Progettazione e Formazione’;
- ‘EBVS’ denominata ‘E.N.Bi.Art. – Ente Nazionale Bilaterale dell’Artigianato’.
Istituzione dei codici tributo per il versamento della tassa automobilistica erariale, di sanzioni e interessi, dovuti a seguito dell’atto di accertamento del fisco
Il decreto del Mef 13 febbraio 2025 ha previsto l’estensione delle modalità di versamento della tassa automobilistica erariale. Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento dello scorso 27 marzo, ha esteso le modalità di versamento mediante mod. F24 alle somme dovute in relazione alla tassa automobilistica, a seguito dell’atto di accertamento emesso dal Fisco.
Per consentire il versamento delle somme dovute con il modello F24 ELIDE l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 21/E del 28 marzo 2025, ha istituito i seguenti codici tributo:
- ‘A503’ denominato ‘Tassa automobilistica erariale – Atto di accertamento’;
- ‘A504’ denominato ‘Tassa automobilistica erariale – Sanzione – Atto di accertamento’;
- ‘A505’ denominato ‘Tassa automobilistica erariale – Interessi – Atto di accertamento’.
Per il pagamento delle spese di notifica degli atti emessi dagli Uffici, si utilizza il vigente codice tributo ‘A100 – spese di notifica per atti impositivi’.
Iva - Rimborso dell’eccedenza d’imposta detraibile in caso di ‘realizzazione di opere su beni di terzi’
All’Agenzia delle Entrate sono arrivate richieste di chiarimenti in merito alla rimborsabilità dell’eccedenza Iva detraibile ‘per opere realizzate su beni di terzi’, come ad esempio i lavori di ristrutturazione o di manutenzione.
Con la risoluzione n. 20/E del 26 marzo 2025 l’Agenzia ha fornito indicazioni per le ipotesi nelle quali l’Iva è stata assolta dall’esercente attività d’impresa o di lavoro autonomo in relazione ai lavori sopra espressi effettuati su beni di proprietà di terzi, che presentano un nesso di strumentalità con l’attività svolta.
Le indicazioni dell’Agenzia intendono adeguare la prassi a quanto stabilito dalla sentenza n. 13162/2024 della Corte di cassazione. I giudici di legittimità hanno parificato sul piano sostanziale ‘detrazione’ e ‘rimborso’ dell’Iva. Inoltre, hanno chiarito che la nozione di ‘beni ammortizzabili’, contemplata dall’articolo 30, comma 2, lett. c) del Dpr 633/1972, ‘deve necessariamente essere estesa ai beni che, pur stricto sensu non ammortizzabili, sono comunque destinati all’esercizio dell’impresa per un periodo di tempo medio-lungo, appunto quali ‘investimenti’ (beni strumentali)’.
Alla luce della sentenza delle Sezioni Unite n. 13162 del 2024 non sono da ritenersi più attuali le indicazioni fornite sul punto dalla risoluzione n. 179/2005. La conseguenza è che ‘l’esercente attività d’impresa o di lavoro autonomo ha diritto, al ricorrere di tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa, al rimborso dell’Iva per i lavori di miglioramento, trasformazione o ampliamento dei beni dei quali ha disponibilità in virtù di un titolo giuridico che ne garantisca il possesso ovvero la detenzione per un periodo di tempo apprezzabilmente lungo’.
Naturalmente il rimborso spetta al ricorrere dei presupposti generali di detraibilità dell’Iva, come la strumentalità dei beni stessi all’esercizio dell’impresa per un periodo di tempo medio-lungo, quali investimenti che richiedono un impiego di risorse finanziarie non contabilizzate come costo di un singolo esercizio.
Scadenzario Fiscale
03 Mar 2025 (1)
1) Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro
17 Mar 2025 (61)
1) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento quota canone TV trattenuta ai pensionati
2) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento quota canone TV trattenuta ai pensionati
3) Versamento imposta sugli intrattenimenti
4) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari
5) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti
6) Tobin Tax: versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, ai valori mobiliari e agli strumenti finanziari derivati
7) Tassa annuale vidimazione libri sociali
8) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
9) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
10) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
11) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
12) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
13) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
14) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
15) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
16) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
17) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
18) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
19) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
20) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
21) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
22) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
23) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività redditività qualità efficienza ed innovazione
24) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
25) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
26) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
27) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
28) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
29) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
30) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
31) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
32) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
33) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
34) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
35) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
36) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
37) Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017
38) Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
39) Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
40) Versamento saldo IVA derivante dalla dichiarazione annuale
41) Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop: liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente
42) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: liquidazione e versamento Iva mese precedente
43) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
44) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: versamento saldo IVA 2024
45) Soggetti che hanno affidato a terzi la contabilità Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al secondo mese precedente
46) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
47) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
48) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
49) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività redditività qualità efficienza ed innovazione
50) CU 2025: Consegna agli interessati
51) Comunicazioni all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi agli interessi passivi per contratti di mutuo
52) Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai contributi previdenziali e assistenziali
53) Soggetti che erogano i rimborsi relativi alle spese universitarie: trasmissione telematica dei dati dei rimborsi relativi alle spese universitarie erogati nell'anno precedente, con l'indicazione dell'anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata
54) Amministratori di condominio: Trasmissione telematica dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali
55) Veterinari: comunicazione al Sistema TS dei dati relativi alle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche nell'anno 2024
56) Sostituti d'imposta: Trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle CU 2025 a.i. 2024 rilasciati ai propri sostituiti
57) Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai contratti assicurativi e ai premi assicurativi
58) Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati riferiti all'anno precedente relativi alle spese funebri
59) Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati riferiti all'anno precedente relativi alle spese universitarie
60) Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili eseguite nell'anno precedente da persone fisiche
61) Comunicazione all'Anagrafe Tributaria delle erogazioni liberali restituite nell'anno precedente, con l'indicazione dei dati identificati del soggetto a favore del quale è stata effettuata la restituzione e dell'anno nel quale è stata ricevuta l'erogazione rimborsata
20 Mar 2025 (2)
1) Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente
2) Opposizione all'utilizzazione dei dati delle erogazioni liberali effettuate nell'anno precedente per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata
31 Mar 2025 (11)
1) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
2) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
3) Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro
4) Concordato preventivo biennale - Comunicazione dell'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva prevista dall'art. 2-quater del D.L. n. 113 del 2024, per le annualità ancora accertabili.
5) Concordato preventivo biennale - Comunicazione dell'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva prevista dall'art. 2-quater del D.L. n. 113 del 2024, per le annualità ancora accertabili.
6) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: presentazione INTRA 12
7) Sostituti d'imposta: Trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle CU 2025 a.i. 2024 rilasciati ai propri sostituiti
8) Presentazione modello EAS
9) Erogazioni liberali per la realizzazione di "progetti culturali": Comunicazione del MIBAC dell'elenco nominativo dei soggetti che hanno effettuato le elargizioni in denaro e del relativo ammontare
10) Concordato preventivo biennale - Comunicazione dell'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva prevista dall'art. 2-quater del D.L. n. 113 del 2024, per le annualità ancora accertabili.
11) Concordato preventivo biennale - Comunicazione dell'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva prevista dall'art. 2-quater del D.L. n. 113 del 2024, per le annualità ancora accertabili.
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