
Studio Mirabile Baccarani
Ragionieri Commercialisti - Revisori legali dei conti
Mirabile srl
Servizi amministrativi - contabili
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Rassegna Fiscale
Rottamazione, recidivo il 77% dei contribuenti Il Governo studia il filtro
La rottamazione quinquies è attesa da molti debitori ma in tanti rischiano di rimanere delusi. Al Mef, infatti, si studiano filtri per ridurre i costi e i rischi di ‘buchi da sanatoria’. La Commissione tecnica sul magazzino della riscossione ha evidenziato che sono 21,78 milioni i titolari di debiti fiscali e nell’84,3% dei casi si tratta di persone fisiche. La maggioranza assoluta è rappresentata da dipendenti e pensionati, con in media mancati pagamenti per 19.195 euro a testa; un altro 13% è rappresentato dagli autonomi, con un debito pro capite di 54.915 euro. Le imprese sono titolari di cartelle che, in media, valgono 239.050 euro. Numeri che spiegano la fortuna politica della rottamazione: togliendo i deceduti senza trasmissione dei carichi agli eredi, restano 15,55 milioni di persone fisiche: il 31% degli italiani maggiorenni. Allo studio del Mef lo stop ai recidivi ovvero a coloro che sono già decaduti da una definizione agevolata. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Cartelle, oltre 7 mln i recidivi’ – pag. 23)
Accesso mirato ai conti per evitare il blocco dell’attività d’impresa
Tra le proposte per migliorare la riscossione, la commissione per l’analisi del magazzino concentra l’attenzione anche sulla possibilità di ampliare il ricorso da parte dei concessionari alle informazioni contenute nella Superanagrafe dei conti correnti. L’obiettivo è quello di poter disporre dei dati di sintesi sui rapporti finanziari contenuti nei maxidatabase del Fisco, ossia saldo dei conti all’inizio e alla fine dell’anno, dato complessivo delle entrate e delle uscite e la giacenza media. Un obiettivo che ha una doppia finalità. Da un lato, per l’agente della riscossione conoscere quali sono i rapporti finanziari effettivamente capienti per evitare azioni destinate a non centrare l’obiettivo del pagamento del debito. Dall’altro, c’è tutto l’interesse da parte delle imprese e di chi è titolare di attività economiche a non vedersi bloccare tutti i conti correnti, con la conseguente impossibilità di poter proseguire a operare.
Concordato, l’Isa per autonomi non blocca chi sta in società
Nel 2025 sono state introdotte due nuove ipotesi che comportano l’esclusione dal concordato preventivo biennale. La prima riguarda i professionisti titolari di reddito di lavoro autonomo che, nel contempo, partecipano a un’associazione professionale o a una società tra professionisti o, ancora, a una società tra avvocati. In tal caso, il professionista non può aderire autonomamente al Cpb se non vi aderisce anche l’associazione professionale o la società cui partecipa. La seconda ipotesi di esclusione riguarda invece l’ente collettivo che intende aderire al concordato fiscale. In questo caso, la possibilità di ingresso nel regime per l’ente è subordinata all’adesione di tutti i soci o associati che, individualmente, dichiarano redditi di lavoro autonomo. Se anche uno solo di essi non opta per il concordato, l’ente collettivo non può accedervi. Anche in questo caso si applica un’analoga causa esimente: laddove non sia stato approvato l’Isa per l’attività svolta dal professionista, l’ente collettivo può comunque esercitare l’opzione.
Professionisti, soglia del forfettario con verifica solo sugli incassi effettivi
Uno dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nel corso di Speciale Telefisco 2025 è che ai fini della verifica del superamento degli 85 mila euro di compensi, il professionista in regime forfettario deve continuare a fare riferimento agli incassi effettivi intervenuti nel periodo d’imposta, a prescindere dal fatto che le relative prestazioni siano state portate a termine nell’esercizio precedente. Trova conferma così quanto espresso in passato con la circolare 10/E/2016. Il dubbio era dovuto alle modifiche apportate dall’art. 5 del Dlgs 192/2024 all’articolo 54 Tuir: dal 2024 le somme percepite dal professionista nel periodo di imposta successivo a quello in cui le stesse sono state corrisposte dal sostituto d’imposta si imputano al periodo di imposta in cui sussiste l’obbligo per quest’ultimo di effettuare la ritenuta. Quindi, in caso di una fattura incassata a gennaio 2026 ma pagata dal committente a dicembre 2025, con effettuazione della relativa ritenuta, per il lavoratore autonomo l’importo entra nel reddito dell’anno precedente, periodo in cui andrà scomputata anche la ritenuta subita.
Fondi per il Terzo settore con valutazione d’impatto
Fondi per il terzo settore. Dallo scorso 5 settembre è possibile partecipare all’avviso che stanzia nuove risorse per il 2025 a sostegno di progetti di rilevanza nazionale a valere sul Fondo di cui all’art. 72 del Codice del Terzo settore. L’appuntamento è atteso ogni anno dagli enti, ma per quest’anno ci sono delle novità. Le risorse continueranno a finanziare progetti promossi dagli Enti del Terzo settore ma la priorità è costituita dallo sviluppo del volontariato, la cittadinanza attiva, la promozione della legalità e l’inclusione sociale. Gli interventi potranno assumere la forma sia di attività progettuali che di programmi ordinari previsti dallo statuto. Ammesse al finanziamento anche le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni di volontariato, le Fondazioni Ets e, in via transitoria, quelle Onlus. Quest’ultime potranno accedere e mantenere il finanziamento a patto che entro il 31 marzo 2026 abbiano presentato la domanda di iscrizione come Ets.
Aree di crisi, il parere tecnico vincola l’accesso agli aiuti
Aree di crisi. Sono due i documenti cardine per ottenere le agevolazioni: il piano di impresa e la relazione tecnica asseverata. Il direttore generale per gli Incentivi alle imprese, con la circolare 2006/2025, ha fornito indicazioni operative sull’accesso agli incentivi, la presentazione delle istanze e l’attuazione degli interventi. Dal 5 settembre, la presentazione delle domande è stata sospesa per consentire il completamento degli adempimenti amministrativi connessi all’entrata in vigore della nuova disciplina. Per accedere agli aiuti previsti nei programmi di investimento delle aree di crisi, l’impresa interessata dovrà seguire una procedura interamente online. La domanda va presentata attraverso la piattaforma informatica di Invitalia. Il piano d’impresa costituisce il documento sul quale vengono valutate solidità e coerenza del progetto. La relazione tecnica asseverata, invece, attesta la fattibilità concreta del programma di investimenti.
Ires premiale cumulabile con i crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0
Le imprese che hanno avuto agevolazioni importanti come Transizione 5.0 o che aspettano di ricevere il credito d’imposta per la Zes unica, o che hanno cumulato aiuti regionali o di Stato con Transizione 4.0, nel valutare l’Ires premiale devono prestare attenzione al cumulo. È proprio il cumulo, infatti, a segnare il confine tra la possibilità di accedere al beneficio e la misura concreta della riduzione d’imposta. La norma istitutiva stabilisce, infatti, che la riduzione dell’aliquota Ires è cumulabile con altri incentivi riferiti agli stessi costi eleggibili, senza obbligare quindi le imprese a scegliere tra un beneficio e l’altro. La minore imposta dovuta per effetto della riduzione dell’aliquota Ires spetta nei limiti del costo sostenuto rimasto a carico dell’impresa per gli investimenti rilevanti ai sensi dell’articolo 5 del decreto attuativo dell’8 agosto 2025.
GPL, obbligo telematico rinviato
L’Agenzia delle Dogane, con la determinazione direttoriale n. 591323 dello scorso 16 settembre, ha posticipato al 1°gennaio 2027 la decorrenza dell’obbligo di trasmissione telematica dei documenti di accompagnamento per il trasporto, sul territorio nazionale, di gas di petrolio liquefatti (GPL) per carichi non predeterminati e dei prodotti diversi da quelli energetici fusi (e-DAS nazionale). Slittano anche i nuovi adempimenti telematici per oli lubrificanti e bitumi (e-AD). La digitalizzazione, che slitta per le difficoltà degli operatori, ha l’obiettivo di contrastare eventuali frodi, assicurando il corretto versamento delle accise. (Ved. anche Il Sole 24 Ore: ‘Nuova proroga al 2027 per il documento digitale su benzina e gasolio’ – pag. 35)
Iva agevolata per legno, ritorna l’aliquota al 6,4%
Il decreto del ministero dell’Economia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 215 della serie generale del 16 settembre scorso ha stabilito che per i produttori agricoli che operano nel settore del legno torna l’aliquota di compensazione Iva forfetaria al 6,4% per le cessioni di legno e legna da ardere valida per gli anni 2024 e 2025. La misura si inserisce nel quadro del regime speciale di detrazione forfetizzata previsto dall’art. 34 del decreto Iva, pensato per agevolare sia i produttori agricoli che quelli ittici. Questo sistema consente di applicare percentuali di compensazione Iva predefinite sulla vendita di determinati prodotti, tra cui, appunto, il legno e la legna da ardere. Il decreto conferma per il biennio 2024-2025 l’applicazione del 6,4% di compensazione sulle cessioni di prodotti classificati ai numeri 43 e 45 della Tabella A, parte prima, allegata al decreto IVA.
Accollo del debito limitato
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 246 di ieri, ha sostenuto che sul versante tributario l’accollo del debito è consentito nei soli casi in cui si proceda ai relativi versamenti con le modalità ordinarie previste dalle discipline vigenti. Di contro l’accollante, pena la configurazione di un illecito sanzionabile, non può procedere utilizzando in compensazione propri crediti vantati nei confronti dell’erario. Quest’ultima situazione si verifica nel caso di Reti di imprese in cui un retista, titolare di posizioni creditorie, provveda a pagare i debiti facenti capo ad un altro contraente avvalendosi delle stesse. La compensazione è ammessa unicamente tra crediti e debiti del medesimo soggetto. L’istituto dell’accollo non è utilizzabile ricorrendo alla compensazione di cui all’art. 17 del Dlgs 241/1997.
Commercialisti, contributi alla Cassa con F24 e in compensazione
Il ministero del Lavoro ha approvato la delibera 96/25/DI adottata lo scorso 28 maggio dalla Cassa dottori commercialisti che introduce la nuova modalità di versamento della contribuzione dovuta alla cassa. Per effetto di questa novità i commercialisti potranno versare i contributi previdenziali tramite F24 e compensare gli stessi con crediti di imposta, anche quelli legati al superbonus. La nuova modalità riguarda tutti i versamenti contributivi, quindi tanto i minimi obbligatori quanto quelli integrativi, soggettivi ed accessori. Finora i pagamenti a Cassa dottori commercialisti potevano avvenire solo tramite MAV, addebito su conto corrente o PagoPa.
Novità Fiscali
Istituzione del codice tributo per il versamento dell’Iva dovuta dal committente in nome e per conto del prestatore a seguito dell’esercizio dell’opzione di cui all’art. 1, comma 59, legge di Bilancio 2025
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 47/E del 28 luglio 2025, ha istituito il codice tributo ‘6045’ denominato ‘IVA – inversione contabile settore logistica – regime opzionale di cui all’articolo 1, comma 59, legge 30 dicembre 2024 n. 207’.
Con questo nuovo codice tributo i committenti possono versare, tramite il modello F24, l’Iva in nome e per conto del prestatore, in base al regime opzionale.
In sede di compilazione del modello di versamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione ‘Erario’ esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna ‘importi a debito versati’, con l’indicazione nei campi ‘rateazione/regione/prov./mese rif.’ e ‘anno di riferimento’, del mese e dell’anno d’imposta per cui si effettua il pagamento, rispettivamente, nei formati ‘00MM’ e ‘AAAA’.
Riforma Irpef - Revisione della disciplina dei redditi dei terreni e aggiornamento delle banche dati catastali
La legge delega per la riforma fiscale dispone, tra l’altro, i principi e i criteri direttivi per la revisione della disciplina dei redditi agrari. Il decreto legislativo Irpef-Ires n. 192 del 13 dicembre 2024 introduce, nell’ambito delle norme di cui al Titolo I ‘Disposizioni in materia di redditi dei terreni, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo e diversi’, modifiche alla disciplina in parola.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 12/E dell’8 agosto 2025, fornisce le istruzioni operative agli uffici sulle novità fiscali recate dal decreto.
Il decreto legislativo modifica l’articolo 32 del Tuir disponendo che le attività agricole di cui all’articolo 2135 del Codice civile si inquadrano fiscalmente come attività produttive di redditi d’impresa. La revisione del regime di imposizione delle attività agricole si è resa necessaria per tenere conto anche delle attività basate sui più evoluti sistemi di coltivazione e di quelli che concorrono alla tutela dell’ambiente e alla lotta dei cambiamenti climatici.
La prima modifica apportata dal decreto è costituita dall’introduzione della lettera b-bis) nel comma 2 dell’articolo 32 del Tuir, in base alla quale sono produttive di reddito agrario le ‘attività dirette alla produzione di vegetali mediante l’utilizzo di immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati, rientranti nelle categorie catastali C/1, C/2, C/3, C/6, C/7, D/1, D/7, D/8, D/9 e D/10, entro il limite di superficie adibita alla produzione non eccedente il doppio della superficie agraria di riferimento definita con il decreto di cui al comma 3-bis’.
Si tratta, ad esempio, delle c.d. ‘vertical farm’, delle colture idroponiche e della micropropagazione in vitro; tali attività agricole, svolte mediante sistemi di coltivazione evoluti, sono realizzate in strutture protette come serre, fabbricati a destinazione agricola, industriale, commerciale e artigianale, anche dismessi e, più in generale, gli immobili riconvertiti alla produzione in esame.
Dal decreto si evince che per potersi configurare un reddito agrario, le due condizioni, ovvero sistema evoluto di coltivazione e utilizzo di immobili rientranti nelle indicate categorie catastali, devono ricorrere congiuntamente.
Continuano ad essere considerate attività agricole produttive di reddito agrario ‘le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste’. Parimenti vi rientrano anche le attività di coltivazione realizzate mediante sistemi evoluti per le quali, tuttavia, non sono utilizzati gli immobili specificatamente indicati nella nuova norma.
Il documento di prassi amministrativa contiene importanti precisazioni sulla determinazione del reddito agrario e del reddito dominicale derivante dalle attività di cui alla lettera b-bis). Il decreto rinvia ad un apposito decreto del Mef, di concerto con il ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l’individuazione delle nuove classi e qualità di coltura, al fine di tener conto dei più evoluti sistemi di coltivazione, la disciplina delle modalità di dichiarazione in catasto dell’utilizzazione degli immobili oggetto di censimento al catasto fabbricati per le attività di produzione di vegetali e la disciplina delle modalità di determinazione della c.d. ‘superficie agraria di riferimento’, rilevante ai fini del calcolo del reddito.
Dal punto di vista fiscale, alle attività di produzione di vegetali basate su tecniche di coltivazione innovative e realizzate negli immobili in questione si applica una disciplina ad hoc, introdotta dal decreto con l’inserimento di nuove disposizioni negli articoli 28, 34, 36 e 56-bis del Tuir.
Al fine di individuare la parte di attività diretta alla produzione di vegetali realizzata con sistemi di coltivazione evoluti tramite l’utilizzo di immobili, che si considera produttiva di reddito agrario, l’art. 32, comma 2, lettera b-bis) del Tuir prevede l’applicazione di un criterio simile a quello previsto dalla lettera b) del medesimo comma 2 con riguardo alla produzione di vegetali mediante l’utilizzo di strutture fisse o mobili.
Più precisamente, la nuova disciplina prevede che, a regime, le attività di cui alla lettera b-bis) saranno produttive di reddito agrario entro il limite di superficie adibita alla produzione non eccedente il doppio della superficie agraria di riferimento, mentre il reddito relativo alla parte di produzione che eccede tale limite concorre alla formazione del reddito d’impresa nell’ammontare corrispondente al reddito agrario relativo alla superficie agraria di riferimento, in proporzione alla superficie eccedente.
In via transitoria, invece, il reddito agrario è determinato mediante l’applicazione, alla superficie della particella catastale su cui insiste l’immobile, della tariffa d’estimo più alta in vigore nella provincia in cui è censita la particella, incrementata del 400%.
Con riferimento al periodo transitorio, la circolare individua il limite oltre il quale le attività agricole in parola producono reddito d’impresa, identificando la superficie agraria di riferimento nella ‘superficie della particella catastale su cui insiste l’immobile’.
Pertanto, fino all’emanazione del decreto interministeriale, le attività agricole di cui alla lettera b-bis) risulteranno produttive di reddito nell’ipotesi in cui la superficie adibita alla produzione ecceda il doppio della superficie della particella catastale su cui insiste l’immobile.
In tal caso, il reddito relativo alla superficie eccedente concorre a formare il reddito d’impresa nell’ammontare corrispondente al reddito agrario relativo alla superficie della particella catastale su cui insiste l’immobile – determinato con i criteri previsti nel periodo transitorio – in proporzione alla superficie eccedente.
Per ciò che concerne il reddito dominicale delle colture prodotte utilizzando sistemi di coltivazione evoluti all’interno di immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati, la nuova disciplina prevede che, a regime, è determinato ai sensi del decreto interministeriale mentre in via transitoria, ovvero fino all’emanazione del decreto interministeriale, è determinato mediante l’applicazione, alla superficie della particella catastale su cui insiste l’immobile, della tariffa d’estimo più alta in vigore nella provincia in cui è censita la particella, incrementata del 400%.
In ogni caso, l’ammontare del reddito dominicale non può essere inferiore alla rendita catastale attribuita all’immobile oggetto di censimento al catasto dei fabbricati utilizzato per le attività dirette alla produzione di vegetali con sistemi evoluti. A tal fine, occorre confrontare il reddito dominicale, rivalutato dell’80% e del 30% con la rendita catastale dell’immobile, rivalutata del 5%.
In relazione ai redditi agrari e dominicali delle colture di cui all’articolo 32, comma 2, lettera b-bis) la circolare evidenzia che gli stessi devono essere assoggettati alla rivalutazione, rispettivamente, del 70% e dell’80%, nonché dell’ulteriore rivalutazione del 30%. Non trovano applicazione talune specifiche disposizioni agevolative destinate ai coltivatori diretti, agli imprenditori agricoli professionali e ai predetti soggetti che non hanno ancora compiuto 40 anni, in quanto dettate esclusivamente per i terreni.
Il documento di prassi amministrativa esamina, poi, l’altra novità inserita nella lettera b-ter) del comma 2 dell’articolo 32 del Tuir che introduce una seconda nuova categoria di attività agricola produttiva di reddito agrario, costituita dalle ‘attività dirette alla produzione di beni, anche immateriali, realizzate mediante la coltivazione, l’allevamento e la silvicoltura che concorrono alla tutela dell’ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici, nei limiti dei corrispettivi delle cessioni di beni, registrate o soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, derivanti dall’esercizio delle attività di cui all’art. 2135 del codice civile’.
La lettera b-ter) del comma 2 dell’articolo 32 del Tuir dispone che tali attività sono produttive di reddito agrario, nei limiti dei corrispettivi delle cessioni di beni, registrate o soggette a registrazione ai fini Iva, derivanti dall’esercizio delle attività di cui all’articolo 2135 del codice civile.
A tale scopo rilevano esclusivamente i corrispettivi delle cessioni di beni derivanti dall’esercizio delle attività rientranti nei limiti di cui all’articolo 32 del Tuir. Deve inoltre trattarsi dei corrispettivi delle cessioni di beni derivanti dall’esercizio delle attività di cui all’articolo 2135 del codice civile, non potendosi considerare in tale ammontare anche i corrispettivi delle prestazioni di servizi, di cui al terzo comma del medesimo articolo 2135, derivanti da attività connesse né quelli relativi alle cessioni dei beni di cui alla lettera b-ter).
Il reddito relativo alla parte di produzione e cessione di beni che eccede il limite indicato dalla lettera b-ter) concorre alla formazione del reddito d’impresa ed è determinato applicando il coefficiente di redditività del 25% all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione ai fini Iva.
La circolare riporta alcuni esempi relativi ai beni di cui alla lettera b-ter).
Il decreto sostituisce il comma 4 dell’articolo 56-bis del Tui per consentire di applicare i regimi forfettari anche ad altri soggetti quali società di persone, società a responsabilità limitata e cooperative che rivestono la qualifica di società agricola.
Il documento di prassi amministrativa si sofferma sui riflessi delle novità normative con la disciplina fiscale propria dell’attività agrituristica, contenuta nell’articolo 5 della legge 30 dicembre 1991 n. 413. Secondo tale norma ‘i soggetti, diversi da quelli indicati alle lettere a e b) del comma 1 dell’articolo 73 del Tuir, che esercitano attività di agriturismo, determinano ‘il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi conseguiti con l’esercizio di tale attività, al netto della imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 25%’.
Ai sensi di quanto espresso, le società a responsabilità limitata e le società cooperative, qualora svolgano attività agrituristica, conseguono, quindi, un reddito d’impresa determinato secondo le modalità ordinarie.
Con il nuovo comma 4 dell’articolo 56-bis del Tuir vengono estese le previsioni del comma 3 del medesimo articolo – che prevede un’imposizione forfetaria, ai fini delle imposte sui redditi, pari al 25% dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell’Iva, per le attività dirette alla fornitura di servizi di cui all’articolo 2135, terzo comma, del codice civile – alle società di persone, alle società a responsabilità limitata e alle società cooperative, che hanno optato per il regime catastale, di cui all’articolo 1, comma 1093, della legge n. 296/2006.
Sebbene il comma 3 dell’articolo 56-bis del Tuir faccia riferimento alle attività dirette alla fornitura di servizi, di cui al terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile, nelle quali rientrano le attività di ricezione e ospitalità, le società che hanno optato per il regime catastale, qualora producano un reddito derivante da attività agrituristica, non possono avvalersi del comma 3 dell’articolo 56-bis del tuir, attesa la natura di norma speciale di settore dell’articolo 5 della legge n. 413/1991.
Ne consegue che le società a responsabilità limitata e le società cooperative che hanno optato per il regime fiscale di cui al comma 1093, non possono determinare forfetariamente il reddito d’impresa derivante da attività agrituristica, neanche avvalendosi del regime di cui all’articolo 56-bis, comma 3, del Tuir, né possono applicare le disposizioni dell’articolo 5 della legge n. 413/1991, in quanto esplicitamente escluse dal relativo ambito soggettivo. Conseguentemente, tali società continuano a determinare il reddito d’impresa derivante dall’attività agrituristica esclusivamente in via analitica.
Le società di persone che hanno optato per l’applicazione del regime catastale, rientrando nell’ambito soggettivo di applicazione dell’articolo 5 della legge n. 413/1991, possono avvalersi del suddetto regime forfetario, al pari delle società che non hanno optato.
Le modifiche apportate dal decreto si applicano ai redditi prodotti a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto stesso che è entrato in vigore il 31 dicembre 2024. Di conseguenza, le modifiche alla disciplina dei redditi dei terreni si applicano ai redditi prodotti a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024.
Scadenzario Fiscale
01 Set 2025 (4)
1) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
2) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
3) Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro
4) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: presentazione INTRA 12
16 Set 2025 (134)
1) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
2) IRPEF: versamento primo acconto 2025 e saldo 2024
3) Versamento 3 rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
4) Versamento 3 rata Irpef a titolo di primo acconto 2025 e saldo 2024
5) IRPEF: versamento primo acconto 2025 e saldo 2024
6) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
7) IRPEF: versamento primo acconto 2025 e saldo 2024
8) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
9) Soggetti IRES: versamento 4 rata della c.d. Tassa Etica
10) Soggetti IRES: versamento 3 rata della c.d. Tassa Etica con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
11) Soggetti IRPEF: versamento della c.d. Tassa Etica
12) Addizionale Regionale all'IRPEF: versamento
13) Addizionale Comunale all'IRPEF: versamento primo acconto 2025 e saldo 2024
14) Soggetti IRPEF: versamento della 3 rata della c.d. Tassa Etica con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
15) Versamento 3 rata dell'Addizionale Regionale all'Irpef con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
16) Versamento 3 rata dell'Addizionale Comunale all'IRPEF a titolo di primo acconto 2025 e saldo 2024 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
17) Addizionale Regionale all'IRPEF: versamento
18) Addizionale Comunale all'IRPEF: versamento primo acconto 2025 e saldo 2024
19) Soggetti IRES: versamento della c.d. Tassa Etica
20) Soggetti IRPEF: versamento della c.d. Tassa Etica
21) Addizionale Regionale all'IRPEF: versamento
22) Addizionale Comunale all'IRPEF: versamento primo acconto 2025 e saldo 2024
23) Soggetti IRES: versamento della c.d. Tassa Etica
24) Soggetti IRPEF: versamento della c.d. Tassa Etica
25) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento quota canone Rai trattenuta ai pensionati
26) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale
27) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento quota canone Rai trattenuta ai pensionati
28) Versamento imposta sugli intrattenimenti
29) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari
30) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti
31) Tobin Tax: versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, ai valori mobiliari e agli strumenti finanziari derivati
32) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
33) Versamento da parte dei creditori pignoratizi
34) IVIE: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025
35) Versamento 4 rata dell'IVIE a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025
36) IVAFE: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025
37) Versamento 3 rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
38) Versamento da parte dei creditori pignoratizi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
39) Versamento 3 rata dell'IVIE a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
40) Versamento 3 rata dell'IVIE a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025
41) Versamento 3 rata dell'IVAFE a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
42) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
43) Versamento da parte dei creditori pignoratizi
44) IVIE: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025
45) IVIE: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025
46) IVAFE: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025
47) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
48) Versamento da parte dei creditori pignoratizi
49) IVIE: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025
50) IVIE: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025
51) IVAFE: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025
52) CEDOLARE SECCA: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025
53) Versamento 3 rata "cedolare secca" a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
54) CEDOLARE SECCA: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025
55) CEDOLARE SECCA: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025
56) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
57) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
58) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
59) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
60) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
61) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
62) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
63) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
64) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
65) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
66) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
67) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
68) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
69) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
70) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
71) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
72) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
73) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
74) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
75) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
76) Versamento ritenute derivanti dalle operazioni di conguaglio relative all'assistenza fiscale
77) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
78) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
79) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedentevvvv
80) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
81) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
82) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
83) Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017
84) Versamento ritenute derivanti dalle operazioni di conguaglio relative all'assistenza fiscale
85) Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
86) Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
87) Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop: liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente
88) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale
89) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: liquidazione e versamento Iva mese precedente
90) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
91) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: versamento rata saldo IVA 2024
92) Soggetti che hanno affidato a terzi la contabilità: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al secondo mese precedente
93) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
94) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
95) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
96) IVA: versamento del saldo 2024
97) Adeguamento alle risultanze degli "Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale" (ISA): versamento 2 rata
98) Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IVA: versamento 4 rata del saldo IVA 2024
99) Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IVA: versamento 3 rata del saldo IVA 2024 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
100) Versamento 3 rata del saldo IVA 2024 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
101) IVA: versamento del saldo 2024
102) Adeguamento alle risultanze degli "Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale" (ISA): versamento 2 rata
103) IVA: versamento del saldo 2024
104) Società "di comodo": versamento 4 rata della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires
105) Soggetti Ires: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025 dell'Ires
106) Soggetti Ires: versamento 3 rata a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025 dell'Ires con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
107) Società "di comodo": versamento 3 rata della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
108) Soggetti Ires: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025 dell'Ires
109) Società "di comodo": versamento della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires
110) Soggetti Ires: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025 dell'Ires
111) Società "di comodo": versamento della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires
112) Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IRAP: versamento 4 rata dell'Irap a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025
113) Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IRAP: versamento 3 rata dell'Irap a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
114) IRAP: versamento primo acconto 2025 e saldo 2024
115) Versamento 3 rata Irap a titolo di primo acconto 2025 e saldo 2024 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
116) IRAP: versamento primo acconto 2025 e saldo 2024
117) IRAP: versamento primo acconto 2025 e saldo 2024
118) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
119) Regime forfetario agevolato: versamento 4 rata imposta sostitutiva
120) Versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
121) Versamento 4 rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025 sui compensi per lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti
122) Versamento 3 rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
123) Versamento 3 rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025 sui compensi per lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
124) Regime forfetario agevolato: versamento 3 rata imposta sostitutiva con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
125) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità: versamento 4 rata del primo acconto 2025 e del saldo 2024 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali
126) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità: versamento 3 rata del primo acconto 2025 e del saldo 2024 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
127) Versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
128) Versamento 3 rata, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025
129) Regime forfetario agevolato: versamento imposta sostitutiva
130) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità: versamento del primo acconto 2025 e del saldo 2024 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali
131) Versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
132) Versamento 2 rata, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025
133) Regime forfetario agevolato: versamento imposta sostitutiva
134) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità: versamento del primo acconto 2025 e del saldo 2024 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali
30 Set 2025 (27)
1) Superbollo: versamento
2) Bollo auto Friuli Venezia Giulia e Sardegna: versamento
3) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
4) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: presentazione INTRA 12
5) Presentazione della "Dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA" per chi intende effettuare l'opzione (oppure la revoca) con effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo
6) Comunicazione liquidazioni periodiche IVA effettuate nel secondo trimestre solare precedente
7) Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2025 - enti del volontariato: Remissione in bonis
8) Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2025 - enti del volontariato: Remissione in bonis
9) Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2025 - Associazioni Sportive Dilettantistiche: Remissione in bonis
10) Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2025 - Associazioni Sportive Dilettantistiche: Remissione in bonis
11) Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2025 - Enti della ricerca scientifica e dell'università: Remissione in bonis
12) Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2025 - Enti della ricerca sanitaria: Remissione in bonis
13) Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2025 - enti del volontariato: Remissione in bonis
14) Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2025 - enti del volontariato: Remissione in bonis
15) Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2025 - enti del volontariato: Remissione in bonis
16) Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2025 - Associazioni Sportive Dilettantistiche: Remissione in bonis
17) Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2025 - Associazioni Sportive Dilettantistiche: Remissione in bonis
18) Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2025 - Associazioni Sportive Dilettantistiche: Remissione in bonis
19) Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2025 - Enti della ricerca scientifica e dell'università: Remissione in bonis
20) Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2025 - Enti della ricerca sanitaria: Remissione in bonis
21) Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2025 - enti del volontariato: Remissione in bonis
22) Richiesta di rimborso dell'IVA assolta in altro Stato membro
23) Richiesta di rimborso dell'IVA assolta nello Stato da parte dei soggetti stabiliti in Stati non appartanenti alla Comunità Europea con cui esistono accordi di reciprocità
24) Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2025 - Associazioni Sportive Dilettantistiche: Remissione in bonis
25) Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2025 - Enti della ricerca scientifica e dell'università: Remissione in bonis
26) Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2025 - Enti della ricerca sanitaria: Remissione in bonis
27) Presentazione della "Dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA" per chi intende effettuare l'opzione (oppure la revoca) con effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo
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Competenza, trasparenza, legalità e centralità della Clientela sono i valori primari perseguiti dallo Studio nelle due sedi di Reggio Emilia e Carpineti.
Lo studio, anche utilizzando tutti i più moderni strumenti telematici, opera perseguendo il risultato migliore per la Clientela, offrendo un servizio di qualità, rispettando i tempi, la privacy e la deontologia professionale. Lo staff è continuamente aggiornato sulle ultime novità del settore proprio al fine di garantire al meglio i servizi.
Abbiamo una consolidata esperienza nella consulenza e assistenza societaria e tributaria, settore in cui operiamo dal 1984. La professionalità è messa al servizio del Cliente per cercare di soddisfare ogni sua esigenza. Le attività dello studio sono svolte sia direttamente che tramite terzi professionisti, specializzati e di assoluta fiducia, si è pertanto in grado di offrire alla Clientela una consulenza aziendale di tipo globale.
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- Assistenza nella predisposizione di atti societari, delibere societarie ed operazioni straordinarie, redazione della contrattualistica privata e societaria, consulenza in materia contrattuale.
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