
Studio Mirabile Baccarani
Ragionieri Commercialisti - Revisori legali dei conti
Mirabile srl
Servizi amministrativi - contabili
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Rassegna Fiscale
Commercio, la web tax sul tavolo dei negoziati ‘Il dialogo è aperto’
A 10 giorni dalla scadenza indicata dal presidente americano per raggiungere un’intesa ed evitare i super dazi, al ministero dell’Economia nessuno scommette sull’esito del negoziato commerciale. Nonostante il buon viatico dell’accordo che esenta le imprese americano dalla Global minimum tax del 15% nei Paesi del G7 ed evita a cittadini e imprese questa nuova tassa a stelle e strisce, l’incertezza regna sovrana. Come la consapevolezza che il negoziato con l’America, se va bene, andrà oltre la sfera delle tariffe doganali. E che prima o poi qualcuno discuterà della Web tax, l’imposta sui servizi digitali adottata dall’Italia e pochi altri paesi Ocse, che colpisce i colossi del web e che Donald Trump ha messo nel mirino. La Web tax italiana prevede un prelievo del 3% sui ricavi delle imprese che forniscono servizi online in Italia. L’ultima legge di Bilancio ha previsto che da quest’anno si applica a tutti i soggetti che hanno oltre 750 milioni di fatturato globale, senza più un tetto al fatturato nazionale. La quota maggiore del gettito della tassa italiana viene dall’Irlanda e solo il 10% dagli Usa.
Affitti brevi, nelle città prezzi +4,7% a giugno
Nonostante un calo dei numeri per i contratti di breve durata, a non scendere sono i prezzi. Proprio le nuove regole che vanno dall’obbligo del Cin all’estintore possono aver scoraggiato i proprietari meno motivati, contraendo l’offerta in un quadro di domanda che invece non è diminuita. E questo spinge al rialzo i canoni di affitto. Anche l’ultima elaborazione di Scenari Immobiliari evidenzia che nelle città gli aumenti medi dei canoni, rispetto a un anno fa, si sono collocati in una forbice tra il +2,7% di Milano e il +5,4% di Firenze. In alcune località estive gli incrementi sfiorano il 6%. Nel complesso, i prezzi crescono del 4,7% e i rendimenti, in media, del 4,4% rispetto a un anno fa. Costi di gestione, fiscalità meno favorevole e nuove normative incidono non poco sulla decisione di optare per gli affitti brevi. I proprietari oggi hanno bisogno di strumenti analitici e consulenze mirate per scelte sostenibili ed in linea con gli obiettivi.
Primo test sulla maxi-cedolare: paga il 26% solo un locatore su dieci
La cedolare secca del 26%, introdotta nel 2024 per chi affitta due o più case con locazione breve, riguarda finora solo l’11,3% dei proprietari, secondo i primi dati del Caf Acli. Per la prima casa in affitto breve resta applicata l’aliquota del 21%. Tra chi ha più immobili in locazione breve, il 40,3% affitta anche con formule tradizionali. Intanto, i locatori devono affrontare nuovi obblighi, come il Codice identificativo nazionale (Cin) e l’adeguamento degli alloggi a standard di sicurezza. Diverse associazioni di categoria stanno contestando normative locali e nazionali, fino alla Corte UE. È stato annullato anche l’obbligo ministeriale di identificazione in presenza dell’ospite. I vincoli crescenti, secondo i rappresentanti dei proprietari, rischiano di penalizzare i piccoli locatori e incentivare l’irregolarità.
Dipendente e Ad: per i giudici la compatibilità va dimostrata
Sono sempre più numerosi i casi nelle società di capitali di soggetti che rivestono contemporaneamente il ruolo di dirigente con contratto di lavoro subordinato e quello di amministratore, in particolare come amministratore delegato o presidente del consiglio di amministrazione. Questa sovrapposizione, però, pone questioni giuridiche delicate: non è automaticamente ammessa, ma deve essere dimostrata caso per caso. L’amministratore ha un rapporto organico con la società, privo di subordinazione, a differenza del dirigente. La Cassazione ha ammesso la compatibilità solo se le mansioni dirigenziali sono distinte e il soggetto è realmente subordinato a un organo superiore. L’Inps ha ribadito che, in assenza di effettivo controllo, il rapporto subordinato non è valido. È esclusa ogni compatibilità se l’amministratore ha pieni poteri, come nel caso del presidente del CdA. Serve quindi una separazione chiara, sia formale che sostanziale, altrimenti il rischio è la riqualificazione del rapporto con gravi conseguenze fiscali e previdenziali.
Valute estere, plusvalenze in Redditi per chi movimenta i conti correnti
Detenere cripto valute per importi superiori a 51.645,69 euro per almeno 7 giorni lavorativi può richiedere di dover dichiarare le plusvalenze nel modello Redditi non soltanto a chi si avvale di intermediari esteri. Infatti, in base all’art. 67 del Tuir, costituiscono redditi diversi le cessioni di valute estere ‘oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti corrente’; con la precisione che per ‘cessione a titolo onerosa’ si intende anche il prelievo delle valute dal deposito o conto corrente. La disciplina riguarda i redditi conseguiti da residenti al di fuori dell’esercizio di arti e professioni e da imprese commerciali e, quindi, da persone fisiche, società semplici e da enti non commerciali al di fuori dell’attività di impresa. L’articolo si sofferma sui casi in cui emergono redditi diversi per conti corrente con saldo eccedente la soglia. Per verificare la presenza di plusvalenze tassabili, occorre confrontare il ‘corrispettivo della valuta’ in base al tasso di cambio alla data della cessione o del giorno antecedente più prossimo rispetto al ‘costo della valuta’.
Tracciabilità delle spese di trasferta: due date chiave per i nuovi obblighi
Il decreto legge n. 84/2025 ha modificato la disciplina delle spese di trasferta, introdotta dalla Legge di Bilancio 2025, coordinando la decorrenza delle modifiche a seconda che l’intervento fosse puramente correttivo o a contenuto innovativo. Con il risultato che non è agevole ricostruire di volta in volta quali disposizioni retroagiscano al 1°gennaio scorso e quali, invece, risultino applicabili dal 18 giugno scorso. Sono 3 gli obiettivi dell’intervento normativo: limitare gli effetti negativi della ‘stretta’ alle sole spese sostenute nel territorio nazionale; colmare alcune lacune delle norme originarie, tali da creare obblighi ‘a macchia di leopardo’; correggere vere e proprie sviste, in particolare nell’ambito della disciplina dei rimborsi spese per i lavoratori autonomi. Le modifiche del primo punto sono sostanzialmente retroattive e riguardano le spese sostenute nel periodo d’imposta in corso. Gli interventi del secondo punto si applicano, invece, alle spese sostenute dal 18 giugno scorso. Terzo punto: dopo le modifiche del Dl n. 84, la deducibilità in capo al lavoratore autonomo o al cliente ha come premessa indispensabile il pagamento tracciato.
Transfer pricing e controlli: le aree nel mirino del Fisco
Nell’ambito delle verifiche fiscali sui rapporti infragruppo, è possibile osservare un crescente interesse da parte del Fisco verso le operazioni di ristrutturazione aziendale, le transazioni finanziarie e le remunerazioni dei beni immateriali, nonché un rilevante aumento degli accertamenti in materia di beneficiario effettivo, oltre al sempre attuale tema della deducibilità dei costi per i servizi infragruppo. Queste nuove aree di interesse si sono di recente aggiunte alle ‘classiche’ valutazioni operate dal Fisco in riferimento alle società in perdita, all’analisi della congruità del profitto e all’idoneità delle società comparabili.
Debiti compensati, niente registro sull’atto slegato dalla cessione quote
Crediti R&S in cerca di requisiti
La spettanza delle agevolazioni R&S 2015-2019 ruota intorno al manuale di Frascati. La validità di questo manuale determina l’ammissibilità o meno di numerosi crediti maturati nel citato quinquennio. Il numero dei beneficiari dell’incentivo si ridurrebbe in modo significativo se le attività rilevanti ai fini del bonus fossero riconducibili esclusivamente a quelle che presentano una novità ‘assoluta’ di settore, con conseguente esclusione delle attività di innovazione. Sinora la giurisprudenza di merito ha assunto posizioni contrastanti anche se maggiormente orientate ad avallare la posizione delle imprese piuttosto che quella dell’Agenzia delle Entrate. Con l’aumentare dei giudizi di secondo grado, si può iniziare meglio a definire l’orientamento giurisprudenziale che non può, comunque, ritenersi consolidato.
Inversione contabile: sciolti i vincoli, il perimetro si amplia
Il decreto legge 84/2025 ha semplificato la nuova disciplina sull’inversione contabile IVA nei settori trasporti e logistica, ancora in attesa di autorizzazione UE. La modifica principale è la rimozione di vincoli complessi (come uso prevalente di manodopera e beni del committente), ampliando così l’ambito delle operazioni soggette. Lo “split payment” speciale, previsto in via transitoria, può essere scelto dal committente, che versa l’IVA per conto del prestatore, con responsabilità solidale. L’opzione vale 3 anni e va comunicata all’Agenzia delle Entrate. La novità è che anche i subappaltatori, in modo autonomo, possono aderire allo split payment, senza che debbano farlo anche appaltatore e committente. Restano validi i precedenti chiarimenti solo sugli aspetti contrattuali.
Forfettari ai tempi supplementari
Il decreto legislativo n. 81/2025 all’articolo 6 dà più tempo ai contribuenti forfettari per versare l’Iva dovuta sugli acquisti di beni e servizi assoggettati al reverse charge: non più entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, ma entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre. La misura, in vigore dal 13 giugno, si applicherà alle operazioni effettuate dal 1° ottobre 2025. I forfettari, pur esonerati da registri e dichiarazioni IVA, restano obbligati a versare l’imposta sulle operazioni passive in reverse charge, sia per motivi sistematici che antifrode. La nuova norma aggiunge una lettera al comma 58 della legge n. 190/2014 e si affianca (ma potenzialmente confligge) con il comma 60, che mantiene il vecchio termine mensile. La finalità della riforma è semplificare gli adempimenti e allineare le scadenze al profilo semplificato dei contribuenti forfettari.
Deduzione forfettaria allargata
La Cassazione civile tributaria, nell’ordinanza n. 12991/2025 depositata in cancelleria lo scorso 15 maggio, ha stabilito che aumenta il perimetro di deduzione dei costi da parte di un imprenditore sottoposto a indagini bancarie che hanno portato a un accertamento analitico-induttivo sui suoi conti correnti. L’Amministrazione finanziaria deve riconoscere una deduzione in misura percentuale forfettaria dei costi di produzione soltanto in caso di accertamento induttivo puro. Tuttavia, in conformità alla pronuncia della Corte costituzionale n. 10 del 31 gennaio 2023, è ammissibile eccepire l’incidenza percentuale dei costi relativi, anche nel caso di accertamento analitico-induttivo. Con un avviso di accertamento relativo all’anno 2012 l’ufficio accertava maggiori componenti positivi e rideterminava il reddito imponibile e il volume d’affari sulla base delle risultanze delle indagini finanziarie della Guardia di Finanza.
Case disabitate, bonus a rischio
Bilanci di liquidazione, prevale la prudenza e addio alle stime
Novità Fiscali
Istituzione delle causali contributo per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di pertinenza dell’ENPAIA - Gestione separata dei Periti Agrari
Il sistema dei versamenti unitari e la compensazione previsti dall’art. 17 Dlgs n. 241/1997 si applicano anche all’Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura (ENPAIA).
Per consentire il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dagli iscritti alla gestione separata dei periti agrari di pertinenza dell’ENPAIA, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 44/E del 20 giugno 2025, ha istituito le seguenti causali contributo:
- ‘E140’ denominata ‘ENPAIA – Gestione Periti agrari – Acconto e saldo contributi annuali’;
- ‘E141’ denominata ‘ENPAIA – Gestione Periti agrari – Riscatto periodi contributivi’;
- ‘E142’ denominata ‘ENPAIA – Gestione Periti agrari – Ricostituzione periodi contributivi ante 1996’;
- ‘E143’ denominata ‘ENPAIA – Gestione Periti agrari – Importi dovuti per estratti conti annuali’;
- ‘E144’ denominata ‘ENPAIA – Gestione Periti agrari – Versamenti generici’.
Le suddette causali sono operativamente efficaci a decorrere dal 1° luglio 2025.
Istituzione del codice tributo per il versamento dei maggiori acconti dell’addizionale IRES per gli intermediari finanziari
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 43/E del 20 giugno 2025, ha istituito i codici tributo per il versamento, mediante modello F24, dei maggiori acconti dell’addizionale IRES per gli intermediari finanziari di cui all’articolo 1, comma 65, della legge n. 208/2015.
I nuovi codici tributo sono:
- ‘2043’ denominato ‘Maggior acconto I rata addizionale IRES per gli intermediari finanziari – art. 1, comma 20, legge 30 dicembre 2024 n. 207’;
- ‘2044’ denominato ‘Maggior acconto II rata addizionale IRES per gli intermediari finanziari o maggior acconto in unica soluzione – art. 1, comma 20, legge 30 dicembre 2024 n. 207’.
Per il codice tributo ‘2043’, in caso di versamento a rate, il campo ‘rateazione/Regione/Prov./mese rif.’ è valorizzato nel formato ‘NNRR’, dove ‘NN’ rappresenta il numero della rata in pagamento e ‘RR’ indica il numero complessivo delle rate. In caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con ‘0101’.
Novità in tema di detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficienza energetica degli edifici, e per gli interventi ammessi al Superbonus
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 8/E del 19 giugno 2025, fornisce le istruzioni operative agli Uffici sulle novità fiscali contenute nella legge di Bilancio 2025 in materia di:
- interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici;
- ecobonus;
- sismabonus;
- superbonus.
In particolare, vengono rimodulati i termini di fruizione e le aliquote di detrazione; previsti regimi più vantaggiosi per le unità immobiliari adibite a prima casa. La circolare interviene, inoltre, sulla disciplina del superbonus, in merito ai requisiti necessari per avvalersi della detrazione per le spese sostenute nel 2025 e sulla possibilità di ripartire in 10 anni le spese sostenute nel 2023.
Continuano a trovare applicazione le misure non modificate relative alle detrazioni in esame.
Interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici
In materia di detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, la legge di Bilancio 2025 ha esteso anche alle spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, la riduzione, al 30%, dell’aliquota dell’agevolazione già prevista per le spese sostenute nel periodo 2028-2033.
La circolare dispone che sono escluse dalla riduzione dell’aliquota di detrazione al 30% le spese relative a interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistenti con generatori di emergenza a gas di ultima generazione, per i quali l’aliquota resta ferma al 50%.
Agevolazioni per gli interventi di Ecobonus, Sismabonus e bonus mobili
La legge di Bilancio ha prorogato le agevolazioni per le spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica degli edifici, c.d. Ecobonus, in precedenza previste fino al 31 dicembre 2024, e modifica la percentuale di detrazione.
In particolare, per le spese documentate sostenute nel triennio 2025-2027, a esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, le aliquote di detrazione sono stabilite in misura fissa per tutti gli interventi agevolati, pari al 36% delle spese sostenute nel 2025 e al 30% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027. La detrazione sale al 50% delle spese sostenute nel 2025 e al 36% delle spese sostenute nel 2026 e 2027, nel caso in cui gli interventi siano realizzati dal proprietario o dal titolare del diritto reale di godimento dell’unità immobiliare adibita a prima casa.
Le nuove aliquote si applicano per tutte le tipologie di interventi agevolati dall’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013 compresi quelli che, fino al 2024, davano luogo a una detrazione più elevata, quali, ad esempio, gli interventi realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali e gli interventi su parti comuni di edifici condominiali finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica.
Il comma 55, lettera b) introduce, inoltre, una serie di modifiche all’articolo 16 del Dl 63/2013 in materia di detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per l’acquisto di mobili. Dispone, infatti, la sostituzione del comma 1 del richiamato articolo 16 in base al quale per le spese documentate relative agli interventi indicati nel comma 1 dell’articolo 16-bis, sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, a esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 36% delle spese sostenute nel 2025 e al 30% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027, fino a un ammontare complessivo non superiore a 96 mila euro per unità immobiliare.
La predetta detrazione, nel rispetto del medesimo massimale di spesa di 96 mila euro per unità immobiliare, per gli anni 2025, 2026 e 2027, è elevata al 50% delle spese sostenute nel 2025 e al 36% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027, nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita a prima casa.
In merito al Sismabonus acquisti, per usufruire dell’aliquota maggiorata prevista dal nuovo comma 1-septies dell’articolo 16 del Dl n. 63/2013, l’Agenzia chiarisce che le detrazioni del citato articolo 16 spettano anche per le spese documentate sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, per tutte le tipologie di interventi agevolati nelle seguenti misure:
- 36% per l’anno 2025 e 30% per gli anni 2026 e 2027;
- 50% per l’anno 2025 e 36% per gli anni 2026 e 2027, nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita a prima casa.
Le predette aliquote si applicano per tutte le tipologie di interventi agevolati, compresi quelli che, fino al 2024, davano luogo a una detrazione più elevata, come gli interventi che comportano il passaggio a una o a due classi di rischio inferiori o gli interventi realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali o, ancora, gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici per ridurne il rischio sismico eseguiti da imprese di costruzione che entro 30 giorni dal termine dei lavori provvedano alla vendita dell’immobile.
Sempre il comma 55, lettera b) prevede una proroga della detrazione di cui all’articolo 16, comma 2, del Dl 63/2013 (c.d. bonus mobili) per le spese sostenute nel 2025, con lo stesso limite di spesa ammesso alla detrazione di 5 mila euro previsto per il 2024.
Interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili
La legge di Bilancio 2025 ha escluso dall’Ecobonus e dal bonus recupero del patrimonio edilizio gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027. Tale disposizione è in linea con quanto stabilito dalla direttiva Ue 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell’edilizia.
L’Agenzia delle Entrate indica in quali casi la proroga della detrazione non può essere applicata:
- con riferimento all’Ecobonus, gli interventi esclusi dagli incentivi fiscali riguardano le caldaie a condensazione e i generatori d’aria calda a condensazione, alimentati a combustibili fossili. La detrazione è salva, invece, per i microcogeneratori, anche se alimentati da combustibili fossili e per i generatori a biomassa e alla pompa di calore ad assorbimento a gas. Salvi anche i sistemi ibridi costituiti da una pompa di calore integrata con una caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro in quanto non soggetti a limitazioni espressamente previste dalla norma;
- con riferimento alle agevolazioni riconosciute dall’articolo 16, comma 1, del Dl n. 63/2013 per il recupero del patrimonio edilizio, restano fuori dagli sconti d’imposta le caldaie a condensazione e i generatori d’aria calda a condensazione, alimentati a combustibili fossili. Sono, invece, agevolabili gli interventi riguardanti i microcogeneratori, anche se alimentati da combustibili fossili, i generatori a biomassa, le pompe di calore ad assorbimento a gas e i sistemi ibridi costituiti da una pompa di calore integrata con una caldaia a condensazione. L’Agenzia ritiene che, con riferimento al bonus recupero del patrimonio edilizio, siano esclusi dalla detrazione anche gli interventi di nuova installazione delle predette caldaie, previsti dall’art. 1-bis, comma 1, lettere a) e b) del Tuir.
Con riferimento al Superbonus, l’Agenzia ritiene che le spese sostenute nel 2025 per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili siano escluse da tale detrazione. Qualora, prima del 1°gennaio 2025, risulti presentata, per gli interventi ammessi al Superbonus, la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila) o l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo in caso di interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, l’intervento di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentati a combustibili fossili, anche se realizzato nel 2025, continua a rilevare ai fini del miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio .
Maggiorazioni per i titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale
A seguito delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2025 la detrazione per gli interventi di Ecobonus e Sismabonus è elevata al 50% per le spese sostenute nell’anno 2025 e al 36% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027, se sostenute dal titolare del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull’immobile adibito a prima casa.
La maggiorazione spetta, pertanto, a patto che il contribuente sia titolare di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare e la stessa unità sia adibita ad abitazione principale.
Per il riconoscimento dell’agevolazione è necessario che, in relazione alle spese sostenute dal 1°gennaio 2025, per i predetti interventi, il contribuente risulti titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull’unità immobiliare al momento di inizio lavori o di sostenimento della spesa, se antecedente.
Per abitazione principale il comma 3-bis dell’articolo 10 del Tuir intende quella nella quale la persona fisica o i suoi familiari dimorano abitualmente.
Ai fini dell’applicazione della detrazione con l’aliquota più elevata, rientra in tale nozione anche l’unità immobiliare adibita a dimora abituale di un familiare del contribuente.
Qualora l’unità immobiliare non sia adibita ad abitazione principale all’inizio dei lavori, la maggiorazione spetta per le spese sostenute per i predetti interventi a condizione che il medesimo immobile sia adibito a prima casa al termine dei lavori.
In merito al ‘Sismabonus acquisti’ la misura della detrazione è parametrata al prezzo della singola unità immobiliare acquistata, risultante nell’atto di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa di 96 mila euro per ciascun immobile. Ai fini della fruizione dell’aliquota maggiorata, si ritiene che l’unità immobiliare oggetto di compravendita deve essere adibita ad abitazione principale del contribuente entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui fruisce per la prima volta della detrazione.
Nel caso in cui gli interventi agevolati riguardino parti comuni degli edifici, si ritiene che la maggiorazione debba essere applicata alla quota di spese imputate al singolo condòmino, ammessa alla detrazione.
Per le spese imputate a soggetti non titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento, è possibile fruire delle detrazioni spettanti con le aliquote non maggiorate. Analogo chiarimento interessa le spese per gli interventi su parti comuni effettuate in condomini e in interi edifici di un unico proprietario.
Le novità della legge di Bilancio in materia di Superbonus
La manovra 2025 modifica la disciplina del Superbonus, aggiungendo il comma 8 bis 2 il quale stabilisce che la detrazione del 65% delle spese sostenute nel 2025, a favore dei condomini, delle persone fisiche che realizzano interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari, anche se posseduti da un unico proprietario, e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle organizzazioni di volontariato e della associazioni di promozione sociale, spetta per i soli interventi per i quali alla data del 15 ottobre 2024 risulti:
- presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
- adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), se gli interventi sono effettuati dai condomini;
- presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.
La legge di Bilancio introduce, inoltre, nel decreto Rilancio il nuovo comma 8-sexies, che riconosce la facoltà di ripartire in 10 quote annuali di pari importo, la detrazione spettante per le spese sostenute dal 1°gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
Tale facoltà può essere esercitata, su opzione del contribuente, tramite la presentazione di una dichiarazione dei redditi integrativa in deroga, da presentarsi entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2024 (ossia il 31 ottobre 2025).
Nel caso in cui dalla dichiarazione integrativa emerga un maggior debito d’imposta, la maggiore imposta dovuta è versata dal contribuente, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute in relazione al periodo d’imposta 2024.
Con riferimento alle spese sostenute a decorrere dall’anno 2024, in merito agli interventi ammessi al Superbonus, la detrazione è sempre ripartita in 10 quote annuali di pari importoNovità in tema di detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficienza energetica degli edifici, e per gli interventi ammessi al Superbonus.
Trattamento ai fini Iva delle prestazioni di chirurgia e medicina estetica
Le prestazioni di chirurgia estetica e i trattamenti di carattere estetico possono rientrare nella nozione di ‘cure mediche’ o di ‘prestazioni mediche (alla persona)’ solo a condizione che le stesse abbiano uno scopo terapeutico, nel senso di diagnosticare, curare o guarire malattie o problemi di salute.
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 42/E del 12 giugno 2025, fornisce indicazioni sulla corretta applicazione dell’articolo 4-quater del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023 n. 191.
L’articolo 10, primo comma, n. 18) del Decreto Iva prevede l’esenzione Iva per ‘le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza’. Tale disposizione trova fondamento nella direttiva Iva 2006/112/CE che stabilisce l’esenzione per le prestazioni mediche effettuate nell’esercizio delle professioni mediche e paramediche.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha più volte chiarito che è lo scopo terapeutico a determinare se una prestazione medica debba essere esentata dall’Iva. In particolare, la sentenza 21 marzo 2013, causa C-91/12, con specifico riferimento alle operazioni di chirurgia estetica e ai trattamenti estetici, ha sostenuto che possono beneficiare dell’esenzione solo gli interventi effettuati con scopo terapeutico ovvero con lo scopo di diagnosticare, di curare e, nella misura possibile, di guarire malattie.
La conseguenza di questo assunto è che le prestazioni di chirurgia estetica e i trattamenti di carattere estetico non rientrano nell’esenzione e sono soggetti all’Iva ordinaria. Per godere dell’esenzione gli stessi devono avere uno scopo terapeutico, previa dimostrazione della finalità terapeutica della prestazione.
Sul piano interno, la circolare 28 gennaio 2005 n. 4/E, avente ad oggetto prestazioni mediche esenti aveva dato applicazione all’articolo 10, comma 1, n. 18) del Decreto Iva limitatamente alle prestazioni mediche di diagnosi, cura e riabilitazione il cui scopo principale è quello di tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle persone.
Con l’introduzione dell’articolo 4-quater del decreto legge n. 145/2023, convertito dalla legge n. 191/2023, la normativa italiana, in linea con l’orientamento della Corte di giustizia europea, ha rimodulato le ipotesi di accesso all’esenzione stabilendo che: dal 17 dicembre 2023 l’esenzione dall’Iva si applica alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute, solo a condizione che tali finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica.
Le prestazioni sanitarie di chirurgia estetica, invece, continuano a beneficiare dell’esenzione a condizione che abbiano finalità terapeutica, comprovata da idonea documentazione da cui risulti che la prestazione è volta a curare malattie o problemi di salute.
Come anticipato, le nuove regole trovano applicazione dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 145/2023 ovvero, dal 17 dicembre 2023. In assenza dello scopo terapeutico, comprovato, in ipotesi di chirurgia estetica, da apposita attestazione medica e, in caso di medicina estetica, da idonea documentazione, le relative prestazioni sono assoggettate all’Iva ordinaria.
In merito alle prestazioni rese da medici anestesisti nell’ambito di interventi di chirurgia estetica, si ritiene in ogni caso applicabile il regime di esenzione senza necessità dell’attestazione medica o di altra documentazione che ne comprovi la natura terapeutica. Questo, in quanto l’anestesia tutela, mantiene e stabilizza le condizioni vitali del paziente, configurandosi sempre come prestazione sanitaria terapeutica.
Per quanto attiene, poi, al rilascio dell’attestazione medica, non è possibile escludere a priori che lo stesso chirurgo o medico estetico che esegue l’intervento o il trattamento estetico possa farlo. Resta fermo che devono essere rispettate due condizioni:
- dall’attestazione deve emergere il collegamento tra la patologia del paziente e la prestazione di chirurgia estetica o di medicina estetica, quale rimedio terapeutico;
- la stessa attestazione deve essere antecedente alla data dell’intervento di chirurgia estetica o di medicina estetica.
La risoluzione, infine, fa riferimento alle modifiche apportate all’articolo 4-quater, comma 2, del decreto legge n. 145/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191/2023. Le modifiche rispondono all’esigenza di superare i dubbi interpretativi e chiarire che le prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate prima del 17 dicembre 2023, alle quali sia stato applicato il regime di esenzione Iva, restano in regime di esenzione, indipendentemente dalla dimostrazione della finalità terapeutica.
Nel caso in cui le menzionate prestazioni abbiano scontato il regime ordinario di imponibilità ai fini Iva, non spetta il rimborso dell’Iva versata.
Scadenzario Fiscale
03 Giu 2025 (8)
1) Superbollo: versamento
2) Versamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell'anno
3) Bollo auto Friuli Venezia Giulia e Sardegna: versamento
4) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
5) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
6) Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro
7) Comunicazione liquidazioni periodiche IVA effettuate nel primo trimestre solare
8)
16 Giu 2025 (45)
1) Soggetti che corrispondono redditi di pensione : versamento quota canone Rai trattenuta ai pensionati
2) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale
3) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento quota canone Rai trattenuta ai pensionati
4) Versamento imposta sugli intrattenimenti
5) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari
6) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti
7) Tobin Tax: versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, ai valori mobiliari e agli strumenti finanziari derivati
8) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
9) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
10) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
11) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
12) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
13) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
14) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
15) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
16) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
17) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
18) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
19) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
20) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
21) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
22) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
23) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
24) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
25) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
26) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
27) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
28) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
29) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
30) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
31) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
32) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
33) Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017
34) Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
35) Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
36) Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop: liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente
37) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale
38) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: liquidazione e versamento Iva mese precedente
39) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
40) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: versamento rata saldo IVA 2024
41) Soggetti che hanno affidato a terzi la contabilità: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente tenuto conto dell'Iva esigibile nel secondo mese precedente.
42) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
43) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
44) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
45) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
30 Giu 2025 (39)
1) Dichiarazione dei redditi cartacea presentata dagli eredi
2) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
3) IRPEF: versamento primo acconto 2025 e saldo 2024
4) Addizionale Regionale all'IRPEF: versamento
5) Addizionale Comunale all'IRPEF: versamento primo acconto 2025 e saldo 2024
6) Soggetti IRES: versamento della c.d. Tassa Etica
7) Soggetti IRPEF: versamento della c.d. Tassa Etica
8) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
9) Versamento da parte dei creditori pignoratizi
10) IVIE: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025
11) IVAFE: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025
12) Versamento da parte dei creditori pignoratizi
13) CEDOLARE SECCA: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025
14) Sostituti c.d. "minimi": versamento ritenute su redditi di lavoro autonomo
15) Sostituti c.d. "minimi": versamento ritenute alla fonte su provvigioni
16) Sostituti c.d. "minimi": versamento ritenute alla fonte su indennità per cessazione del rapporto
17) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
18) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
19) IVA: versamento del saldo 2024
20) Soggetti Ires: versamento saldo IVA 2024
21) Soggetti Ires: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025 dell'Ires
22) Società "di comodo": versamento della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires
23) IRAP: versamento primo acconto 2025 e saldo 2024
24) Soggetti Ires: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025 dell'Irap
25) Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia: versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef
26) Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno: versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef
27) Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti di beni o aziende a favore dei CAF
28) Versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
29) Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025
30) Regime forfetario agevolato: versamento imposta sostitutiva
31) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità: versamento del primo acconto 2025 e del saldo 2024 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali
32) Noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto: versamento imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali
33) Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche: Presentazione del modello "REDDITI Persone Fisiche 2025" presso gli uffici postali in forma cartacea
34) Enti del volontariato che hanno presentato domanda per partecipare alla ripartizione della quota del 5 per mille: presentazione dichiarazione sostitutiva con allegata copia del documento di riconoscimento del rappresentante legale in corso di validità
35) Canone abbonamento TV: presentazione della dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo per il canone dovuto per il secondo semestre solare del 2025
36) Comuni: trasmissione delle informazioni suscettibili di utilizzo ai fini dell'accertamento
37) Canone abbonamento TV: presentazione della dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo per il canone dovuto per il secondo semestre solare del 2025
38) Comunicazione annuale dei dati relativi ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017
39) Canone abbonamento TV: presentazione della dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo per il canone dovuto per il secondo semestre solare del 2025
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