
Studio Mirabile Baccarani
Ragionieri Commercialisti - Revisori legali dei conti
Mirabile srl
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Rassegna Fiscale
Si apre il cantiere delle professioni Nuove regole per 1,6 milioni di iscritti
La riforma delle professioni è all’ordine del giorno del pre Consiglio dei ministri di oggi. Sono 4 i provvedimenti sul tema. Oltre a un disegno di legge delega complessivo per la riforma degli ordinamenti professionali dovrebbero arrivare anche i Ddl delega di riforma della professione forense, quello per la riforma della professione di commercialista ed esperto contabile e quello di riforma delle professioni sanitarie che contiene anche lo scudo penale per i sanitari. Sui testi proseguono i lavori di limatura, anche in considerazione delle pressioni da parte del mondo delle professioni. I sindacati Anc (commercialisti) e Anf (avvocati) hanno chiesto modifiche. In virtù di questo non è scontato l’approdo di tutti e 4 i testi al Consiglio dei ministri di oggi pomeriggio. La riforma dell’ordinamento dei commercialisti interviene su molti aspetti della professione, dal tirocinio retribuito alle aggregazioni, dalle incompatibilità a un nuovo sistema elettorale. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Commercialisti e sanitari, le riforme si avvicinano’ – pag. 28)
L’integrativa rimette in gioco il concordato preventivo
Nella compilazione delle dichiarazioni dei redditi 2024 i contribuenti possono accorgersi di errori relativi al 2023, anno che costituisce la base del concordato preventivo biennale 2024-2025. Tali errori, se significativi, possono portare alla decadenza dal concordato. Le principali tipologie riguardano il modello Redditi, il modello Isa e il quadro P di adesione. In alcuni casi l’errore può consistere nell’aver trascurato una causa di esclusione, rendendo nulla l’adesione al concordato biennale. Nel modello Redditi, gli errori diventano decisivi quando superano il 30% dei ricavi dichiarati: oltre tale soglia, il concordato perde efficacia, anche se l’errore viene corretto. Se, invece, gli scostamenti restano sotto soglia, la correzione è possibile senza conseguenze sul concordato. Più complessa è la gestione degli errori commessi nel modello Isa.
Forfettari, test nel quadro LM sulle soglie
I contribuenti forfettari devono indicare nel quadro LM del modello Redditi 2025 i redditi concordati. Il rigo LM32 deve essere utilizzato da coloro che hanno accettato la proposta di concordato preventivo biennale e decidono di avvalersi del regime di imposta sostitutiva che consente di assoggettare a un’imposta del 10% o del 3% la parte di reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’adesione al concordato che eccede il reddito effettivo dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quello cui si riferisce la proposta. Il rigo LM33 va, invece, utilizzato per indicare il reddito concordato da assoggettare all’imposta sostitutiva del regime forfettario (15 o 5% per le nuove attività), al netto di quanto già assoggettato ad imposta sostitutiva.
Prima casa, superbonus e Covid: più tempo per spostare la residenza
La sospensione dei termini attinenti all’agevolazione prima casa, introdotta in conseguenza del Covid deve intendersi applicabile anche al termine di 30 mesi entro il quale il contribuente, che ha acquistato un’abitazione con l’agevolazione prima casa, deve trasferire la sua residenza nel Comune ove è ubicata la casa, qualora si tratti di un’unità immobiliare nella quale sono stati effettuati gli interventi di efficientamento energetico (il superbonus 110%) di cui al decreto Rilancio. L’Agenzia delle Entrate valida questa interpretazione nella risposta a interpello 230 del 3 settembre scorso: in sostanza se un residente a Roma ha comprato a Milano una prima casa nei 768 giorni di durata della predetta sospensione e tale casa è stata sottoposta a interventi superbonus: il termine per portare la residenza a Milano non è di 18 mesi ma di 30 mesi e il termine decorre non dal rogito, ma dal 30 ottobre 2023. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Prima casa, trasferimento large’ – pag. 23)
Gruppo Iva, l’ora delle scelte per opzione e revoca
L’opzione o la revoca per il gruppo Iva devono essere effettuate entro il prossimo 30 settembre affinché abbiano effetto a decorrere dal 1°gennaio 2026. Qualora invece l’opzione o la revoca siano effettuate dal 1°ottobre al 31 dicembre avranno effetto a decorrere dal 1°gennaio del secondo anno successivo, quindi nel caso specifico dal 2027. Con il gruppo Iva si è in presenza di un unico soggetto, dotato di una partita Iva di gruppo, nonostante il fatto che vi siano più partecipanti. In costanza dell’opzione, le variazioni che riguardano le partite Iva dei singoli partecipanti in base ai modelli AA7-AA9 vanno compilati indicando sempre la partita Iva dei singoli partecipanti e non quella di gruppo. A livello di inclusione/esclusione di un partecipante il modello va presentato entro 90 giorni da quando si sono instaurati i vincoli.
Non pagano l’Iva le visite guidate a miniere e parchi speleologici
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 229 di ieri, ha stabilito che è esente da Iva il corrispettivo pagato per la visita guidata alle miniere e ai parchi speleologici. L’esenzione è motivata dal fatto che rivestono una rilevante utilità sociale e culturale e rientrano tra i servizi ‘simili’ a quelli prestati nei musei, gallerie, parchi e giardini botanici per i quali l’accesso è esente Iva. Quando la visita guidata alle miniere si configura come un’esperienza educativa e culturale, come nel caso oggetto dell’interpello, e non ha un fine speculativo o commerciale, il fisco riconosce il carattere culturale come preminente, riconoscendo l’esenzione da Iva per i corrispettivi pagati per l’accesso. (Ved. anche Italia Oggi: ‘La visita alla vecchia miniera è esente Iva’ – pag. 23)
Tari, resta il divieto di motivazione postuma dell’accertamento
Con l’ordinanza n. 21875 dello scorso 29 luglio la Corte di cassazione si è pronunciata in merito all’obbligo motivazionale dell’avviso di accertamento Tari ribadendo il c.d. divieto di integrazione postuma, già presente nell’ordinamento, e reso espresso dal legislatore della riforma fiscale. La Suprema corte ha evidenziato che l’obbligo motivazionale dell’accertamento Tari possa ritenersi adempiuto, per relationem, con il solo richiamo alla deliberazione comunale delle tariffe, laddove l’emissione dell’atto sia ascrivibile alla variazione della superficie tassabile o della tariffa o della categoria. L’obbligo motivazionale dell’accertamento deve ritenersi adempiuto solo quando il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l’’an’ e il ‘quantum’ dell’imposta.
La maxi deduzione fa gola
Concordato preventivo biennale. Le novazioni apportate all’istituto dall’articolo 13 del decreto legislativo 81/2025 incentivano le nuove adesioni per le annualità 2025-2026 con la maxi deduzione sul costo del lavoro incrementale. E questo, sia per le imprese che per i professionisti. A differenza della precedente struttura del patto fiscale che di fatto cannibalizzava la citata agevolazione poiché ‘assorbita’ dalla proposta vincolata di reddito dell’Agenzia delle Entrate ora, invece, la nuova formulazione del Cpb fa rientrare la maxi deduzione nelle variazioni tassative che vanno a ridurre il reddito da concordato. Come indicato al comma 2 dell’articolo 13 la maxi deduzione del costo del lavoro è possibile solo a decorrere alle opzioni esercitate per l’adesione al concordato relativo al biennio 2025-2026 ovvero quelle che devono essere manifestate/esercitate entro il prossimo 30 settembre.
Mini Ires cumulabile coi tax credit Transizione
L’art. 12 del Dm 8 agosto 2025 dispone che l’Ires premiale è cumulabile con i crediti d’imposta per gli investimenti dei piani Transizione 4.0 e 5.0, ma solo entro il limite del costo rimasto effettivamente a carico dell’impresa. Gli investimenti rilevanti comprendono beni materiali e immateriali che devono essere nuovi, strumentali, ubicati in Italia, interconnessi ai sistemi aziendali e rispettare i requisiti richiesti per i crediti d’imposta. Devono essere effettuati dal 1°gennaio 2025 al 31 ottobre 2026. Il costo rilevante va calcolato includendo anche gli oneri accessori di diretta imputazione. La riduzione Ires di quattro punti percentuali, dal 24 al 20%, si applica sul costo residuo a carico dell’impresa. La cumulabilità segue comunque le regole previste dalle singole discipline agevolative.
Novità Fiscali
Istituzione del codice tributo per il versamento dell’Iva dovuta dal committente in nome e per conto del prestatore a seguito dell’esercizio dell’opzione di cui all’art. 1, comma 59, legge di Bilancio 2025
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 47/E del 28 luglio 2025, ha istituito il codice tributo ‘6045’ denominato ‘IVA – inversione contabile settore logistica – regime opzionale di cui all’articolo 1, comma 59, legge 30 dicembre 2024 n. 207’.
Con questo nuovo codice tributo i committenti possono versare, tramite il modello F24, l’Iva in nome e per conto del prestatore, in base al regime opzionale.
In sede di compilazione del modello di versamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione ‘Erario’ esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna ‘importi a debito versati’, con l’indicazione nei campi ‘rateazione/regione/prov./mese rif.’ e ‘anno di riferimento’, del mese e dell’anno d’imposta per cui si effettua il pagamento, rispettivamente, nei formati ‘00MM’ e ‘AAAA’.
Riforma Irpef - Revisione della disciplina dei redditi dei terreni e aggiornamento delle banche dati catastali
La legge delega per la riforma fiscale dispone, tra l’altro, i principi e i criteri direttivi per la revisione della disciplina dei redditi agrari. Il decreto legislativo Irpef-Ires n. 192 del 13 dicembre 2024 introduce, nell’ambito delle norme di cui al Titolo I ‘Disposizioni in materia di redditi dei terreni, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo e diversi’, modifiche alla disciplina in parola.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 12/E dell’8 agosto 2025, fornisce le istruzioni operative agli uffici sulle novità fiscali recate dal decreto.
Il decreto legislativo modifica l’articolo 32 del Tuir disponendo che le attività agricole di cui all’articolo 2135 del Codice civile si inquadrano fiscalmente come attività produttive di redditi d’impresa. La revisione del regime di imposizione delle attività agricole si è resa necessaria per tenere conto anche delle attività basate sui più evoluti sistemi di coltivazione e di quelli che concorrono alla tutela dell’ambiente e alla lotta dei cambiamenti climatici.
La prima modifica apportata dal decreto è costituita dall’introduzione della lettera b-bis) nel comma 2 dell’articolo 32 del Tuir, in base alla quale sono produttive di reddito agrario le ‘attività dirette alla produzione di vegetali mediante l’utilizzo di immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati, rientranti nelle categorie catastali C/1, C/2, C/3, C/6, C/7, D/1, D/7, D/8, D/9 e D/10, entro il limite di superficie adibita alla produzione non eccedente il doppio della superficie agraria di riferimento definita con il decreto di cui al comma 3-bis’.
Si tratta, ad esempio, delle c.d. ‘vertical farm’, delle colture idroponiche e della micropropagazione in vitro; tali attività agricole, svolte mediante sistemi di coltivazione evoluti, sono realizzate in strutture protette come serre, fabbricati a destinazione agricola, industriale, commerciale e artigianale, anche dismessi e, più in generale, gli immobili riconvertiti alla produzione in esame.
Dal decreto si evince che per potersi configurare un reddito agrario, le due condizioni, ovvero sistema evoluto di coltivazione e utilizzo di immobili rientranti nelle indicate categorie catastali, devono ricorrere congiuntamente.
Continuano ad essere considerate attività agricole produttive di reddito agrario ‘le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste’. Parimenti vi rientrano anche le attività di coltivazione realizzate mediante sistemi evoluti per le quali, tuttavia, non sono utilizzati gli immobili specificatamente indicati nella nuova norma.
Il documento di prassi amministrativa contiene importanti precisazioni sulla determinazione del reddito agrario e del reddito dominicale derivante dalle attività di cui alla lettera b-bis). Il decreto rinvia ad un apposito decreto del Mef, di concerto con il ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l’individuazione delle nuove classi e qualità di coltura, al fine di tener conto dei più evoluti sistemi di coltivazione, la disciplina delle modalità di dichiarazione in catasto dell’utilizzazione degli immobili oggetto di censimento al catasto fabbricati per le attività di produzione di vegetali e la disciplina delle modalità di determinazione della c.d. ‘superficie agraria di riferimento’, rilevante ai fini del calcolo del reddito.
Dal punto di vista fiscale, alle attività di produzione di vegetali basate su tecniche di coltivazione innovative e realizzate negli immobili in questione si applica una disciplina ad hoc, introdotta dal decreto con l’inserimento di nuove disposizioni negli articoli 28, 34, 36 e 56-bis del Tuir.
Al fine di individuare la parte di attività diretta alla produzione di vegetali realizzata con sistemi di coltivazione evoluti tramite l’utilizzo di immobili, che si considera produttiva di reddito agrario, l’art. 32, comma 2, lettera b-bis) del Tuir prevede l’applicazione di un criterio simile a quello previsto dalla lettera b) del medesimo comma 2 con riguardo alla produzione di vegetali mediante l’utilizzo di strutture fisse o mobili.
Più precisamente, la nuova disciplina prevede che, a regime, le attività di cui alla lettera b-bis) saranno produttive di reddito agrario entro il limite di superficie adibita alla produzione non eccedente il doppio della superficie agraria di riferimento, mentre il reddito relativo alla parte di produzione che eccede tale limite concorre alla formazione del reddito d’impresa nell’ammontare corrispondente al reddito agrario relativo alla superficie agraria di riferimento, in proporzione alla superficie eccedente.
In via transitoria, invece, il reddito agrario è determinato mediante l’applicazione, alla superficie della particella catastale su cui insiste l’immobile, della tariffa d’estimo più alta in vigore nella provincia in cui è censita la particella, incrementata del 400%.
Con riferimento al periodo transitorio, la circolare individua il limite oltre il quale le attività agricole in parola producono reddito d’impresa, identificando la superficie agraria di riferimento nella ‘superficie della particella catastale su cui insiste l’immobile’.
Pertanto, fino all’emanazione del decreto interministeriale, le attività agricole di cui alla lettera b-bis) risulteranno produttive di reddito nell’ipotesi in cui la superficie adibita alla produzione ecceda il doppio della superficie della particella catastale su cui insiste l’immobile.
In tal caso, il reddito relativo alla superficie eccedente concorre a formare il reddito d’impresa nell’ammontare corrispondente al reddito agrario relativo alla superficie della particella catastale su cui insiste l’immobile – determinato con i criteri previsti nel periodo transitorio – in proporzione alla superficie eccedente.
Per ciò che concerne il reddito dominicale delle colture prodotte utilizzando sistemi di coltivazione evoluti all’interno di immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati, la nuova disciplina prevede che, a regime, è determinato ai sensi del decreto interministeriale mentre in via transitoria, ovvero fino all’emanazione del decreto interministeriale, è determinato mediante l’applicazione, alla superficie della particella catastale su cui insiste l’immobile, della tariffa d’estimo più alta in vigore nella provincia in cui è censita la particella, incrementata del 400%.
In ogni caso, l’ammontare del reddito dominicale non può essere inferiore alla rendita catastale attribuita all’immobile oggetto di censimento al catasto dei fabbricati utilizzato per le attività dirette alla produzione di vegetali con sistemi evoluti. A tal fine, occorre confrontare il reddito dominicale, rivalutato dell’80% e del 30% con la rendita catastale dell’immobile, rivalutata del 5%.
In relazione ai redditi agrari e dominicali delle colture di cui all’articolo 32, comma 2, lettera b-bis) la circolare evidenzia che gli stessi devono essere assoggettati alla rivalutazione, rispettivamente, del 70% e dell’80%, nonché dell’ulteriore rivalutazione del 30%. Non trovano applicazione talune specifiche disposizioni agevolative destinate ai coltivatori diretti, agli imprenditori agricoli professionali e ai predetti soggetti che non hanno ancora compiuto 40 anni, in quanto dettate esclusivamente per i terreni.
Il documento di prassi amministrativa esamina, poi, l’altra novità inserita nella lettera b-ter) del comma 2 dell’articolo 32 del Tuir che introduce una seconda nuova categoria di attività agricola produttiva di reddito agrario, costituita dalle ‘attività dirette alla produzione di beni, anche immateriali, realizzate mediante la coltivazione, l’allevamento e la silvicoltura che concorrono alla tutela dell’ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici, nei limiti dei corrispettivi delle cessioni di beni, registrate o soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, derivanti dall’esercizio delle attività di cui all’art. 2135 del codice civile’.
La lettera b-ter) del comma 2 dell’articolo 32 del Tuir dispone che tali attività sono produttive di reddito agrario, nei limiti dei corrispettivi delle cessioni di beni, registrate o soggette a registrazione ai fini Iva, derivanti dall’esercizio delle attività di cui all’articolo 2135 del codice civile.
A tale scopo rilevano esclusivamente i corrispettivi delle cessioni di beni derivanti dall’esercizio delle attività rientranti nei limiti di cui all’articolo 32 del Tuir. Deve inoltre trattarsi dei corrispettivi delle cessioni di beni derivanti dall’esercizio delle attività di cui all’articolo 2135 del codice civile, non potendosi considerare in tale ammontare anche i corrispettivi delle prestazioni di servizi, di cui al terzo comma del medesimo articolo 2135, derivanti da attività connesse né quelli relativi alle cessioni dei beni di cui alla lettera b-ter).
Il reddito relativo alla parte di produzione e cessione di beni che eccede il limite indicato dalla lettera b-ter) concorre alla formazione del reddito d’impresa ed è determinato applicando il coefficiente di redditività del 25% all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione ai fini Iva.
La circolare riporta alcuni esempi relativi ai beni di cui alla lettera b-ter).
Il decreto sostituisce il comma 4 dell’articolo 56-bis del Tui per consentire di applicare i regimi forfettari anche ad altri soggetti quali società di persone, società a responsabilità limitata e cooperative che rivestono la qualifica di società agricola.
Il documento di prassi amministrativa si sofferma sui riflessi delle novità normative con la disciplina fiscale propria dell’attività agrituristica, contenuta nell’articolo 5 della legge 30 dicembre 1991 n. 413. Secondo tale norma ‘i soggetti, diversi da quelli indicati alle lettere a e b) del comma 1 dell’articolo 73 del Tuir, che esercitano attività di agriturismo, determinano ‘il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi conseguiti con l’esercizio di tale attività, al netto della imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 25%’.
Ai sensi di quanto espresso, le società a responsabilità limitata e le società cooperative, qualora svolgano attività agrituristica, conseguono, quindi, un reddito d’impresa determinato secondo le modalità ordinarie.
Con il nuovo comma 4 dell’articolo 56-bis del Tuir vengono estese le previsioni del comma 3 del medesimo articolo – che prevede un’imposizione forfetaria, ai fini delle imposte sui redditi, pari al 25% dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell’Iva, per le attività dirette alla fornitura di servizi di cui all’articolo 2135, terzo comma, del codice civile – alle società di persone, alle società a responsabilità limitata e alle società cooperative, che hanno optato per il regime catastale, di cui all’articolo 1, comma 1093, della legge n. 296/2006.
Sebbene il comma 3 dell’articolo 56-bis del Tuir faccia riferimento alle attività dirette alla fornitura di servizi, di cui al terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile, nelle quali rientrano le attività di ricezione e ospitalità, le società che hanno optato per il regime catastale, qualora producano un reddito derivante da attività agrituristica, non possono avvalersi del comma 3 dell’articolo 56-bis del tuir, attesa la natura di norma speciale di settore dell’articolo 5 della legge n. 413/1991.
Ne consegue che le società a responsabilità limitata e le società cooperative che hanno optato per il regime fiscale di cui al comma 1093, non possono determinare forfetariamente il reddito d’impresa derivante da attività agrituristica, neanche avvalendosi del regime di cui all’articolo 56-bis, comma 3, del Tuir, né possono applicare le disposizioni dell’articolo 5 della legge n. 413/1991, in quanto esplicitamente escluse dal relativo ambito soggettivo. Conseguentemente, tali società continuano a determinare il reddito d’impresa derivante dall’attività agrituristica esclusivamente in via analitica.
Le società di persone che hanno optato per l’applicazione del regime catastale, rientrando nell’ambito soggettivo di applicazione dell’articolo 5 della legge n. 413/1991, possono avvalersi del suddetto regime forfetario, al pari delle società che non hanno optato.
Le modifiche apportate dal decreto si applicano ai redditi prodotti a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto stesso che è entrato in vigore il 31 dicembre 2024. Di conseguenza, le modifiche alla disciplina dei redditi dei terreni si applicano ai redditi prodotti a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024.
Scadenzario Fiscale
01 Set 2025 (4)
1) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
2) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
3) Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro
4) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: presentazione INTRA 12
16 Set 2025 (134)
1) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
2) IRPEF: versamento primo acconto 2025 e saldo 2024
3) Versamento 3 rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
4) Versamento 3 rata Irpef a titolo di primo acconto 2025 e saldo 2024
5) IRPEF: versamento primo acconto 2025 e saldo 2024
6) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
7) IRPEF: versamento primo acconto 2025 e saldo 2024
8) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
9) Soggetti IRES: versamento 4 rata della c.d. Tassa Etica
10) Soggetti IRES: versamento 3 rata della c.d. Tassa Etica con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
11) Soggetti IRPEF: versamento della c.d. Tassa Etica
12) Addizionale Regionale all'IRPEF: versamento
13) Addizionale Comunale all'IRPEF: versamento primo acconto 2025 e saldo 2024
14) Soggetti IRPEF: versamento della 3 rata della c.d. Tassa Etica con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
15) Versamento 3 rata dell'Addizionale Regionale all'Irpef con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
16) Versamento 3 rata dell'Addizionale Comunale all'IRPEF a titolo di primo acconto 2025 e saldo 2024 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
17) Addizionale Regionale all'IRPEF: versamento
18) Addizionale Comunale all'IRPEF: versamento primo acconto 2025 e saldo 2024
19) Soggetti IRES: versamento della c.d. Tassa Etica
20) Soggetti IRPEF: versamento della c.d. Tassa Etica
21) Addizionale Regionale all'IRPEF: versamento
22) Addizionale Comunale all'IRPEF: versamento primo acconto 2025 e saldo 2024
23) Soggetti IRES: versamento della c.d. Tassa Etica
24) Soggetti IRPEF: versamento della c.d. Tassa Etica
25) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento quota canone Rai trattenuta ai pensionati
26) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale
27) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento quota canone Rai trattenuta ai pensionati
28) Versamento imposta sugli intrattenimenti
29) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari
30) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti
31) Tobin Tax: versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, ai valori mobiliari e agli strumenti finanziari derivati
32) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
33) Versamento da parte dei creditori pignoratizi
34) IVIE: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025
35) Versamento 4 rata dell'IVIE a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025
36) IVAFE: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025
37) Versamento 3 rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
38) Versamento da parte dei creditori pignoratizi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
39) Versamento 3 rata dell'IVIE a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
40) Versamento 3 rata dell'IVIE a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025
41) Versamento 3 rata dell'IVAFE a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
42) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
43) Versamento da parte dei creditori pignoratizi
44) IVIE: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025
45) IVIE: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025
46) IVAFE: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025
47) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
48) Versamento da parte dei creditori pignoratizi
49) IVIE: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025
50) IVIE: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025
51) IVAFE: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025
52) CEDOLARE SECCA: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025
53) Versamento 3 rata "cedolare secca" a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
54) CEDOLARE SECCA: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025
55) CEDOLARE SECCA: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025
56) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
57) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
58) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
59) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
60) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
61) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
62) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
63) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
64) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
65) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
66) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
67) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
68) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
69) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
70) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
71) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
72) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
73) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
74) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
75) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
76) Versamento ritenute derivanti dalle operazioni di conguaglio relative all'assistenza fiscale
77) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
78) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
79) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedentevvvv
80) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
81) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
82) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
83) Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017
84) Versamento ritenute derivanti dalle operazioni di conguaglio relative all'assistenza fiscale
85) Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
86) Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
87) Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop: liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente
88) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale
89) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: liquidazione e versamento Iva mese precedente
90) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
91) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: versamento rata saldo IVA 2024
92) Soggetti che hanno affidato a terzi la contabilità: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al secondo mese precedente
93) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
94) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
95) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
96) IVA: versamento del saldo 2024
97) Adeguamento alle risultanze degli "Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale" (ISA): versamento 2 rata
98) Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IVA: versamento 4 rata del saldo IVA 2024
99) Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IVA: versamento 3 rata del saldo IVA 2024 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
100) Versamento 3 rata del saldo IVA 2024 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
101) IVA: versamento del saldo 2024
102) Adeguamento alle risultanze degli "Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale" (ISA): versamento 2 rata
103) IVA: versamento del saldo 2024
104) Società "di comodo": versamento 4 rata della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires
105) Soggetti Ires: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025 dell'Ires
106) Soggetti Ires: versamento 3 rata a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025 dell'Ires con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
107) Società "di comodo": versamento 3 rata della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
108) Soggetti Ires: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025 dell'Ires
109) Società "di comodo": versamento della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires
110) Soggetti Ires: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025 dell'Ires
111) Società "di comodo": versamento della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires
112) Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IRAP: versamento 4 rata dell'Irap a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025
113) Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IRAP: versamento 3 rata dell'Irap a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
114) IRAP: versamento primo acconto 2025 e saldo 2024
115) Versamento 3 rata Irap a titolo di primo acconto 2025 e saldo 2024 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
116) IRAP: versamento primo acconto 2025 e saldo 2024
117) IRAP: versamento primo acconto 2025 e saldo 2024
118) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
119) Regime forfetario agevolato: versamento 4 rata imposta sostitutiva
120) Versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
121) Versamento 4 rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025 sui compensi per lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti
122) Versamento 3 rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
123) Versamento 3 rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025 sui compensi per lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
124) Regime forfetario agevolato: versamento 3 rata imposta sostitutiva con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
125) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità: versamento 4 rata del primo acconto 2025 e del saldo 2024 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali
126) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità: versamento 3 rata del primo acconto 2025 e del saldo 2024 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
127) Versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
128) Versamento 3 rata, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025
129) Regime forfetario agevolato: versamento imposta sostitutiva
130) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità: versamento del primo acconto 2025 e del saldo 2024 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali
131) Versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
132) Versamento 2 rata, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025
133) Regime forfetario agevolato: versamento imposta sostitutiva
134) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità: versamento del primo acconto 2025 e del saldo 2024 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali
30 Set 2025 (27)
1) Superbollo: versamento
2) Bollo auto Friuli Venezia Giulia e Sardegna: versamento
3) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
4) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: presentazione INTRA 12
5) Presentazione della "Dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA" per chi intende effettuare l'opzione (oppure la revoca) con effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo
6) Comunicazione liquidazioni periodiche IVA effettuate nel secondo trimestre solare precedente
7) Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2025 - enti del volontariato: Remissione in bonis
8) Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2025 - enti del volontariato: Remissione in bonis
9) Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2025 - Associazioni Sportive Dilettantistiche: Remissione in bonis
10) Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2025 - Associazioni Sportive Dilettantistiche: Remissione in bonis
11) Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2025 - Enti della ricerca scientifica e dell'università: Remissione in bonis
12) Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2025 - Enti della ricerca sanitaria: Remissione in bonis
13) Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2025 - enti del volontariato: Remissione in bonis
14) Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2025 - enti del volontariato: Remissione in bonis
15) Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2025 - enti del volontariato: Remissione in bonis
16) Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2025 - Associazioni Sportive Dilettantistiche: Remissione in bonis
17) Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2025 - Associazioni Sportive Dilettantistiche: Remissione in bonis
18) Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2025 - Associazioni Sportive Dilettantistiche: Remissione in bonis
19) Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2025 - Enti della ricerca scientifica e dell'università: Remissione in bonis
20) Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2025 - Enti della ricerca sanitaria: Remissione in bonis
21) Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2025 - enti del volontariato: Remissione in bonis
22) Richiesta di rimborso dell'IVA assolta in altro Stato membro
23) Richiesta di rimborso dell'IVA assolta nello Stato da parte dei soggetti stabiliti in Stati non appartanenti alla Comunità Europea con cui esistono accordi di reciprocità
24) Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2025 - Associazioni Sportive Dilettantistiche: Remissione in bonis
25) Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2025 - Enti della ricerca scientifica e dell'università: Remissione in bonis
26) Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2025 - Enti della ricerca sanitaria: Remissione in bonis
27) Presentazione della "Dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA" per chi intende effettuare l'opzione (oppure la revoca) con effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo
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Competenza, trasparenza, legalità e centralità della Clientela sono i valori primari perseguiti dallo Studio nelle due sedi di Reggio Emilia e Carpineti.
Lo studio, anche utilizzando tutti i più moderni strumenti telematici, opera perseguendo il risultato migliore per la Clientela, offrendo un servizio di qualità, rispettando i tempi, la privacy e la deontologia professionale. Lo staff è continuamente aggiornato sulle ultime novità del settore proprio al fine di garantire al meglio i servizi.
Abbiamo una consolidata esperienza nella consulenza e assistenza societaria e tributaria, settore in cui operiamo dal 1984. La professionalità è messa al servizio del Cliente per cercare di soddisfare ogni sua esigenza. Le attività dello studio sono svolte sia direttamente che tramite terzi professionisti, specializzati e di assoluta fiducia, si è pertanto in grado di offrire alla Clientela una consulenza aziendale di tipo globale.
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