
Studio Mirabile Baccarani
Ragionieri Commercialisti - Revisori legali dei conti
Mirabile srl
Servizi amministrativi - contabili
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Rassegna Fiscale
Polizze calamità, il piano del governo: correttivi nel decreto
Alcuni correttivi alla norma sulle polizze contro le calamità naturali potrebbero essere inseriti in sede di conversione del decreto legge approvato venerdì scorso e che prevede la proroga al 1°gennaio 2026 per le piccole imprese e al 1° ottobre per le medie imprese. Per le grandi imprese, invece, non ci sono proroghe. Dunque, l’obbligo scatta da oggi ma sono previsti 90 giorni durante i quali non si applicano sanzioni e, pertanto, non si perdono gli incentivi pubblici in caso di mancata copertura. Oggi dovrebbe arrivare in Gazzetta Ufficiale il decreto legge varato venerdì scorso e, sempre oggi, il ministero delle Imprese dovrebbe pubblicare un primo elenco di Faq per fornire chiarimenti. Le associazioni di categoria hanno sollevato un articolato elenco di aspetti controversi. Uno riguarda l’imprenditore che lavora con beni in affitto da persona fisica. Secondo le associazioni non ha solidi fondamenti normativi l’interpretazione secondo la quale l’obbligo a contrarre la polizza è a carico di colui che usa gli impianti. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Polizze catastrofali, 90 giorni ai più grandi’ – pag. 25)
Cfc, il test diventa semplificato con la certificazione del bilancio
Dal 2025, il modello Redditi prevede un test semplificato per valutare la fiscalità delle società estere, basato sul confronto tra imposte e utile lordo, con una soglia del 15%. La controllata estera deve certificare il bilancio con operatori abilitati, il cui esito sarà usato nella revisione del bilancio italiano. Il Dlgs 209/2023 ha riformato la normativa sulle società controllate estere (Cfc), mantenendo il “passive income test” ma modificando la soglia di tassazione privilegiata. Se il test semplificato non è applicabile, si torna alle regole precedenti, confrontando il tax rate effettivo con il 50% di quello italiano. Le società italiane con partecipate Cfc devono verificare i requisiti di certificazione del bilancio estero. La certificazione può essere affidata a un revisore locale anche senza obbligo di revisione legale. L’attestazione sarà riportata dal revisore italiano per eventuali controlli fiscali. Il termine per l’approvazione del bilancio 2024 può estendersi a 180 giorni.
Scelta della sostitutiva al 15% nel quadro FC
Da quest’anno le Cfc possono optare per un’imposta sostitutiva del 15%. Tale scelta va indicata nel quadro FC del modello Redditi. La decisione va considerata già nel bilancio 2024 per il corretto stanziamento delle imposte. Il regime si applica solo se tutte le controllate estere con oltre un terzo di passive income hanno bilancio certificato. Se si sceglie la sostitutiva, il test sul tax rate può essere evitato. L’opzione dura tre anni e segue la regola “all-in all-out”: se una Cfc non certifica il bilancio, l’opzione decade per tutte. La tassazione riguarda l’utile netto, calcolato senza imposte, svalutazioni e accantonamenti a fondi rischi. L’opzione si esercita barrando la casella «Articolo 167 comma 4-ter» e l’imposta si calcola nel quadro RM. Le controllanti devono prevedere il 15% sull’utile contabile, anziché il 24% ordinario. Il credito per imposte estere non è scomputabile, ma i dividendi futuri non saranno tassati sul socio controllante.
La comunicazione TD29 sana la fattura omessa
Regolarizzazione delle fatture. Da oggi è possibile inviare all’Agenzia delle Entrate le comunicazioni TD29, per evitare la sanzione del 70% dell’imposta, con un minimo di 250 euro. In particolare, entro oggi, vanno inviate le comunicazioni per le fatture immediate omesse che dovevano essere emesse entro il 1°gennaio 2025 ovvero per le fatture irregolari emesse il 1°gennaio 2025. Per le violazioni dell’omessa fatturazione o della fatturazione irregolare commesse a partire dal 1°settembre 2024 dal cedente/prestatore, infatti, il cessionario/committente che non riceve la fattura passiva non deve più emettere l’autofattura e versare la relativa Iva o la maggiore Iva dovuta sull’operazione, ma deve solo comunicare l’omissione o l’irregolarità alle Entrate, entro 90 giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare, tramite l’invio della nuova comunicazione per omessa o irregolare fatturazione con ‘tipo documento’ TD29 che è utilizzabile solo da oggi, 1°aprile 2025.
Cooperative, la riforma punta a introdurre l’Albo unico dei revisori
Venerdì scorso il Consiglio dei ministri ha approvato la riforma sulla vigilanza degli enti cooperativi e mutualistici così come previsto dal Ddl delega. Dopo il via libera del Parlamento, l’Esecutivo, entro un anno, dovrà emanare uno o più decreti legislativi per la riforma delle disposizioni in materia di vigilanza sugli enti cooperativi e mutualistici e, ove necessario, delle disposizioni del Codice civile. La riforma mira a modernizzare la vigilanza cooperativa che richiederà un completo restyling del verbale di revisione. Diverse le novità, come la revisione e disciplina degli ambiti di competenza delle associazioni di rappresentanza, in particolare, in tema di vigilanza sull’adesione, recesso ed esclusione delle cooperative; la ridenominazione dell’Albo nazionale delle società cooperative in Albo nazionale delle società cooperative e degli enti con finalità mutualistiche ma, soprattutto, per divenire un unico registro pubblico nazionale accessibile gratuitamente e digitalmente con conseguente soppressione dell’Albo delle cooperative edilizie.
Anche i debiti non tributari alle Sezioni Unite
La terza sezione civile della Corte di cassazione, con l’ordinanza 8383/2025, rimette alle Sezioni Unite la questione relativa agli effetti processuali della rottamazione quater anche con riferimento ai debiti non tributari nonché la definizione delle conseguenze della sanatoria sulla posizione dei coobbligati solidali. Si chiede di stabilire se, come ritiene la sezione tributaria, il perfezionamento della rottamazione effettuato da uno dei debitori produca effetti nei confronti degli altri, con conseguente estinzione dei procedimenti giudiziari promossi da quest’ultimi.
Ibridi, la documentazione trova spazio nel frontespizio di Redditi
Come chiarito dalle Faq dell’Agenzia delle Entrate, la comunicazione riguardante il possesso della documentazione utile a ottenere la penalty protection in tema di disallineamenti da ibridi può essere effettuata nel frontespizio del modello Redditi 2025 sia con riferimento al periodo d’imposta 2024 sia ai precedenti. Ma vanno indicati gli appositi codici. Per i disallineamenti da ibridi è possibile disapplicare le sanzioni a patto che si disponga della documentazione provvista di firma elettronica e di marca temporale. La comunicazione all’Agenzia deve essere effettuata con la presentazione del modello della dichiarazione dei redditi approvato con provvedimento delle Entrate successivamente alla medesima data. Nel frontespizio della prossima dichiarazione il contribuente è invitato a dichiarare la situazione per evitare di dover presentare integrative per dichiarare il possesso della documentazione relativa a periodi d’imposta pregressi. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Redditi 2025 per gli ibridi’ – pag. 26)
Sindaci, il nuovo tetto è legge
Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sono in vigore le modifiche all’articolo 2407 c.c. che hanno riscritto il secondo comma. Stabiliscono nuovi limiti specifici in merito ai danni imputabili ai sindaci. Inoltre, un quarto comma dispone una specifica decorrenza dei termini prescrizionali per l’azione di responsabilità. Le nuove misure entreranno in vigore il prossimo 12 aprile e non saranno applicabili ai procedimenti in corso. Le nuove limitazioni alla responsabilità dei sindaci non potranno essere attivate nel caso in cui si provasse, in capo ai componenti l’organo di controllo, un atteggiamento di carattere doloso, mentre la nuova norma sarà invocabile per ogni situazione di colpa, anche grave, imputabile ai sindaci. Le nuove limitazioni normative valgono sia ai fini delle responsabilità esclusive dei sindaci, sia ai fini della loro responsabilità solidale con l’organo gestorio. Quest’ultimo potrà essere utilizzato dai sindaci a fronte di ogni tipo di azione di responsabilità e, quindi, nei confronti delle azioni sociali, delle azioni dei creditori, delle azioni dei soci o dei terzi e nei confronti delle azioni esercitabili dal curatore.
Forfettari, verifiche sulle fatture
L’eliminazione delle certificazioni uniche per i soggetti forfettari complica la gestione delle dichiarazioni dei redditi 2025 per l’anno d’imposta 2024. Questi soggetti saranno costretti a verifiche approfondite sulle fatture incassate senza più ‘l’appoggio’ dei dati comunicati dai clienti sostituti d’imposta. Se prima la dichiarazione dei redditi ‘a forfait’ si limitava ad una verifica dei dati presenti nelle certificazioni uniche trasmesse dai sostituti d’imposta con i redditi da essi percepiti e l’eventuale aggiunta di introiti non da CU ora, in quelle che saranno tra poco predisposte, si dovrà tornare al passato con forfettari e consulenti che dovranno controllare l’effettivo incasso dell’anno analizzando gli introiti fattura per fattura. Inoltre aumenta il rischio di ricevere lettere di compliance o schemi di accertamento mal tarati da parte dell’Agenzia delle Entrate che non ha più riferimenti sull’effettivo incassato da parte dei forfettari ma solo l’ammontare dei compensi/ricavi presenti nelle fatture elettroniche emesse.
Crisi all’extra time
Il dm 3 marzo 2022 n. 75 dà sei mesi di tempo in più per certificare la formazione dei gestori della crisi d’impresa. Chi è stato iscritto il 31 marzo 2023 in occasione del primo popolamento dell’Elenco istituito presso il ministero della Giustizia ha una nuova chance. Infatti, costituisce condizione essenziale per il mantenimento dell’iscrizione un aggiornamento formativo biennale, acquisito mediante la partecipazione a corsi o convegni organizzati da ordini professionali o da un’università pubblica o privata o in collaborazione con i medesimi enti. Per i professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro la durata dell’aggiornamento biennale è di 18 ore. Durata che è stata ridotta a seguito delle modifiche apportate dal Dlgs 136/2024. Chi entro ieri non è riuscito a terminare la formazione biennale obbligatoria e a depositare al portale del ministero la relativa certificazione potrebbe incorrere nella cancellazione.
Approvazione del modello di Comunicazione trimestrale del regime transfrontaliero di franchigia - Art. 70-unvicies Dpr n. 633/1972
Entro l’ultimo giorno del mese successivo a ogni trimestre i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato ammessi al regime di franchigia in altri Stati Ue che hanno adottato tale regime, dovranno trasmettere, esclusivamente per via telematica, il modello di Comunicazione del regime transfrontaliero di franchigia contenente il valore delle cessioni e prestazioni effettuate nel trimestre.I l Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 28 marzo 2025, ha approvato il modello di Comunicazione trimestrale del regime transfrontaliero di franchigia, con le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati. Destinatari del modello continua la lettura (Ved. anche Italia Oggi: ‘Franchigia Iva, via ai dati’ – pag. 27)
Novità Fiscali
Modello F24 (sezione Inps) - Soppressione delle causali contributo relative ad alcuni Enti Bilaterali
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 22/E del 28 marzo 2025, ha disposto la soppressione delle causali contributo relative ad alcuni Enti Bilaterali, così come richiesto dall’Inps. Le causali soppresse sono:
- ‘VITA’ denominata ‘CASSA RISCHIO VITA – Cassa Assicurativa per il rischio vita per i lavoratori dipendenti dell’industria alimentare’;
- ‘EBAI’ denominata ‘EBAIS – Ente Bilaterale Artigianato Industria e Servizi’;
- ‘EBCA’ denominata ‘EBICA STUDI LEGALI – Ente Bilaterale CSE ANAI degli Studi Professionali Legali’;
- ‘EART’ denominata ‘Ente Bilaterale Confimprese Italia – CSE dell’Artigianato – EBICC Artigianato’;
- ‘EBIM’ denominata ‘Ente Bilaterale Confimprese Italia – CSE – EBICC Multiservizi’;
- ‘EBTR’ denominata ‘Ente Bilaterale Confimprese Italia – CSE – EBICC Trasporti’;
- ‘EBIF’ denominata ‘EBIFORM – Ente Bilaterale per la Formazione Professionalizzante’;
- ‘EBLE’ denominata ‘EBILTER – Ente Bilaterale del Terziario’;
- ‘EBNS’ denominata ‘EBINS – Ente Bilaterale Nazionale Scuola’;
- ‘EBFC’ denominata ‘EBSA – Ente Bilaterale Nazionale Sicurezza Antincendio, Installazione, Manutenzione, Progettazione e Formazione’;
- ‘EBVS’ denominata ‘E.N.Bi.Art. – Ente Nazionale Bilaterale dell’Artigianato’.
Istituzione dei codici tributo per il versamento della tassa automobilistica erariale, di sanzioni e interessi, dovuti a seguito dell’atto di accertamento del fisco
Il decreto del Mef 13 febbraio 2025 ha previsto l’estensione delle modalità di versamento della tassa automobilistica erariale. Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento dello scorso 27 marzo, ha esteso le modalità di versamento mediante mod. F24 alle somme dovute in relazione alla tassa automobilistica, a seguito dell’atto di accertamento emesso dal Fisco.
Per consentire il versamento delle somme dovute con il modello F24 ELIDE l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 21/E del 28 marzo 2025, ha istituito i seguenti codici tributo:
- ‘A503’ denominato ‘Tassa automobilistica erariale – Atto di accertamento’;
- ‘A504’ denominato ‘Tassa automobilistica erariale – Sanzione – Atto di accertamento’;
- ‘A505’ denominato ‘Tassa automobilistica erariale – Interessi – Atto di accertamento’.
Per il pagamento delle spese di notifica degli atti emessi dagli Uffici, si utilizza il vigente codice tributo ‘A100 – spese di notifica per atti impositivi’.
Iva - Rimborso dell’eccedenza d’imposta detraibile in caso di ‘realizzazione di opere su beni di terzi’
All’Agenzia delle Entrate sono arrivate richieste di chiarimenti in merito alla rimborsabilità dell’eccedenza Iva detraibile ‘per opere realizzate su beni di terzi’, come ad esempio i lavori di ristrutturazione o di manutenzione.
Con la risoluzione n. 20/E del 26 marzo 2025 l’Agenzia ha fornito indicazioni per le ipotesi nelle quali l’Iva è stata assolta dall’esercente attività d’impresa o di lavoro autonomo in relazione ai lavori sopra espressi effettuati su beni di proprietà di terzi, che presentano un nesso di strumentalità con l’attività svolta.
Le indicazioni dell’Agenzia intendono adeguare la prassi a quanto stabilito dalla sentenza n. 13162/2024 della Corte di cassazione. I giudici di legittimità hanno parificato sul piano sostanziale ‘detrazione’ e ‘rimborso’ dell’Iva. Inoltre, hanno chiarito che la nozione di ‘beni ammortizzabili’, contemplata dall’articolo 30, comma 2, lett. c) del Dpr 633/1972, ‘deve necessariamente essere estesa ai beni che, pur stricto sensu non ammortizzabili, sono comunque destinati all’esercizio dell’impresa per un periodo di tempo medio-lungo, appunto quali ‘investimenti’ (beni strumentali)’.
Alla luce della sentenza delle Sezioni Unite n. 13162 del 2024 non sono da ritenersi più attuali le indicazioni fornite sul punto dalla risoluzione n. 179/2005. La conseguenza è che ‘l’esercente attività d’impresa o di lavoro autonomo ha diritto, al ricorrere di tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa, al rimborso dell’Iva per i lavori di miglioramento, trasformazione o ampliamento dei beni dei quali ha disponibilità in virtù di un titolo giuridico che ne garantisca il possesso ovvero la detenzione per un periodo di tempo apprezzabilmente lungo’.
Naturalmente il rimborso spetta al ricorrere dei presupposti generali di detraibilità dell’Iva, come la strumentalità dei beni stessi all’esercizio dell’impresa per un periodo di tempo medio-lungo, quali investimenti che richiedono un impiego di risorse finanziarie non contabilizzate come costo di un singolo esercizio.
Scadenzario Fiscale
10 Apr 2025 (2)
1) Esercenti commercio al minuto e attività assimilate nonché agenzie di viaggio e turismo che effettuano la liquidazione mensile ai fini Iva: Comunicazione analitica delle operazioni in contanti legate al turismo
2) Onlus, associazioni sportive dilettantistiche: presentazione istanza di ammissione al beneficio del cinque per mille
16 Apr 2025 (44)
1) Versamento imposta sugli intrattenimenti
2) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari
3) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti
4) Tobin Tax: versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, ai valori mobiliari e agli strumenti finanziari derivati
5) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale
6) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
7) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
8) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
9) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
10) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
11) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
12) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
13) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
14) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
15) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
16) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
17) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
18) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
19) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
20) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività redditività qualità efficienza ed innovazione
21) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
22) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
23) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
24) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
25) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
26) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
27) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
28) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
29) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
30) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
31) Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017
32) Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
33) Versamento ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nel medesimo periodo
34) Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
35) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: liquidazione e versamento Iva mese precedente
36) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
37) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: versamento saldo IVA 2024
38) Soggetti che hanno affidato a terzi la contabilità Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
39) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
40) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
41) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
42) Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, consolle da gioco, tablet PC e laptop: liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente
43) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale
44) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività redditività qualità efficienza ed innovazione
22 Apr 2025 (2)
1) Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente
2) Esercenti commercio al minuto e attività assimilate nonché agenzie di viaggio e turismo che non effettuano la liquidazione mensile ai fini Iva: Comunicazione analitica delle operazioni in contanti legate al turismo
30 Apr 2025 (4)
1) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
2) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
3) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: presentazione INTRA 12
4) Regime speciale IVA OSS: Trasmissione telematica della dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel trimestre precedente e contestuale versamento dell'Iva dovuta.
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