
Studio Mirabile Baccarani
Ragionieri Commercialisti - Revisori legali dei conti
Mirabile srl
Servizi amministrativi - contabili
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Rassegna Fiscale
Fisco, sanatoria più larga: estesa dal 2019 al 2023 Stipendi e giudici, è scontro
La commissione Finanze della Camera ha terminato l’esame del decreto legge Fisco. Il principale emendamento approvato introduce la possibilità per autonomi e professionisti di chiudere gli arretrati con il Fisco per gli anni dal 2019 al 2023. Una nuova sanatoria, analoga a quella dello scorso anno quando ha debuttato il concordato fiscale. Il contribuente che aderirà per la prima volta al concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026 avrà la possibilità di regolarizzare le annualità comprese tra il 2019 e il 2023, mentre chi ha già aderito lo scorso anno potrà sanare il 2023. Gli importi da sanare in via agevolata sono stabiliti in base alle pagelle fiscali dei contribuenti. Il costo della misura ammonta a 395 milioni di euro dal 2026 al 2030. Tra gli emendamenti approvati anche l’obbligo per l’Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza a ‘motivare adeguatamente’ i controlli effettuati in azienda e negli studi professionali. Le opposizioni parlano di nuovo condono. (Ved. anche Il Sole 24 Ore: ‘Fisco, sì alla nuova sanatoria per 2,2 milioni di partite Iva’ – pag. 3)
Cartelle rottamate, chiusura rapida per le liti
Un emendamento al decreto fiscale introduce una nuova disposizione secondo la quale in caso di controversia pendente avente ad oggetto partite incluse nella rottamazione quater, l’estinzione del giudizio si verifica con il pagamento della prima o unica rata, e non con il pagamento dell’ultima delle rate del piano di dilazione. Per la chiusura rapida delle liti, dunque, non basta la mera trasmissione della domanda di sanatoria ma serve anche il pagamento della prima o unica rata. La richiesta di estinzione del giudizio deve essere corredata dalla copia della domanda del contribuente, dalla comunicazione di liquidazione delle somme dovute e dalla documentazione del pagamento della prima o unica rata. La scelta del legislatore è ispirata a ragioni di speditezza dei processi ma va a discapito della natura dell’affidamento e della buona fede del contribuente.
Sport dilettanti, esenzione Imu più ampia
La commissione Finanze della Camera ha approvato un emendamento, correttivo del decreto fiscale, che interviene sui requisiti di accesso al regime di esenzione Imu in ambito sportivo. L’emendamento attribuisce ai Comuni il compito di individuare annualmente i corrispettivi medi, dandone pubblicità in apposito elenco. In attesa dell’attuazione delle disposizioni dai Comuni trova conferma l’esenzione nei confronti di associazioni e società sportive dilettantistiche, in ragione della sola iscrizione al relativo registro sportivo. La formulazione sembrerebbe prescindere dalla sussistenza del presupposto oggettivo da parte degli enti. La norma estende l’agevolazione anche alle società sportive dilettantistiche che per loro natura sono enti commerciali, ancorché senza scopo di lucro. Questo genera dubbi e perplessità.(Ved. anche Italia Oggi: ‘Società sportive, esenzione Imu concessa con condizioni’ – pag. 19)
Verifiche in azienda con più motivazioni solo per il futuro
Un emendamento al decreto fiscale stabilisce che per le verifiche in azienda devono esserci motivazioni dettagliate. Forse questo non basterà ad eliminare completamente le censure della Corte europea dei diritti dell’uomo. Nel prossimo futuro, gli atti di autorizzazione e i verbali di verifica devono riportare e specificamente indicare le motivazioni e le circostanze che hanno giustificato l’accesso dell’Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza. Negli accessi sono ricompresi sia quelli destinati ad attività commerciali che quelli presso abitazioni (uso promiscuo); questi, attualmente, necessitano di autorizzazione ‘non motivata’ della Procura. Restano fuori, invece, gli accessi più delicati e invasi quelli effettuati esclusivamente su abitazioni per i quali è necessaria l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica. La vera novità contenuta nell’emendamento consiste nell’indicazione in modo espresso delle circostanze e delle condizioni che hanno giustificato l’accesso.
Errori contabili, sulla rilevanza un doppio livello di verifica
Lo schema di decreto correttivo Irpef Ires approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 14 luglio interviene con alcune misure sul trattamento fiscale della correzione di errori contabili contenuta nell’art. 83 del Tuir. Il riferimento è al concetto di errori rilevanti e non. Per i primi, la relazione precisa che per evidenti esigenze di cautela, resta ferma la necessità di presentare le relative dichiarazioni integrative. Per i secondi resta applicabile la norma dettata dall’articolo 83 del Tuir in base alla quale la correzione assume rilevanza fiscale in base al comportamento contabile. Il concetto di rilevanza, già presente nel Codice civile e nei principi contabili OIC 11 e OIC 29, considera sia fattori quantitativi che qualitativi. Tuttavia, l’applicazione fiscale di tali concetti è problematica, poiché possono generare incertezza e aumentare i contenziosi, dato che ciò che è irrilevante a fini contabili potrebbe non esserlo a fini fiscali. I principi contabili, non essendo casistici, non forniscono criteri univoci per definire la rilevanza, complicando ulteriormente l’attuazione pratica della norma.
Doppio faro di Bruxelles sui ‘non residenti’
Bruxelles ha avviato una doppia procedura d’infrazione contro l’Italia per asseriti regimi fiscali discriminatori applicati nei confronti di cittadini non residenti. Ora Roma ha 60 giorni di tempo per rispondere. La prima costituzione in mora è per non aver allineato il regime forfettario per le persone fisiche al principio di libertà di stabilimento che non ammette barriere ed ostacoli per le scelte di domiciliazione dei cittadini Ue nello spazio unionale o in quello See. La seconda lettera riguarda le condizioni imposte per ottenere i benefici fiscali su Imu e Tari ai pensionati non residenti. Sul primo versante la Commissione Ue evidenzia che i contribuenti residenti in altri Paesi membri della Ue o See sono esclusi dall’ambito di applicazione del regime forfettario, a meno che almeno il 75% del loro reddito sia stato prodotto in Italia. Sempre Bruxelles ritiene penalizzante per i pensionati non residenti che i vantaggi Imu e Tari siano riservati solo ai pensionati esteri. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Forfettari e pensionati non residenti, richiesti chiarimenti da Bruxelles’ – pag. 22)
Casse, contributi soggettivi sul reddito effettivo
Entro la fine di luglio i ragionieri commercialisti, i dottori agronomi e forestali, i chimici, i fisici e i geologi dovranno inviare alle rispettive Casse di previdenza la dichiarazione del reddito e del fatturato professionale relativi al 2024, ai fini del versamento dei contributi soggettivi e/o integrativi. A seguire questo adempimento dovrà essere effettuato da tutti gli altri professionisti. Una tabella sotto l’articolo riporta importi, tempistiche e modalità. A differenza degli iscritti alla gestione separata Inps, gli altri professionisti che calcolano il contributo soggettivo sul reddito professionale dovranno calcolare la contribuzione soggettiva, dovuta per gli anni oggetto di concordato preventivo biennale, basandosi sul reddito effettivamente prodotto e non sul reddito concordato. Si tratta di una tesi già sostenuta dai presidenti delle Casse di previdenza private aderenti all’Adepp che hanno dichiarato che il concordato fiscale non produrrà alcun effetto in ordine agli obblighi contributivi dei professionisti iscritti alle Casse.
Il debito verso la società resiste alla sua cancellazione dal Registro
Le Sezioni unite della Cassazione, nella sentenza n. 19750 dello scorso 16 luglio, hanno deciso che il debitore di una società cancellata dal Registro delle imprese non può pretendere di ritenere estinto il suo debito per effetto della cancellazione, anche se il credito non risulti dal bilancio finale di liquidazione: tale credito, in conseguenza della cancellazione, diventa un credito degli ex soci e si estingue solo se costoro esprimono inequivocabilmente, anche in modo concludente, la volontà di rinunciare a tale credito. Grava in ogni caso sul debitore l’onere di provare l’estinzione del debito che egli aveva contratto verso la società poi cancellata.
Un ravvedimento speciale bis
Per le annualità dal 2019 al 2023 la Camera ripropone il ravvedimento speciale che prevede il pagamento di una imposta sostitutiva tarata sulle pagelle fiscali ottenute ogni anno per coloro che hanno applicato gli ISA e che, entro il prossimo 30 settembre, aderiscono al Concordato preventivo biennale per gli anni 2025-2026. Il pagamento della sostitutiva potrà avvenire entro il 15 marzo 2026 in un’unica soluzione o in un numero massimo di 10 rate di pari importo. Questa è la novità introdotta dall’emendamento presentato dal presidente della commissione Finanze della Camera, Marco Osnato, nella versione riformulata al Dl 84/2025 che ripropone il regime di ravvedimento come misura opzionale. Con la modifica si riconoscono limitazioni all’attività di accertamento per i periodi d’imposta dal 2019 al 2023 a fronte del versamento di un’imposta sostitutiva, come già avvenuto lo scorso anno. Il decreto è atteso in aula lunedì 21 luglio.
Errori contabili, passo indietro
Il nuovo schema di decreto correttivo Ires/Irpef limita la rilevanza fiscale immediata solo agli errori contabili “non rilevanti” (secondo OIC 29) e solo se corretti entro l’esercizio successivo. Le nuove regole si applicano dal 1° gennaio 2025 e a patto che il bilancio sia revisionato e non siano in corso verifiche fiscali. Il Governo rivede così la disciplina introdotta dal d.l. 73/2022, che consentiva il riconoscimento fiscale per tutti gli errori contabili, anche “rilevanti”, senza sanzioni entro 5 anni. Ora, per errori “rilevanti” o “non rilevanti” corretti in ritardo, torna l’obbligo di dichiarazioni integrative. L’obiettivo è restringere l’ambito di correzioni prive di sanzioni, ritenuto eccessivo. Le nuove regole risultano più restrittive e complesse, andando in controtendenza rispetto alla semplificazione prevista dalla riforma fiscale. Errori fuori dai nuovi limiti temporali saranno sanzionabili e riapriranno i termini di accertamento.
Web tax italiana sotto scacco
Nel corso del convegno ‘La tassazione dei giganti del web’ organizzato al Senato dal direttore del Dipartimento delle Finanze, Giovanni Spalletta, si è analizzata la web tax italiana sulla quale i giochi non sono chiusi. Anzi prosegue la negoziazione come pure sui dazi. La situazione è estremamente complessa e in questo contesto l’Unione europea dovrebbe ricoprire un ruolo nevralgico. Bruxelles non ha mai risposto alla richiesta di una web tax di iniziativa comunitaria. Una volta che si chiuderà la partita sui dazi si potrebbe riprendere quella sulla web tax che l’amministrazione Trump ha voluto tenere distinta. Chiuso è invece il dossier sulla global minimum tax con la dichiarazione del G7 dello scorso 28 giugno. Difficile che l’amministrazione americana sia disponibile a riprendere la discussione sulla web tax la cui analisi non può prescindere dalle tensioni commerciali con gli Usa che hanno sempre contrastato le imposte sui servizi digitali.
Acconti maggiorati diversificati
Per i soggetti che lo scorso anno hanno aderito al concordato preventivo biennale e che entro lo scorso 2 dicembre hanno versato l’acconto maggiorato dovuto in sede di prima applicazione del patto fiscale le nuove istruzioni operative sulla compilazione delle dichiarazioni evidenziano acconti maggiorati diversificati a seconda della tipologia di imposta versata. Per i soggetti Irpef l’importo della maggiorazione va individuato ed indicato in maniera specifica nel rigo RN38 della colonna 2 quella riservata al recupero delle imposte sostitutive versate che possono essere scomputate da quanto dovuto. Per i forfettari, invece, gli acconti ‘maggiorati da concordato’ non trovano uno specifico spazio nella sezione LM e vanno indicati nella colonna 2 del rigo LM45 quello riservato genericamente agli acconti versati. Per i soggetti Ires nel modello redditi è consigliabile indicare l’acconto maggiorato sui redditi al rigo RN o nella colonna 4, quella per il recupero delle imposte o, in alternativa, nella generica colonna 2 quella per gli acconti ‘ordinari’ versati.
Novità Fiscali
Modifiche alla disciplina della tassazione dei redditi di lavoro dipendente nei casi di concessione in uso promiscuo ai dipendenti di auto, moto e ciclomotori
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 10/E del 3 luglio 2025, fornisce le istruzioni operative agli Uffici in merito alle novità fiscali relative alla tassazione dei redditi di lavoro dipendente nei casi di concessione in uso promiscuo ai dipendenti di auto, moto e ciclomotori.
Tassazione dei redditi di lavoro dipendente in caso di concessione in uso promiscuo ai dipendenti di autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori
L’articolo 51, comma 4, lettera a) del Tuir disciplina la fiscalità dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti. Secondo tale norma, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2024, i valori che costituiscono fringe benefit per l’uso promiscuo dei veicoli di nuova immatricolazione, concessi con contratti stipulati a decorrere dal 1°luglio 2020, si quantificano nella misura del 25% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio al netto degli ammortamenti eventualmente trattenuti al dipendente.
La predetta disposizione prevede valori percentuali maggiori di determinazione forfetaria del reddito di lavoro dipendente per i veicoli caratterizzati da una più elevata emissione di anidride carbonica.
Resta ferma l’applicazione della disciplina dettata dall’articolo 51, comma 4, lettera a) del Tuir, nel testo vigente al 31 dicembre 2019, per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020.
Modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2025
La manovra 2025 ha modificato la disciplina di tassazione dei redditi di lavoro dipendente nei casi di concessione in uso promiscuo ai dipendenti di auto, moto e ciclomotori.
Per effetto delle novità, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, per i veicoli, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1°gennaio 2025, si assume il 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.
La predetta percentuale è ridotta al 10% per i veicoli elettrici e al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.
La nuova disciplina, pertanto, si applica ai veicoli che rispettino congiuntamente i seguenti requisiti:
- siano stati immatricolati a decorrere dal 1°gennaio 2025;
- siano stati concessi in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti con contratti stipulati a decorrere dal 1°gennaio 2025;
- siano stati assegnati ai lavoratori dipendenti a decorrere dal 1°gennaio 2025.
Al fine di individuare i veicoli concessi in uso promiscuo che ricadono nella disciplina modificata dalla legge di Bilancio 2025, la circolare ritiene che la concessione del veicolo in uso promiscuo non debba considerarsi un atto unilaterale da parte del datore di lavoro, ma necessita dell’accettazione del lavoratore, che si concretizza sia attraverso la sottoscrizione dell’atto di assegnazione del fringe benefit, sia mediante l’assegnazione del bene al lavoratore.
Pertanto, il momento della sottoscrizione dell’atto di assegnazione da parte del datore di lavoro e del dipendente per l’assegnazione del benefit costituisce il momento rilevante al fine di individuare i ‘contratti stipulati a decorrere dal 1°gennaio 2025’.
Nel rispetto del principio di cassa, atteso che il momento di percezione del bene in natura coincide con quello in cui il fringe benefit esce dalla sfera patrimoniale dell’erogante per entrare in quella del dipendente, la nuova disposizione si applica ai veicoli assegnati ai dipendenti a decorrere dal 1°gennaio 2025.
Per veicoli ‘di nuova immatricolazione’ l’Agenzia considera tali quelli immatricolati a decorrere dal 1°gennaio 2025.
Infine, l’Agenzia puntualizza che la disciplina di cui all’articolo 51, comma 4, lettera a) del Tuir – come modificata dalla legge di Bilancio 2025 – si applica ai veicoli che, a decorrere dal 1°gennaio 2025, siano immatricolati, oggetto di contratti di concessione in uso promiscuo e consegnati al dipendente.
Disciplina transitoria
Come già affermato, il regime di tassazione introdotto con la manovra 2025 si applica ai veicoli che soddisfano, a decorrere dal 1°gennaio 2025, tutti i requisiti previsti dalla nuova lettera a) del comma 4 dell’articolo 51 del Tuir, visti sopra.
Al fine di assicurare una progressiva attuazione delle misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica nel rispetto dei princìpi di progressività e proporzionalità per le famiglie e le imprese, è stata introdotta una specifica disciplina transitoria per i veicoli che non rientrano nel regime di cui al comma 48 della legge di Bilancio 2025. L’articolo 6, comma 2-bis, del Dl n. 19/2025 inserisce, infatti, dopo il comma 48, il comma 48-bis il quale dispone che per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2024 resta ferma la disciplina di cui all’articolo 51, comma 4, lettera a) del Tuir nel testo vigente al 31 dicembre 2024.
Considerato che il comma 48-bis fa esclusivo riferimento alla ‘concessione in uso promiscuo’ del veicolo e non anche alla stipulazione del relativo contratto, si ritiene che rilevi la data di consegna del veicolo al dipendente.
Ai veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2024, si applica – fino alla naturale scadenza dei predetti contratti – il regime di tassazione vigente al 31 dicembre 2024.
Il regime di cui all’articolo 51, comma 4, lettera a) del Tuir, in vigore fino al 31 dicembre 2024, si estende anche ai veicoli ‘ordinati dal datore di lavoro’ entro la medesima data e ‘concessi in uso promiscuo dal 1°gennaio 2025 al 30 giugno 2025’. La norma consente di applicare il regime di tassazione previgente anche nell’ipotesi in cui il veicolo sia stato ordinato dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e sia stato consegnato al dipendente dal 1°gennaio al 30 giugno 2025. Affinché la norma in parola trovi applicazione, occorre che nel periodo compreso tra il 1°luglio 2020 e il 30 giugno 2025, sussistano anche gli ulteriori requisiti, di immatricolazione e stipulazione del contratto.
I veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024, in relazione ai quali i requisiti di immatricolazione, stipulazione del contratto e consegna si siano verificati dal 1°gennaio al 30 giugno 2025, rientrano nella tipologia dei mezzi che, ai sensi del comma 48 della legge di Bilancio 2025, godono delle percentuali di agevolazione più elevate. La circolare ritiene applicabile la più favorevole disciplina introdotta dal citato comma 48, in considerazione del fatto che i requisiti previsti per accedere alla nuova disciplina si sono comunque tutti verificati nel 2025.
Proroga del contratto e riassegnazione del veicolo
In caso di proroga di un contratto di concessione in uso promiscuo di un veicolo la circolare ritiene che sia applicabile la disciplina relativa al momento della sottoscrizione dell’originario contratto, fino alla naturale scadenza della proroga medesima, purché alla data della stipula risultino soddisfatti i requisiti previsti dalla norma.
Invece, in caso di assegnazione del veicolo a un altro dipendente, attraverso la stipula di un nuovo contratto, la disciplina fiscale applicabile è quella vigente al momento della riassegnazione.
Pertanto, in caso di riassegnazione di un veicolo, già oggetto di contratto in essere al 31 dicembre 2024 e immatricolato a decorrere dal 1°luglio 2020:
- trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 51, comma 4, lettera a, del Tuir, nella formulazione vigente al 31 dicembre 2024, se, in base al nuovo contratto di riassegnazione stipulato nel 2025, la ‘concessione in uso promiscuo’ del veicolo è avvenuta entro il 30 giugno 2025;
- la quantificazione del benefit segue il criterio generale dettato dall’articolo 51, comma 3, primo periodo, del Tuir, se, in base al nuovo contratto di riassegnazione stipulato nel 2025, la ‘concessione in uso promiscuo’ del veicolo avviene dopo il 30 giugno 2025, non ricorrendo le condizioni ai fini dell’applicabilità della disciplina transitoria, di cui al comma 48-bis della legge di Bilancio 2025.
Resta inteso che, in caso di riassegnazione di un veicolo immatricolato dal 1°gennaio 2025 e che, a decorrere dalla medesima data, è oggetto di un contratto di concessione in uso promiscuo ed è consegnato al dipendente, si applica il comma 48 della legge di Bilancio 2025, nel presupposto che, al momento della riassegnazione, i requisiti previsti per accedere alla nuova disciplina si sono tutti verificati a partire dal 1°gennaio 2025.
Scadenzario Fiscale
01 Lug 2025 (1)
1) Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro
16 Lug 2025 (82)
1) Versamento 2 rata Irpef a titolo di primo acconto 2025 e saldo 2024
2) Versamento 2 rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
3) Versamento 2 rata dell'Addizionale Regionale all'Irpef
4) Versamento 2 rata dell'Addizionale Comunale all'IRPEF a titolo di primo acconto 2025 e saldo 2024
5) Soggetti IRES: versamento 2 rata della c.d. Tassa Etica
6) Soggetti IRPEF: versamento della 2 rata della c.d. Tassa Etica
7) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento quota canone Rai trattenuta ai pensionati
8) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale
9) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento quota canone Rai trattenuta ai pensionati
10) Versamento imposta sugli intrattenimenti
11) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari
12) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti
13) Tobin Tax: versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, ai valori mobiliari e agli strumenti finanziari derivati
14) Versamento 2 rata dell'IVAFE a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025
15) Versamento 2 rata "cedolare secca" a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025
16) Versamento 2 rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025 sui compensi per lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti
17) Versamento 2 rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
18) Versamento da parte dei creditori pignoratizi
19) Versamento 2 rata Irpef a titolo di primo acconto 2025 e saldo 2024
20) Versamento 2 rata Irap a titolo di primo acconto 2025 e saldo 2024
21) Versamento 2 rata dell'Addizionale Regionale all'Irpef
22) Versamento 2 rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
23) Versamento 2 rata del saldo IVA 2024
24) Versamento 2 rata dell'IVIE a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025
25) Versamento 2 rata dell'IVIE a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025
26) Regime forfetario agevolato: versamento 2 rata imposta sostitutiva
27) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità: versamento 2 rata del primo acconto 2025 e del saldo 2024 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali
28) Soggetti Ires: versamento 2 rata a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025 dell'Ires
29) Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IRAP: versamento 2 rata dell'Irap a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025
30) Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IVA: versamento 2 rata del saldo IVA 2025
31) Soggetti IRES: versamento 2 rata della c.d. Tassa Etica
32) Soggetti IRPEF: versamento della 2 rata della c.d. Tassa Etica
33) Società "di comodo": versamento 2 rata della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires
34) Versamento 2 rata "cedolare secca" a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025
35) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
36) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
37) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
38) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
39) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
40) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
41) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
42) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
43) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
44) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
45) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
46) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
47) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
48) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
49) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
50) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
51) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
52) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
53) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
54) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
55) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
56) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
57) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
58) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
59) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
60) Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017
61) Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
62) Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
63) Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop: liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente
64) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale
65) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: liquidazione e versamento Iva mese precedente
66) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
67) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: versamento rata saldo IVA 2024
68) Soggetti che hanno affidato a terzi la contabilità: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al secondo mese precedente
69) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
70) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
71) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
72) Versamento 2 rata del saldo IVA 2024
73) Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IVA: versamento 2 rata del saldo IVA 2025
74) Soggetti Ires: versamento 2 rata a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025 dell'Ires
75) Società "di comodo": versamento 2 rata della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires
76) Versamento 2 rata Irap a titolo di primo acconto 2025 e saldo 2024
77) Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IRAP: versamento 2 rata dell'Irap a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025
78) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
79) Versamento 2 rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025 sui compensi per lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti
80) Versamento 2 rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
81) Regime forfetario agevolato: versamento 2 rata imposta sostitutiva
82) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità: versamento 2 rata del primo acconto 2025 e del saldo 2024 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali
21 Lug 2025 (23)
1) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
2) IRPEF: versamento primo acconto 2025 e saldo 2024
3) Addizionale Comunale all'IRPEF: versamento primo acconto 2025 e saldo 2024
4) Soggetti IRES: versamento della c.d. Tassa Etica
5) Soggetti IRPEF: versamento della c.d. Tassa Etica
6) Addizionale Regionale all'IRPEF: versamento
7) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
8) Versamento da parte dei creditori pignoratizi
9) IVIE: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025
10) IVAFE: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025
11) IVIE: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025
12) CEDOLARE SECCA: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025
13) IVA: versamento del saldo 2024
14) Adeguamento alle risultanze degli "Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale" (ISA): versamento in unica soluzione o come 1 rata
15) Soggetti Ires: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025 dell'Ires
16) Società "di comodo": versamento della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires
17) IRAP: versamento primo acconto 2025 e saldo 2024
18) Versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
19) Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti di beni o aziende a favore dei CAF
20) Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025
21) Regime forfetario agevolato: versamento imposta sostitutiva
22) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità: versamento del primo acconto 2025 e del saldo 2024 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali
23) Noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto: versamento imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali
30 Lug 2025 (25)
1) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
2) IRPEF: versamento primo acconto 2025 e saldo 2024
3) Addizionale Regionale all'IRPEF: versamento
4) Addizionale Comunale all'IRPEF: versamento primo acconto 2025 e saldo 2024
5) Soggetti IRES: versamento della c.d. Tassa Etica
6) Soggetti IRPEF: versamento della c.d. Tassa Etica
7) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
8) Versamento da parte dei creditori pignoratizi
9) IVIE: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025
10) IVIE: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025
11) IVAFE: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025
12) CEDOLARE SECCA: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025
13) IVA: versamento del saldo 2024
14) Soggetti Ires: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025 dell'Ires
15) Società "di comodo": versamento della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires
16) IRAP: versamento primo acconto 2025 e saldo 2024
17) Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti di beni o aziende a favore dei CAF
18) Versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
19) Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025
20) Regime forfetario agevolato: versamento imposta sostitutiva
21) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità: versamento del primo acconto 2025 e del saldo 2024 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali
22) Noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto: versamento imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali
23) Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia: versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
24) Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno: versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
25)
31 Lug 2025 (4)
1) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
2) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
3) Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro
4) Rimborsi Iva trimestrali: presentazione modello IVA TR
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Competenza, trasparenza, legalità e centralità della Clientela sono i valori primari perseguiti dallo Studio nelle due sedi di Reggio Emilia e Carpineti.
Lo studio, anche utilizzando tutti i più moderni strumenti telematici, opera perseguendo il risultato migliore per la Clientela, offrendo un servizio di qualità, rispettando i tempi, la privacy e la deontologia professionale. Lo staff è continuamente aggiornato sulle ultime novità del settore proprio al fine di garantire al meglio i servizi.
Abbiamo una consolidata esperienza nella consulenza e assistenza societaria e tributaria, settore in cui operiamo dal 1984. La professionalità è messa al servizio del Cliente per cercare di soddisfare ogni sua esigenza. Le attività dello studio sono svolte sia direttamente che tramite terzi professionisti, specializzati e di assoluta fiducia, si è pertanto in grado di offrire alla Clientela una consulenza aziendale di tipo globale.
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