Studio Mirabile Baccarani
Ragionieri Commercialisti - Revisori legali dei conti
Mirabile srl
Servizi amministrativi - contabili
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Rassegna Fiscale
Flat tax dipendenti, dalla Lega tetto più alto a 50 mila euro
Sono attesi per oggi i 300 emendamenti di modifica alla manovra 2025. La commissione Bilancio li esaminerà per poi ridurli fino ad un massimo di 250. La Lega non arretra sulla possibilità di cambiare ed estendere l’ambito di applicazione della flat tax. Lasciata cadere l’ipotesi di portare il limite di ricavi e compensi per beneficiare della tassa piatta al 15% dagli attuali 85 mila euro fino a 100 mila euro, il Carroccio punta i fari su un altro tetto previsto dalla flat tax: aumentare il limite di 30 mila euro fino a 50 mila euro per i redditi di lavoro dipendente o da pensione per accedere alla tassa piatta. A Forza Italia e alla Lega non convince la stretta sul fisco digitale imposta dal Governo sia con la web tax per tutti, sia con la stangata sulle criptovalute. Sulla tassazione dei servizi digitali Forza Italia insiste affinché venga soppressa la norma che abolisce le soglie di 750 milioni di euro per le imprese che operano all’estero e di 5,5 milioni per quelle imprese digitali attive in Italia. La Lega chiede che venga rivista la maxi stangata sulle criptovalute che dovrebbe scattare dal 1°gennaio.
Maggioranza e opposizione per l’ecobonus al 65% Sconto su elettrodomestici
Entra nella short list degli emendamenti segnalati da maggioranza e opposizione la proposta di mantenere anche per il prossimo anno l’ecobonus al 65% per l’efficientamento energetico. In base al Ddl di Bilancio l’ecobonus è destinato dal 2025 a passare dall’attuale agevolazione variabile dal 50% al 75% a una detrazione unica al 50%, allineando sul livello più basso tutti i lavori agevolati. Si tratta di un livello identico a quello delle ristrutturazioni ordinarie. I 4 emendamenti segnalati intervengono proprio per correggere questa stortura. L’ipotesi è avere uno sconto al 65% nel 2025, che poi scenda al 30% nel 2026 e 2027. Un incremento difficile perché avrebbe costi elevati e perché le proposte ipotizzano di allargare il catalogo dei lavori agevolati, riconoscendo il 50% anche all’installazione di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio. Nella stessa direzione va la proposta della Lega di un nuovo bonus elettrodomestici, sganciato dalle ristrutturazioni, a differenza del bonus mobili.
Concordato, entro il 12 dicembre la verifica sui debiti con l’Erario
Possono accedere al concordato fiscale coloro che, relativamente al periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta, non hanno debiti per tributi amministrati dalle Entrate o contributivi. Rilevano solo i debiti definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione se di ammontare complessivo, compresi di sanzioni e interessi, superiore a 5 mila euro. La data per il monitoraggio della situazione debitoria è il 31 dicembre 2023 e il limite va considerato cumulando tributi e contributi. L’accesso al concordato preventivo biennale è consentito anche in presenza di debiti scaduti superiori a 5 mila euro al 31 dicembre 2023 laddove, prima dell’adesione, l’interessato provveda a ripristinare una situazione che gli consenta di accedere alla proposta concordataria. In pratica, se il contribuente riesce a ridurre spontaneamente i debiti scaduti sotto il tetto di 5 mila euro.
Cooperative, ravvedimento guidato facoltativo
Il potenziamento del contraddittorio tra l’Agenzia delle Entrate e le imprese aderenti è senza dubbio la principale novità della nuova cooperative compliance. Nel caso di interpelli l’Amministrazione finanziaria dovrà anticipare le ragioni di una eventuale risposta negativa, nonché ai fini dell’exit dal regime che pure richiede, per essere completato, un confronto sulle cause dell’esclusione e i possibili rimedi. Infine, il contraddittorio anticipato è ora previsto, per le imprese in cooperative compliance, anche per ravvedere eventuali violazioni fiscali commesse. Il Dm 126/20224 circoscrive l’applicazione il procedimento ai contribuenti in cooperative che ravvisino omissioni o irregolarità nell’applicazione delle disposizioni tributarie rilevanti per la determinazione e il pagamento di tributi amministrati dalle Entrate o intendano allinearsi alle indicazioni dell’Agenzia stessa. Sono due gli elementi di specificità che si innestano sul modello-bas del ravvedimento: la previsione di un contraddittorio e l’individuazione di una specifica articolazione procedurale per il suo svolgimento.
Diritto di superficie tassato all’incasso del corrispettivo
L’Agenzia delle Entrate, nella risposta 224 pubblicata ieri, afferma che la costituzione del diritto di superficie deve essere tassata al momento di incasso del corrispettivo, indipendentemente dal momento di stipula dell’atto. Il caso riguardava un contribuente proprietario di un terreno agricolo che dichiarava di aver stipulato nel 2023 un contratto sottoposto a condizione sospensiva per la costituzione di un diritto di superficie sul terreno stesso. L’istante riferiva il verificarsi delle condizioni sospensive nel 2024. Dallo scorso 1°gennaio la legge di Bilancio 2024 ha modificato l’art. 9 del Tuir il quale dispone che ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli anni a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento. La modifica vale solo ‘laddove non è previsto diversamente’. Modificata anche la lettera h) dell’art. 67 del Tuir la quale, nella sua nuova versione, definisce ‘reddito diverso’ quello derivante dalla costituzione di diritti reali di godimento.
Perdite, un regolamento per le riorganizzazioni nel perimetro dei gruppi
La Camera, ieri, ha approvato il parere sullo schema di decreto legislativo che riguarda la revisione del regime impositivo dei redditi. Due le osservazioni espresse dalla commissione Finanze. La prima è di renderlo di più facile lettura e applicazione. La seconda di esaminare la decorrenza delle disposizioni per tenere conto della data effettiva di entrata in vigore del provvedimento. Ciò alla luce del fatto che probabilmente si immaginava un iter di approvazione più veloce, per cui determinate decorrenze o disposizioni di ricalcolo dei secondi acconti che sono ormai alle porte sembrano non avere più molto senso. L’articolo si sofferma su alcuni aspetti di dettaglio del parere per ciò che concerne le norme relative al reddito d’impresa e alle operazioni straordinarie. In merito alle divergenze tra valori contabili e fiscali che emergono in particolare dall’adozione o variazione dei principi contabili, si chiede di chiarire le nozioni di divergenze preesistenti.
Il bonus Natale raddoppia per i conviventi non dichiarati
Il lavoratore dipendente che, prima delle modifiche del Dl 167/2024, ha consegnato al proprio datore di lavoro l’autocertificazione per ottenere il bonus Natale non è tenuto a ripresentarla. È quanto emerge dalla lettura della circolare n. 22/E/2024 dell’Agenzia delle Entrate pubblicata ieri che precisa i contenuti e la portata delle modifiche. Il documento di prassi amministrativa ricorda che ricorrendo i presupposti il sostituto d’imposta potrà erogare l’indennità al lavoratore dipendente genitore anche di un unico figlio, sempre che risulti fiscalmente a carico. Il figlio può avere anche meno di 21 anni e non rileva che per lo stesso anno non siano più riconosciute le detrazioni fiscali. Le variazioni apportate al Dl 113/2024 hanno esteso sensibilmente la platea dei soggetti beneficiari. L’uscita di scena del coniuge a carico ha anche depotenziato il c.d. nucleo familiare monogenitoriale che in precedenza costituiva l’alternativa valida per accedere al bonus in assenza del coniuge. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Bonus Natale, no a doppioni’ – pag. 33)
Commercialisti, esclusive e riserve censite nel nuovo ordinamento
Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha approvato la proposta per la nuova legge professionale di categoria da presentare in Parlamento. Il presidente, Elbano de Nuccio vuole far convergere il Parlamento sul progetto, spiegando finalità e mission di una legge che dovrebbe sostituire il decreto legislativo n. 139/2005. I 78 articoli del decreto n 139 sono stati rivisti e modificati. Il prossimo 26 novembre sarà ufficialmente presentato alle forze politiche il risultato del lavoro. Cambia l’oggetto della professione. Certificazione dei bilanci Esg e del Tcf collegato alla cooperative compliance sono due esclusive di cui è fiero de Nuccio. Accanto alla novità di riserve ed esclusive sono riportate le competenze specifiche. Riviste le sezioni dell’Albo: commercialisti, esperti contabili, società tra professionisti, associazioni professionali, infine la sezione per chi esercita in libera prestazione di servizi. Gli iscritti potranno esplicitare la specializzazione: la scelta è stata di rinviare la definizione delle modalità a un regolamento della Giustizia. Il tirocinio di 18 mesi può essere svolto durante il corso di laurea magistrale e per sei mesi in concomitanza con la laurea triennale. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Commercialisti col voto misto’ – pag. 36)
Super ricchi, patrimoniale G20
Il comunicato finale del G20 di Rio de Janeiro sposta l’attenzione dai giganti del web ai super ricchi. Nessuna tassa minima sui miliardari come avrebbe voluto il presidente del Brasile, Lula da Silva, la dichiarazione approvata dai 20 va nella direzione di una tassazione progressiva delle persone fisiche per ridurre le disuguaglianza interne, rafforzare la sostenibilità fiscale, favorire il consolidamento dei bilanci, promuovere una crescita forte, sostenibile, equilibrata ed inclusiva e facilitare il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Questo approccio è fondamentale per affrontare l’aumento delle disparità economiche su scala globale e sostenere le risorse necessarie per politiche di sviluppo ambiziose. L’arrivo di Donald Trump complica la conclusione delle regole del primo pilastro che avrebbe dovuto introdurre regole globali per tassare equamente i colossi digitali. Arriva quindi la Dichiarazione Ministeriale del G20 che pone le basi per una strategia fiscale internazionale mirata agli individui con patrimoni estremamente elevati.
Concordato, Stp scordate
Per effetto della causa di esclusione dagli Isa nel 2023, in presenza di reddito d’impresa, le società tra professionisti (Stp) sono fuori anche dalla riapertura dei termini per il concordato preventivo biennale. La disapplicazione degli Isa, invece, in costanza di accordo, non è causa di fuoriuscita e, quindi, il concordato mantiene la propria efficacia. Ricordiamo che con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge n. 167/2024 è stata riaperta la finestra per accedere al concordato fiscale per il biennio 2024-2025. La riapertura interessa esclusivamente i soggetti a cui si applicano gli ISA, con la conseguenza che il concordato è precluso se per l’attività esercitata non è stato approvato alcun ISA e se, pur essendo presente un ISA, ricorre una causa di esclusione. Non possono accedere al concordato nemmeno le imprese multiattività.
Rottamazione, rata lunghissima
La scadenza ordinaria del 30 novembre per il versamento della sesta tranche della rottamazione potrà essere saldata entro lunedì 9 dicembre 2024 considerando il weekend e i 5 giorni di tolleranza. Mantenere valida la rottamazione è di fondamentale importanza per chi entro lo scorso 31 ottobre ha aderito al Concordato preventivo biennale o lo farà sfruttando la nuova finestra che si apre il 3 dicembre e chiude il 12 dicembre. Il mancato pagamento della rata in scadenza farebbe tornare ‘retroattivamente attivi’ eventuali debiti tributari e previdenziali cristallizzati al 31 dicembre 2023 e farebbe scattare l’impossibilità di accedere al concordato fiscale se di importo superiori a 5 mila euro. L’assenza di debiti è richiamata anche tra le cause di decadenza dal patto per cui mantenere ‘dormienti’ i debiti scaduti al 31 dicembre 2023 oggetto di dilazione o rottamazione diventa determinante nel biennio del concordato ai fini della validità dell’accordo fiscale.
Novità Fiscali
Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione del credito maturato per effetto dell’erogazione del bonus Natale
Il decreto legge n. 113 del 9 agosto 2024 riconosce, per l’anno d’imposta 2024, un’indennità una tantum di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti. Il bonus è riconosciuto dai datori di lavoro ai lavoratori che ne facciano richiesta e che siano in possesso dei requisiti necessari.
Questa nuova indennità viene corrisposta unitamente alla tredicesima mensilità.
I sostituti d’imposta recupereranno le somme erogate sotto forma di credito da utilizzare in compensazione, a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga dell’indennità.
Per consentire ai sostituti d’imposta di utilizzare in compensazione il suddetto credito, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n.54/E del 13 novembre 2024, ha istituito i seguenti codici tributo da utilizzare nei modelli F24 e F24 ‘Enti pubblici’ (F24 EP).
Per il modello F24 il codice tributo è denominato ‘1703- Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del bonus ai lavoratori dipendenti- art. 2-bis Dl 9 agosto 2024 n. 113’.
Per il modello F24 ‘Enti pubblici’ (F24 EP) il codice tributo è denominato ‘174E Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del bonus ai lavoratori dipendenti- art. 2-bis Dl 9 agosto 2024 n. 113’.
Istituzione dei codici tributo per il versamento dell’Ecotassa
La legge 30 dicembre 2018 n. 145 ha previsto l’applicazione dal 1°marzo 2019 al 31 dicembre 2021 di un’imposta sull’acquisto e l’immatricolazione dei veicoli, parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro dai veicoli stessi (c.d. Ecotassa). Per consentire il versamento tramite il modello di versamento ‘F24 Versamenti con elementi identificativi’ (F24 ELIDE) dell’imposta dovuta a seguito delle attività di controllo, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 53/E dell’11 novembre 2024 ha istituito i seguenti codici tributo:
‘A600’ denominato ‘ECOTASSA – art. 1, commi 1042 e 1042-bis legge n. 145/2018 – Atto di accertamento’;
‘A601’ denominato ‘ECOTASSA – art. 1, commi 1042 e 1042-bis legge n. 145/2018 – Atto di accertamento-sanzioni’;
‘A602’ denominato ‘ECOTASSA – art. 1, commi 1042 e 1042-bis legge n. 145/2018 – Atto di accertamento-interessi’.
Istruzioni operative agli uffici in materia di autotutela tributaria
Per garantire l’uniformità di azione, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 21/E del 7 novembre 2024, intende fornire istruzioni operative agli Uffici in merito all’esercizio del potere di autotutela tributaria, alla luce della nuova disciplina dell’istituto, contenuta negli articoli 10-quater e 10-quinquies dello Statuto dei diritti del contribuenti, introdotti dal decreto legislativo n. 219 del 30 dicembre 2023.
In particolare, il decreto legislativo in parola ha:
introdotto una regolamentazione distinta ed espressa delle ipotesi di autotutela obbligatoria e facoltativa;
abrogato la previgente disciplina in materia di autotutela tributaria.
Per tenere conto delle novità introdotte e coordinarle con le regole del contenzioso tributario, il decreto legislativo n. 220/2023 ha inserito nell’elenco degli atti impugnabili il rifiuto espresso o tacito sull’istanza di autotutela nei casi previsti dall’articolo 10-quater e il rifiuto espresso sull’istanza di autotutela nei casi previsti dall’articolo 10-quinquies, stabilendo che il ricorso avverso il rifiuto tacito può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di autotutela.
All’introduzione della nuova disciplina dell’autotutela ha fatto seguito, ad opera del decreto legislativo n. 87 del 14 giugno 2024, l’inserimento nel corpus del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 dell’articolo 17-bis, rubricato ‘Definizione agevolata delle sanzioni in caso di autotutela parziale’.
Gli articoli 10-quater e 10-quinquies dello Statuto dei diritti del contribuente disciplinano l’istituto dell’autotutela tributaria, distinguendola in due categorie
autotutela obbligatoria
autotutela facoltativa.
L’autotutela obbligatoria ex art. 10-quater
L’articolo 10-quater dello Statuto dei diritti del contribuente fornisce una elencazione dei casi di manifesta illegittimità dell’atto o dell’imposizione, al ricorrere dei quali il fisco procede all’annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all’imposizione. Tra i casi di manifesta illegittimità troviamo l’errore di persona, di calcolo, sull’individuazione del tributo, l’errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’Amministrazione finanziaria, l’errore sul presupposto d’imposta, la mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti e, da ultimo, la mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.
Il documento di prassi amministrativa precisa che l’Amministrazione finanziaria ha l’obbligo di esercitare il potere di autotutela di atti di imposizione quando ricorrano i vizi tassativamente elencati dalla stessa e sempre che gli stessi diano luogo a forme di manifesta illegittimità dell’atto o dell’imposizione.
L’obbligatorietà dell’autotutela deve escludersi in tutti i casi in cui la questione appaia dubbia, anche per l’esistenza di contrasti giurisprudenziali.
In caso di autotutela ad istanza di parte, il contribuente è tenuto ad indicare puntualmente il tipo di vizio da cui è affetto l’atto e le ragioni in virtù delle quali il predetto vizio sia riconducibile ad una delle fattispecie tassative di cui all’art. 10-quater.
Alla luce della ratio sottesa alla distinzione tra autotutela obbligatoria e autotutela facoltativa, la circolare ritiene che i vizi elencati dall’art. 10-quater, configurano ipotesi di autotutela obbligatoria laddove il loro apprezzamento non presupponga la soluzione di questioni interpretative incerte.
L’Amministrazione finanziaria è tenuta a rispondere all’istanza di autotutela obbligatoria entro il termine di 90 giorni dalla sua ricezione.
L’autotutela facoltativa ex art. 10-quinquies
L’articolo 10-quinquies dispone, invece, che in presenza di vizi dell’atto o dell’imposizione non riconducibili ad alcuna delle fattispecie elencate dall’articolo 10-quater, l’Amministrazione finanziaria può comunque annullare l’atto. L’autotutela facoltativa non può più essere esercitata in presenza di un giudicato sostanzialmente favorevole all’Amministrazione finanziaria o quando l’atto di imposizione è stato oggetto, anche parzialmente, di qualunque forma di definizione, anche agevolata.
LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI AUTOTUTELA
Le modalità di presentazione della richiesta di autotutela
La richiesta di autotutela va indirizzata all’Ufficio che ha emesso l’atto di cui si chiede l’annullamento. Nell’ipotesi in cui il contribuente presenti, per errore, la richiesta a una struttura non competente, la struttura ricevente dovrà tempestivamente trasmetterla all’Ufficio competente, informandone contestualmente il contribuente.
Qualora l’atto oggetto della richiesta di autotutela appaia illegittimo o infondato, l’Ufficio ha il potere di disporre la sospensione amministrativa degli effetti dell’atto. Ciò, per evitare la produzione di effetti lesivi nei confronti del contribuente.
In ipotesi di autotutela obbligatoria, l’istanza – anche se presentata ad un Ufficio incompetente – deve, comunque, considerarsi idonea ad impedire la decadenza prevista dall’articolo 10-quater, comma 2, del termine annuale. Tuttavia, il dies a quo del termine di 90 giorni, decorso il quale, in ipotesi di autotutela obbligatoria, il contribuente può impugnare l’eventuale rifiuto tacito, deve essere individuato nel giorno in cui l’istanza è pervenuta all’Ufficio competente, il quale ne darà tempestiva comunicazione al contribuente.
La circolare ricorda che la presentazione delle richieste in autotutela non sospende né interrompe la decorrenza di alcun termine previsto dal legislatore, come quello per la proposizione del ricorso giurisdizionale.
L’istanza deve rappresentare in modo esaustivo tutti gli elementi su sui si fonda la richiesta di autotutela e va corredata di tutta la documentazione in possesso del richiedente idonea a dimostrare la sussistenza di vizi che giustificano la revisione dell’atto
L’istanza deve essere presentata avvalendosi di strumenti atti a certificarne l’invio da parte del soggetto legittimato a presentarla, tramite l’uso dei servizi telematici (accesso tramite SPID, CIE o CNS), tramite posta elettronica certificata o in alternativa tramite consegna a mano con accesso fisico allo sportello.
La terza parte del documento di prassi amministrativa è dedicata allo svolgimento dell’istruttoria e all’adozione del provvedimento. La circolare si sofferma, in particolare, sulle modalità di svolgimento della fase istruttoria, sulla sospensione amministrativa dell’esecuzione dell’atto e sulla fase decisoria del procedimento di autotutela. Si rimanda al testo per una disamina più completa.
La definibilità delle sanzioni a seguito di provvedimento di autotutela parziale
L’articolo 17-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 ha ripristinato la possibilità per il contribuente di avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni a seguito della notifica di un provvedimento di autotutela parziale.
Come si evince dal richiamato articolo 17-bis, il beneficio della definizione agevolata delle sanzioni può essere fruito solo in relazione a provvedimenti di autotutela parziale che abbiano ad oggetto atti di imposizione per i quali il contribuente abbia proposto ricorso o risulti ancora pendente il termine di impugnazione. In quest’ultimo caso, la definizione agevolata delle sanzioni deve avvenire entro il termine per la proposizione del ricorso.
Per beneficiare della riduzione delle sanzioni, la definizione agevolata deve perfezionarsi entro 60 giorni dalla notifica dell’atto oggetto di autotutela parziale. Ne consegue che non è possibile accedere alla definizione agevolata delle sanzioni nelle ipotesi in cui l’atto d’imposizione sia divenuto definitivo per mancata impugnazione da parte del contribuente.
Inoltre, per poter beneficiare della definizione agevolata delle sanzioni, l’articolo 17-bis richiede che il contribuente rinunci al ricorso. A tali fini assumono rilevanza non solo la rinuncia espressa al ricorso, ma anche comportamenti concludenti quali l’omessa notifica del medesimo e la mancata costituzione in giudizio, sempre che, ai fini della definizione, sia intervenuto il puntuale e tempestivo versamento degli importi dovuti in unica soluzione o della prima rata, in caso di rateazione.
La definizione agevolata delle sanzioni può avvenire esclusivamente ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo adesione e dell’articolo 16 del decreto legislativo sanzioni.
Non è possibile, invece, avvalersi della definizione di cui l’articolo 17 del medesimo decreto legislativo sanzioni, in quanto l’applicazione di tale disposizione fa salva la possibilità per il contribuente di impugnare la pretesa impositiva, laddove, invece l’articolo 17-bis condiziona la definizione agevolata delle sanzioni alla rinuncia al contenzioso.
Ai sensi del nuovo articolo 17-bis del decreto legislativo sanzioni, il contribuente può avvalersi della definizione agevolata soltanto nelle ipotesi in cui il provvedimento di autotutela parziale venga adottato dall’Ufficio prima della proposizione del ricorso.
Al riguardo si precisa che nelle ipotesi in cui il provvedimento di autotutela parziale intervenga dopo l’impugnazione dell’atto originario, la definizione agevolata delle sanzioni di cui ai richiamati articoli 15 del decreto legislativo adesione e 16 del decreto legislativo adesione deve avvenire entro il termine per l’eventuale impugnazione del predetto provvedimento di autotutela ovvero entro 60 giorni dalla sua notifica.
Infine, nel caso in cui il provvedimento di autotutela parziale sia notificato oltre la scadenza dei termini di impugnazione dell’atto d’imposizione e quest’ultimo si sia reso definitivo per mancata impugnazione, il contribuente non potrà usufruire di alcuna delle misure premiali previste.
Il versamento delle sanzioni in misura agevolata deve avvenire ‘alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell’atto’.
LA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVO-CONTABILE
Il legislatore della riforma fiscale ha previsto una norma speciale, derogatoria rispetto a quella generale, con la quale ha stabilito che ‘in caso di avvenuto esercizio dell’autotutela’, la responsabilità amministrativo-contabile è limitata alle sole ipotesi di dolo, escludendo quindi quelle di colpa grave.
Affinché sia configurabile una responsabilità del funzionario, che abbia disposto l’annullamento dell’atto o la rinuncia all’imposizione in assenza dei presupposti previsti dagli articoli 10-quater e 10-quinquies, il fatto dannoso deve essere sorretto dall’intenzione di procurare un danno all’erario; se, invece, l’erroneità delle valutazioni di fatto, compiute ai fini dell’esercizio del potere di autotutela obbligatoria o facoltativa, deriva da una grave violazione degli obblighi di diligenza, prudenza e perizia (ossia da ‘colpa grave’), la responsabilità è del tutto esclusa.
Scadenzario Fiscale
15 Nov 2024 (4)
1) Versamento imposta sostitutiva
2) Versamento imposta sostitutiva
3) Versamento imposta sostitutiva
4) Titolari di pensione di importo non superiore a euro 18.000: Richiesta di pagamento del Canone RAI mediante ritenuta sulle rate di pensione
18 Nov 2024 (125)
1) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
2) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
3) IRPEF: versamento primo acconto 2024 e saldo 2023
4) IRPEF: versamento primo acconto 2024 e saldo 2023
5) Versamento 6 rata Irpef a titolo di primo acconto 2024 e saldo 2023
6) Versamento 6 rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
7) Versamento 5 rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
8) Versamento 5 rata Irpef a titolo di primo acconto 2024 e saldo 2023 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
9) Addizionale Regionale all'IRPEF: versamento
10) Addizionale Comunale all'IRPEF: versamento primo acconto 2024 e saldo 2023
11) Soggetti IRPEF: versamento della c.d. Tassa Etica
12) Addizionale Regionale all'IRPEF: versamento
13) Addizionale Comunale all'IRPEF: versamento primo acconto 2024 e saldo 2023
14) Soggetti IRPEF: versamento della c.d. Tassa Etica
15) Soggetti IRES: versamento 6 rata della c.d. Tassa Etica
16) Soggetti IRES: versamento 5 rata della c.d. Tassa Etica con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
17) Versamento 6 rata dell'Addizionale Regionale all'Irpef
18) Versamento 6 rata dell'Addizionale Comunale all'IRPEF a titolo di primo acconto 2024 e saldo 2023
19) Versamento 5 rata dell'Addizionale Regionale all'Irpef con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
20) Versamento 5 rata dell'Addizionale Comunale all'IRPEF a titolo di primo acconto 2024 e saldo 2023 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
21) Soggetti IRPEF: versamento della 6 rata della c.d. Tassa Etica
22) Soggetti IRPEF: versamento della 5 rata della c.d. Tassa Etica con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
23) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento quota canone Rai trattenuta ai pensionati
24) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento quota canone Rai trattenuta ai pensionati
25) Versamento imposta sugli intrattenimenti
26) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari
27) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti
28) Tobin Tax: versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, ai valori mobiliari e agli strumenti finanziari derivati
29) Versamento da parte dei creditori pignoratizi
30) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
31) IVIE: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024
32) IVIE: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024
33) IVAFE: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024
34) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
35) Versamento da parte dei creditori pignoratizi
36) IVIE: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024
37) IVIE: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024
38) IVAFE: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024
39) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale
40) Versamento 6 rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
41) Versamento da parte dei creditori pignoratizi
42) Versamento 6 rata dell'IVIE a titolo di saldo 2023 e primo acconto 2024
43) Versamento 6 rata dell'IVAFE a titolo di saldo 2023 e primo acconto 2024
44) Versamento 5 rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
45) Versamento da parte dei creditori pignoratizi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
46) Versamento 5 rata dell'IVIE a titolo di saldo 2023 e primo acconto 2024 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
47) Versamento 5 rata dell'IVAFE a titolo di saldo 2023 e primo acconto 2024 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
48) CEDOLARE SECCA: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024
49) CEDOLARE SECCA: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024
50) Versamento 6 rata "cedolare secca" a titolo di saldo 2023 e primo acconto 2024
51) Versamento 5 rata "cedolare secca" a titolo di saldo 2023 e primo acconto 2024 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
52) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
53) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
54) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
55) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
56) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
57) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
58) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
59) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
60) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
61) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
62) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
63) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
64) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
65) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
66) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività redditività qualità efficienza ed innovazione
67) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
68) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
69) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
70) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
71) Versamento ritenute derivanti dalle operazioni di conguaglio relative all'assistenza fiscale
72) Versamento ritenute derivanti dalle operazioni di conguaglio relative all'assistenza fiscale
73) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
74) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
75) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
76) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
77) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
78) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
79) Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017
80) Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
81) Contribuenti Iva trimestrali "per opzione": versamento Iva 3 trimestre
82) Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
83) Associazioni sportive dilettantistiche e soggetti assimilati: versamento Iva 3 trimestre
84) Contribuenti Iva trimestrali (subfornitori): Versamento Iva, riferita al 3 trimestre, relativa alle operazioni derivanti da contratti di subfornitura
85) Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop: liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente
86) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: liquidazione e versamento Iva mese precedente
87) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
88) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: versamento rata saldo IVA 2022
89) Soggetti che hanno affidato a terzi la contabilità Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al secondo mese precedente
90) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
91) Versamento 6 rata del saldo IVA 2023
92) Versamento 5 rata del saldo IVA 2023 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
93) Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IVA: versamento 6 rata del saldo IVA 2023
94) Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IVA: versamento 5 rata del saldo IVA 2023 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
95) Soggetti Ires: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024 dell'Ires
96) Soggetti Ires: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024 dell'Ires
97) Società di comodo": versamento 6 rata della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires
98) Società di comodo": versamento 5 rata della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
99) Soggetti Ires: versamento 6 rata a titolo di saldo 2023 e primo acconto 2024 dell'Ires
100) Soggetti Ires: versamento 5 rata a titolo di saldo 2023 e primo acconto 2024 dell'Ires con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
101) IRAP: versamento primo acconto 2024 e saldo 2023
102) IRAP: versamento primo acconto 2024 e saldo 2023
103) Versamento 6 rata Irap a titolo di primo acconto 2024 e saldo 2023
104) Versamento 5 rata Irap a titolo di primo acconto 2024 e saldo 2023 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
105) Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IRAP: versamento 6 rata dell'Irap a titolo di saldo 2023 e primo acconto 2024
106) Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IRAP: versamento 5 rata dell'Irap a titolo di saldo 2023 e primo acconto 2024 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
107) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività redditività qualità efficienza ed innovazione
108) Versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
109) Versamento 5 rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024
110) Regime forfetario agevolato: versamento imposta sostitutiva
111) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e versamento del primo acconto 2024 e del saldo 2023 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali
112) Noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto: versamento imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali
113) Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti di beni o aziende a favore dei CAF
114) Versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
115) Versamento 4 rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024
116) Regime forfetario agevolato: versamento imposta sostitutiva
117) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e versamento del primo acconto 2024 e del saldo 2023 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali
118) Noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto: versamento imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali
119) Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti di beni o aziende a favore dei CAF
120) Regime forfetario agevolato: versamento 5 rata imposta sostitutiva con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
121) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità versamento 5 rata del primo acconto 2024 e del saldo 2023 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
122) Versamento 6 rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
123) Versamento 5rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
124) Regime forfetario agevolato: versamento 6 rata imposta sostitutiva
125) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità versamento 6 rata del primo acconto 2024 e del saldo 2023 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali
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La nostra storia
Competenza, trasparenza, legalità e centralità della Clientela sono i valori primari perseguiti dallo Studio nelle due sedi di Reggio Emilia e Carpineti.
Lo studio, anche utilizzando tutti i più moderni strumenti telematici, opera perseguendo il risultato migliore per la Clientela, offrendo un servizio di qualità, rispettando i tempi, la privacy e la deontologia professionale. Lo staff è continuamente aggiornato sulle ultime novità del settore proprio al fine di garantire al meglio i servizi.
Abbiamo una consolidata esperienza nella consulenza e assistenza societaria e tributaria, settore in cui operiamo dal 1984. La professionalità è messa al servizio del Cliente per cercare di soddisfare ogni sua esigenza. Le attività dello studio sono svolte sia direttamente che tramite terzi professionisti, specializzati e di assoluta fiducia, si è pertanto in grado di offrire alla Clientela una consulenza aziendale di tipo globale.
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