Studio Mirabile Baccarani
Ragionieri Commercialisti - Revisori legali dei conti
Mirabile srl
Servizi amministrativi - contabili
- Reggio Emilia
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Rassegna Fiscale
Pil, l’Europa rivede le stime Nel 2027 crescita allo 0,6%
La guerra nel Golfo obbliga la Commissione europea a rivedere al ribasso le previsioni di crescita nell’Unione mentre l’inflazione sale quest’anno rispetto alle stime macroeconomiche dello scorso autunno. Pesano l’impennata dei prezzi dell’energia, il crollo della fiducia di consumatori e imprese e la riduzione degli investimenti. I bilanci dei singoli Stati risentiranno di questa situazione. Secondo Bruxelles, infatti, ci sarà un peggioramento generale di deficit e debiti pubblici. L’Italia è il Paese che tra i 27 corre meno, oltre ad avere un debito pubblico in salita, che il prossimo anno toccherà il 139,2%, il peggiore dell’Ue davanti anche a quello della Grecia. Al momento la Commissione europea non sembra intenzionata a cambiare la ricetta per fronteggiare la crisi energetica. La richiesta dell’Italia di una maggiore flessibilità fiscale con la possibilità di estendere all’energia la clausola nazionale di salvaguardia prevista per le spese della difesa, attende una risposta che dovrebbe arrivare la prossima settimana. Il commissario Ue all’Economia, Dombrovskis invita alla prudenza fiscale soprattutto i Paesi ad alto debito. (Ved. anche Il Sole 24 Ore: ‘Ue in frenata, Italia tra i più fragili’ – pag. 2)
Taglio delle accise verso la proroga Sciopero dei tir, si tenta la mediazione
Oggi il Governo prorogherà le misure per tamponare il caro-carburanti, come il taglio delle accise su benzina e diesel, ma saranno ancora a tempo. L’Esecutivo, inoltre, prenderà provvedimenti a sostegno dell’autotrasporto e del trasporto pubblico locale. L’intento è quello di prorogare fino alla prima settimana di giugno il taglio delle accise nell’attesa di vedere cosa deciderà Bruxelles sulla richiesta dell’Italia di una maggiore flessibilità del Patto Ue sui conti pubblici. Mef e Ragioneria generale dello Stato hanno individuato, a fatica, circa 400 milioni che si sommano ai 1,3 miliardi già stanziati contro il caro-carburanti. Il taglio attualmente in vigore per le accise, pari a 6,1 centesimi a litro per la benzina e a 26,4 centesimi per il gasolio sarà confermato fino all’8 giugno ed eventualmente prorogato utilizzando il maggior gettito Iva. Oggi, a Palazzo Chigi, la premier incontra le associazioni dell’autotrasporto che chiedono il pieno ripristino degli sconti.
Accesso al registro dei titolari effettivi con maggiori tutele
Con la sentenza di ieri sulle cause C 684/4 e C 685/24, la Corte di giustizia Ue si è pronunciata in merito all’accesso al registro dei titolari effettivi invitando l’Italia ad integrare la normativa nazionale. La questione riguarda la tutela della persona ‘visurata’ dai portatori di interesse legittimo. Per la Corte l’accesso non è generalizzato né indiscriminato, ma può essere riconosciuto a chi dimostri un legittimo interesse. L’accesso ai dati del titolare effettivo impone un bilanciamento rigoroso con l’obiettivo di prevenire riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Il registro è dunque legittimo solo se funziona secondo criteri di necessità, proporzionalità e controllo. La sentenza non esclude il registro, né nega l’accesso qualificato alle informazioni. La legittimità della trasparenza antiriciclaggio non può però tradursi in automatismo. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Titolari effettivi, Italia promossa’ – pag. 23)
Il controllo sui contributi non può essere retroattivo
Il nuovo Dpcm sui controlli pubblici rilevanti presenta criticità applicative perché, pur essendo stato pubblicato solo il 20 maggio 2026, impone obblighi retroattivi ai contributi ricevuti dal 1°gennaio 2025, con una scadenza (30 aprile 2026) già trascorsa. La mancanza di norme transitorie crea incertezza, poiché enti beneficiari e organi di controllo non avevano indicazioni operative né, in alcuni casi, strutture già costituite per adempiere ai controlli. Inoltre, le modalità operative saranno definite solo da un successivo provvedimento del Mef, rendendo il sistema formalmente in vigore ma ancora incompleto. Per questo appare ragionevole considerare non rigido il primo termine di adempimento e adottare un approccio graduale e collaborativo, che consenta agli enti di adeguarsi progressivamente. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Contributi pubblici in chiaro’ – pag. 28)
Esodati Transizione 5.0, compensazione tassativa entro quest’anno
Con la conversione in legge del Dl 38/2026 viene meno il riporto del credito d’imposta Transizione 5.0 non compensato entro il 31 dicembre 2026. L’articolo 8, comma 3, del decreto in parola prevede l’uso in compensazione con F24 entro il 31 dicembre 2026, senza ripartizione del residuo. Otto mesi di compensabilità non sono pochi, soprattutto per micro e piccole imprese, dunque, la pianificazione fiscale diventa essenziale: uso prioritario di tutte le scadenze 2026 compensabili e occhio a incapienze particolari. Il credito non è cedibile né trasferibile neppure nel consolidato fiscale. Attende il decreto attuativo l’aiuto Mimit ad autoproduzione da rinnovabili, accumuli e certificazioni.
Concordato, incastro di regole
Incastro di norme sul Concordato preventivo biennale. Nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 20 maggio è stato pubblicato il decreto del Mef che approva la prima metodologia di calcolo del Cpb per il biennio 2026-2027. Intanto, l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato ieri la nuova versione del software 1.0.1 del 20 maggio 2026 dell’applicativo ‘Il tuo ISA 2026 CPB’ che consente il calcolo e la trasmissione telematica, in allegato a Redditi, dell’indice sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli ISA e della proposta di Concordato preventivo biennale, software aggiornato in base alle disposizioni del decreto fiscale, il Dl 38/2026 che mercoledì scorso è stato convertito in legge dalla Camera.
Impatriati e flat tax, confermata la non cumulabilità
Il Dl 38 /2026, convertito in legge, conferma il divieto di cumulare il regime della ‘flat tax’ per neo-residenti con quello agevolato per lavoratori ‘impatriati’, ripristinando una preclusione già prevista in passato. La modifica riguarda solo chi trasferirà la residenza fiscale in Italia dal 2027. Dal 2024, infatti, una lacuna normativa aveva aperto alla possibile cumulabilità dei due benefici, dopo la riforma del regime impatriati operata dal Dlgs 209/2023. Il nuovo intervento corregge tale vuoto inserendo un esplicito richiamo normativo al nuovo regime degli impatriati. La flat tax per neo-residenti resta applicabile ai redditi esteri con imposta sostitutiva forfettaria, oggi elevata fino a 300 mila euro. La norma non produce effetti finanziari negativi e potrebbe persino aumentare il gettito, dato il suo carattere restrittivo.
Rottamazione con tolleranza
Con la reintroduzione dei 5 giorni di tolleranza cambia il calendario della rottamazione quinquies. In caso di pagamento in unica soluzione del dovuto il versamento sarà considerato valido se effettuato entro il 5 agosto 2026 (rispetto al 31 luglio). Stesso effetto trova applicazione sui termini di versamento dell’ultima rata del piano, qualora il debitore abbia scelto il pagamento dilazionato, che potrà essere corrisposta al massimo entro i 5 giorni dal termine ordinario fissato per la sua scadenza. Questi sono gli effetti della disposizione contenuta all’articolo 10 comma 2-bis del decreto fiscale, convertito in legge, che modifica parzialmente la disciplina della decadenza della rottamazione 5.
Pacchi, più introiti senza tassa
Con l’entrata in vigore, a partire dal prossimo 1°luglio, del dazio europeo di 3 euro ad articolo, viene cancellata la tassa italiana di 2 euro sui mini-pacchi. Se da un lato in questo modo per il periodo luglio-novembre del 2026 per l’Italia sarebbe una perdita di 32 milioni di gettito, la differenza verrebbe ampiamente compensata dal fatto che il dazio europeo si applica non a spedizione ma ad articolo. E stando già ai dati illustrati da Sogei agli Stati generali delle Dogane su 12,6 milioni di spedizioni importate nel nostro Paese nel primo trimestre 2026 sono stati censiti 51,7 milioni di articoli. In pratica 4 articoli in media a spedizione. Uno scenario che, se confermato, renderebbe particolarmente vantaggioso per l’erario limitarsi ad applicare il dazio Ue, incassandone il 25%. Oltre a guadagnare di più, l’Italia recupererebbe il 50% dei traffici che ha perso nei primi due mesi di vigenza della tassa di 2 euro sui pacchi. Prima che arrivasse il decreto fiscale a rinviare tutto al 1°luglio.
Dichiarazioni in calo del 37%. Introiti a -18%
Slitta al 1°luglio 2026 la riscossione del contributo di 2 euro sulle spedizioni di valore inferiore a 150 euro prevista dalla manovra di Bilancio. Il decreto fiscale sposta di nuovo l’entrata in vigore di questo balzello nazionale, lasciando però intravedere la possibilità di un ripensamento del legislatore, considerato l’impatto negativo determinato dal solo annuncio di questa tassa sui traffici e considerata anche la concomitanza della nuova tassazione europea sull’e-commerce che scatta dal prossimo 1°luglio. La tassa nazionale rischia di sovrapporsi al dazio Ue di 3 euro su ogni articolo importato nell’Unione. La holding fee nazionale, come evidenziato dalla relazione al decreto fiscale, anticipa l’azione europea, ponendo dubbi di compatibilità con la normativa unionale. Altro aspetto di preoccupazione è l’impatto della nuova tassa di 2 euro sui traffici commerciali. L’annuncio del ‘dazio nazionale’ sui beni di modico valore ha determinato una diminuzione delle dichiarazioni H7 presentate in Italia del 37,38% con un calo degli introiti del 18,84%.
Novità Fiscali
Chiarimenti sulla detraibilità delle spese di coordinamento nei contratti di appalto e subappalto con general contractor nell’ambito del Superbonus
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 17/E del 29 aprile 2026, ha fornito chiarimenti in merito al corretto inquadramento tributario delle spese sostenute per gli interventi legati al Superbonus, in presenza di contratti di appalto e subappalto stipulati dalle imprese edili incaricate dei lavori.
I chiarimenti hanno riguardato, in particolare, la correttezza degli esiti dei controlli effettuati dalle Direzioni provinciali nei confronti delle imprese di costruzione che, in qualità di appaltatrici – e avvalendosi anche di imprese subappaltatrici – hanno realizzato i lavori per i quali i committenti hanno potuto fruire dello sconto in fattura.
Le imprese in parola, oltre a rivestire il ruolo di appaltatrici degli interventi agevolati, hanno assunto anche il ruolo di ‘general contractor superbonus’, obbligandosi verso il committente a gestire anche i rapporti con i vari professionisti coinvolti nei lavori e nelle procedure di asseverazione.
L’Agenzia ha rilevato che nell’affidamento dei lavori in subappalto, il corrispettivo applicato dall’impresa appaltatrice al committente, nella parte eccedente rispetto a quanto riconosciuto alle imprese subappaltatrici, viene considerato come corrispettivo per attività di mero coordinamento, con conseguente disconoscimento della detraibilità della corrispondente spesa per il committente.
Nei lavori legati al Superbonus diverse imprese edili si sono qualificate sul mercato come ‘general contractor Superbonus’. Si tratta di una espressione ‘atecnica’ dal punto di vista giuridico in quanto la figura del contraente generale è tipica dei contratti pubblici e non trova applicazione nei rapporti tra privati, come quelli relativi al Superbonus. Nel privato, però, vige il principio della piena autonomia negoziale e di conseguenza committente e appaltatore sono liberi di prevedere subappalti totali o parziali.
Pertanto, nei rapporti tra privati l’operatore che si presenta come general contractor Superbonus non assume alcuna qualifica speciale. La sua natura giuridica dipende solo dalle obbligazioni contrattuali assunte.
La possibilità di optare per la fruizione del beneficio fiscale sotto forma di sconto sul corrispettivo, direttamente in fattura dal fornitore al committente, ha dato impulso a prassi commerciali e modelli organizzativi di accentramento, in capo ad un unico soggetto, non soltanto del ruolo di ‘appaltatore unico’ ma, anche, di ‘referente amministrativo e finanziario unico’ del committente. Tutto questo relativamente alla realizzazione delle opere, ai servizi professionali tecnici di progettazione ed esecuzione dell’opera, ai servizi professionali di asseverazione e ai servizi amministrativi connessi al rilascio del visto di conformità fiscale.
Tre le tipologie contrattuali più diffuse nell’ambito del Superbonus:
- impresa appaltatrice che realizza gli interventi agevolati, con facoltà di subappalto;
- mandatario che contrattualizza e paga per conto del committente i professionisti tecnici e fiscali, coordinandoli sul piano amministrativo;
- commissionario di servizi amministrativi che applica lo sconto in fattura sia sui propri corrispettivi sia su quelli dei professionisti riaddebitati.
Distinzione tra general contractor ‘puro’ e general contractor ‘appaltatore’
L’Agenzia delle Entrate, in vari documenti di prassi, ha delimitato il perimetro delle spese sostenute in caso di lavori coordinati dal general contractor.
Di questo si è parlato in tre diverse risposte ad istanze di interpello pubblicate nel 2021 (risposte nn. 254, 261 e 480), a cui ha fatto seguito la circolare n. 23/2022 che ha fornito indicazioni di dettaglio, confermando quanto espresso in occasione delle tre richiamate risposte a interpello.
Dalla circolare n. 23/E/2022 emerge la nozione di ‘contraente generale’ ossia ‘general contractor’. Sono tali coloro che ‘ su incarico dei committenti (persone fisiche, condòmini) gestiscono i rapporti con le imprese nonché, in taluni casi, con i professionisti e i tecnici, che rilasciano le prescritte asseverazioni, e con i Caf o i professionisti che rilasciano il visto di conformità ai fini dell’opzione per il c.d. sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante al committente’, pur nella piena consapevolezza che ‘tale figura è stata […] normativamente individuata solo dalla disciplina dei contratti pubblici mentre, con riferimento agli interventi edilizi commissionati da soggetti privati, l’attività di ‘contraente generale’ è ordinariamente disciplinata nell’ambito dell’autonomia contrattuale che regola i rapporti privatistici che intercorrono tra il committente/beneficiario delle agevolazioni e le imprese e/o i professionisti’.
Dalla lettura della circolare emerge che ‘ai fini dell’applicazione delle agevolazioni fiscali, compreso il Superbonus, non rilevano gli schemi contrattuali utilizzati nei rapporti tra committente e general contractor – che attengono esclusivamente a profili civilistici – essendo, invece, necessario che siano debitamente documentate le spese sostenute e rimaste effettivamente a carico del committente/beneficiario dell’agevolazione’. Il corrispettivo corrisposto al general contractor per l’attività di mero coordinamento non rientra tra le spese ammesse al Superbonus in quanto non si tratta di costi direttamente imputabili alla realizzazione dell’intervento agevolato.
‘In sostanza, il committente può fruire del Superbonus in relazione ai costi che gli vengono addebitati da un’impresa o da un professionista, in qualità di general contractor, per l’esecuzione degli interventi nonché per il rilascio delle asseverazioni, delle attestazioni e del visto di conformità, a condizione che siano documentate le spese sostenute e rimaste effettivamente a carico del predetto committente/beneficiario dell’agevolazione, mentre non è ammesso alla detrazione alcun margine funzionale alla remunerazione dell’attività posta in essere dal general contractor, in quanto esso costituisce costo non incluso tra quelli detraibili’.
L’Agenzia delle Entrate, già con la circolare n. 30/E/2020, ha confermato che ‘sono agevolabili tutte le spese caratterizzate da una immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione, specificando che tra le predette spese non rientrano i compensi specificamente riconosciuti all’amministratore per lo svolgimento degli adempimenti dei condòmini connessi all’esecuzione dei lavori e all’accesso al Superbonus. Tale chiarimento è estendibile anche all’eventuale corrispettivo corrisposto al general contractor per l’attività di mero coordinamento svolta e per lo sconto in fattura applicato trattandosi, anche in questo caso, di costi non direttamente imputabili alla realizzazione dell’intervento. Pertanto, tale corrispettivo è, in ogni caso, escluso dall’agevolazione’.
La detrazione spetta anche quando il general contractor sia una ESCO (energy Service Company) che realizzerà presso vari clienti, privati cittadini o condomìni, interventi di riqualificazione energetica finalizzati alla fruizione del Superbonus.
Qualificazione dell’impresa appaltatrice e irrilevanza dell’assetto organizzativo
L’impresa che si obbliga nei confronti di un committente privato a realizzare determinate opere in regime di appalto mantiene la qualifica di impresa appaltatrice. Tale qualifica non dipende dalla modalità organizzativa prescelta per l’esecuzione delle opere, ma dall’assunzione dell’obbligazione realizzativa nei confronti del committente.
La natura di impresa appaltatrice resta sia quando l’impresa esegue i lavori con mezzi e personale proprio, sia quando li affida a terzi, mediante subappalto. In quest’ultimo caso la sua attività si concentra sul coordinamento tecnico dell’intervento, mentre l’esecuzione materiale è svolta dai subappaltatori. In ogni caso, l’impresa resta titolare dell’obbligazione principale verso il committente e, di conseguenza, delle correlate responsabilità civilistiche, amministrative e di sicurezza.
Ciò che caratterizza l’appalto è l’assunzione dell’obbligazione di risultato verso il committente. La decisione di eseguire i lavori direttamente o tramite subappalto, non incide sulla posizione giuridica né sulle responsabilità in capo all’impresa.
Trattamento fiscale del coordinamento e dello sconto in fattura e principi operativi per gli Uffici
Dai chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate emerge la doppia figura del general contractor che se esplica solo attività di coordinamento è considerato general contractor ‘puro’ mentre, se si occupa anche dell’esecuzione dei lavori riveste il ruolo di general contractor appaltatore.
Quando il general contractor opera come impresa appaltatrice e svolge anche attività di coordinamento amministrativo, il corrispettivo per il mero coordinamento nell’applicazione dello sconto in fattura non rientra tra le spese ammissibili al Superbonus; restano, invece, detraibili tutti i corrispettivi per l’esecuzione dei lavori.
Il fatto che la fattura del general contractor rechi esclusivamente i corrispettivi dovuti per l’esecuzione dell’appalto, senza alcuna voce distinta riferita all’attività di mero coordinamento o all’applicazione dello sconto in fattura, non consente una riproposizione automatica in tutto o in parte di tali importi da compensare per opere appaltate a compensi per servizi di coordinamento o per la gestione dello sconto. Una diversa qualificazione richiede infatti una motivazione specifica, supportata da idonei mezzi di prova, che dimostri come una quota del corrispettivo non attenga al normale margine dell’appaltatore nell’ordinaria attività di coordinamento dei lavori, ma si riferisca a un’attività di coordinamento amministrativo distinta e autonomamente remunerata.
Conclusioni
Per valutare correttamente la detraibilità delle spese è fondamentale distinguere tra le due tipologie di general contractor. Se il suo operato è di semplice coordinamento il relativo compenso non è imputabile ai lavori agevolati e, dunque, al Superbonus; pertanto, il general contractor c.d. ‘puro’ non ha diritto alla detrazione e allo sconto in fattura. Qualora, invece, il general contractor riveste il ruolo dell’appaltatore, il suo corrispettivo sarà detraibile o sarà possibile per lui accedere allo sconto in fattura. Naturalmente questo richiede il rispetto delle condizioni di legge, dei limiti di congruità, dei massimali previsti.
Ridenominazione del codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti di cui all’articolo 8 Dl n. 38/2026
Il decreto legge n. 38/2026 all’articolo 8 ha introdotto, per l’anno 2026, un contributo, sotto forma di credito d’imposta.
Per consentire la fruizione in compensazione, tramite il modello F24, del credito d’imposta in parola l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 14/E/2026 ha istituito il codice tributo ‘7079’.
Con la risoluzione n. 16/E del 23 aprile 2026 l’Amministrazione finanziaria ha provveduto a ridenominare il codice tributo ‘7079’ in ‘7079’ – denominato ‘Credito d’imposta – Articolo 8, del decreto legge 27 marzo 2026 n. 38’. Non cambiano le modalità di compilazione del modello F24 indicate nella risoluzione n. 14/E/2026.
Ridenominazione dei codici tributo per il versamento delle imposte del regime opzionale di tassazione alternativa per le imprese estere controllate (Cfc)
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 15/E del 16 aprile 2026, adegua il modello F24 alle novità del Tuir che hanno modificato la disciplina dell’opzione prevista per le imprese estere controllate (Cfc).
Per consentire ai soggetti controllanti di effettuare i versamenti delle imposte del regime opzionale di tassazione alternativa per le imprese estere controllate, l’Agenzia ha fornito le dovute istruzioni.
L’Amministrazione finanziaria ha provveduto anche a rideterminare i codici tributo per il versamento dell’imposta disciplinata dall’articolo 167, comma 4-ter del Tuir. L’aggiornamento si è reso necessario a seguito delle modifiche operate dal decreto legge n. 84/2025, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2025 n. 108.
Ad essere ridenominati sono i codici tributo istituiti con la risoluzione n. 64/E/2024. Restano ancora valide le modalità di compilazione del modello F24 contenute nella richiamata risoluzione n. 64/E/2024.
Istituzione del codice tributo per l'utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti di cui all’art. 8 Dl n. 38/2026
Per l’anno 2026 il legislatore ha previsto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari all’89,77% dell’importo richiesto dalle aziende che hanno presentato le comunicazioni di cui all’articolo 38, comma 10, primo periodo, del decreto legge n. 19/2024 – ‘Transizione 5.0’, e che hanno ricevuto dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) la comunicazione che l’investimento risponde tecnicamente ai requisiti di ammissibilità previsti dal decreto del ministero delle Imprese e del made in Italy 24 luglio 2024.
Il credito d’imposta in parola è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 entro il 31 dicembre 2026.
Al GSE spetta il compito di trasmettere all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni.
Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale.
Per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, tramite il modello F24 da presentare attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, la stessa ha istituito il codice tributo ‘7079’ denominato ‘Credito d’imposta – Transizione 5.0 – Articolo 8, del decreto legge 27 marzo 2026 n. 38’.
Istituzione della causale per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, delle sanzioni e degli interessi di spettanza della Cassa dottori Commercialisti
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 13/E del 1°aprile 2026, ha istituito la causale contributo per il versamento, tramite il modello F24, dei contributi previdenziali e assistenziali, delle sanzioni e degli interessi di spettanza della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei dottori commercialisti.
La nuova causale contributo è la seguente: ‘E150’ denominata ‘Cassa Nazionale di previdenza e assistenza a favore dei Dottori commercialisti – adempimenti CNPADC’.
Scadenzario Fiscale
04 Mag 2026 (1)
1) Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro
18 Mag 2026 (47)
1) Versamento imposta sugli intrattenimenti
2) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti
3) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari
4) Tobin Tax: versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, ai valori mobiliari e agli strumenti finanziari derivati
5) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale
6) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
7) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
8) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
9) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
10) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
11) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
12) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
13) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
14) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
15) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
16) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
17) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
18) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
19) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
20) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
21) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
22) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
23) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
24) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
25) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
26) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
27) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
28) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
29) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
30) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
31) Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017
32) Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
33) Contribuenti Iva trimestrali "per opzione": versamento Iva 1 trimestre
34) Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
35) Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop: liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente
36) Contribuenti Iva trimestrali (subfornitori): Versamento Iva dovuta nel 1 trimestre relativa alle operazioni derivanti da contratti di subfornitura
37) Associazioni sportive dilettantistiche e soggetti assimilati: versamento Iva 1 trimestre
38) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: liquidazione e versamento Iva mese precedente
39) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
40) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: versamento saldo IVA 2025
41) Soggetti che hanno affidato a terzi la contabilità: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente tenuto conto dell'Iva esigibile nel secondo mese precedente.
42) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
43) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
44) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
45) Contribuenti Iva trimestrali "naturali": versamento Iva relativa al 1 trimestre
46) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale
47) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
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