Studio Mirabile Baccarani
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Rassegna Fiscale
Bollette, 115 euro una tantum Meno oneri anche per le imprese
Dovrebbe aggirarsi sui 115 euro lo sconto straordinario sulla bolletta elettrica 2026 per circa 4,5 milioni di famiglie che percepiscono il bonus sociale. Sommati ai 200 euro medi del bonus sociale, dovrebbero dimezzare le bollette elettriche di una famiglia tipo. Naturalmente si tratta di famiglie a basso reddito, visto che il bonus spetta a quelle con Isee fino a 9.796 euro o fino a 20 mila euro se ci sono almeno quattro figli. Nel decreto legge Bollette figura anche una norma che consente ai venditori di energia di concedere volontariamente un contributo straordinario pari al prezzo della componente energetica della bolletta del primo bimestre 2026 e 2027 alle famiglie con Isee fino a 25 mila euro. Il decreto in parola, che oggi dovrebbe essere approvato in Consiglio dei ministri, conterrà anche un capitolo per tagliare il costo dell’energia alle imprese. Allo studio un intervento sugli Ets ma servirà il via libera di Bruxelles.
Mini-sanatoria edilizia in bilico, riforma bloccata
Il Testo unico dell’edilizia è fermo ai box per i dubbi della Ragioneria generale dello Stato sulle coperture e sugli effetti per i conti pubblici. L’ambizione è alta ovvero costruire un codice dell’edilizia che superi l’attuale Testo unico, semplifichi le procedure e renda commerciabili immobili oggi ‘congelati’ da irregolarità non gravi. Il passaggio più delicato riguarda gli edifici anteriori al 1°settembre 1967, la data della Legge Ponti. Per questi casi la riforma punta ad ampliare la sanatoria eliminando l’obbligo della doppia conformità: non solo quella al momento della regolarizzazione, ma anche quella all’epoca dell’abuso. Una svolta che potrebbe sbloccare una parte consistente del patrimonio immobiliare. Le semplificazioni e la riduzione delle sanzioni per gli abusi comporterebbero meno entrate nelle casse dello Stato.
Rottamazione, mini paracadute fino al 9 marzo
Mini salvagente per i contribuenti decaduti dalla rottamazione quater, rientrati lo scorso anno ma che hanno versato solo la rata in scadenza il 31 luglio e non quella del 30 novembre. Per non perdere il treno della definizione agevolata è stato messo a punto un meccanismo che consente di saldare la rata del 30 novembre entro il 28 febbraio prossimo. In realtà, il rischio di arrivare a una proroga postuma o quasi è scongiurato dal fatto che la rottamazione quater prevede i 5 giorni di tolleranza rispetto al termine. Grazie al gioco dei sabati e delle domeniche il mini salvagente si estende a chi paga entro il 9 marzo. Una mossa che va incontro ai (re)decaduti della quater che non avrebbero avuto neanche le condizioni per salire sul treno della quinquies.
Società veicolo con club deal non rischia l’abuso del diritto
La variabile fiscale può influenzare in modo rilevante le scelte finanziarie, come dimostra la norma che limita dividend exemption e Pex per partecipazioni minoritarie sotto il 5% o 500 mila euro. La misura, molto ridimensionata rispetto alla versione iniziale, colpisce comunque alcuni casi specifici, in particolare i club deal. Si tratta di investimenti in equity effettuati da imprenditori o soggetti abbienti, spesso tramite holding, con partecipazioni potenzialmente sotto le nuove soglie. Per tali soggetti, dividendi e plusvalenze diventano integralmente imponibili, mentre gli investimenti personali restano tassati al 26%. Un ordine del giorno del 2025 ha evidenziato la possibilità di aggregare gli investimenti in un unico veicolo societario per superare cumulativamente le soglie. Auspicabile un chiarimento che escluda tali strutture dell’abuso del diritto.
Zes Unica, il modello per il contributo aggiuntivo
L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento dello scorso 16 febbraio, ha approvato il modello e definito le modalità operative per la fruizione del credito d’imposta aggiuntivo Zes Unica, introdotto dalla manovra 2026. Dunque, le imprese hanno diritto al contributo aggiuntivo a patto che non abbiano ottenuto il riconoscimento, con riferimento a uno o più dei medesimi investimenti, del credito d’imposta previsto da Transizione 5.0. Inoltre, qualora l’impresa, dopo aver trasmesso la comunicazione integrativa Zes Unica 2025, abbia chiesto o abbia già fruito di ulteriori agevolazioni sugli stessi investimenti non può mantenere invariato l’importo del credito Zes originariamente indicato, ma deve procedere alla relativa rettifica. il credito aggiuntivo riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione e deve essere fruito entro il 31 dicembre 2026.
Rientri, altro stop Il formulario digitale rinviato al 15 settembre
Rientri, resta il formulario cartaceo e stop alle sanzioni fino al 15 settembre 2026. Si avvicina a grandi passi la formalizzazione definitiva della proroga al 15 settembre 2026 per l’entrata in vigore del formulario digitale per il viaggio dei rifiuti. Tra i primi emendamenti approvati al Dl Milleproroghe arriva lo slittamento per l’avvio dei nuovi obblighi relativi al formulario. Il 15 settembre 2026 segna anche la proroga dell’entrata in vigore delle sanzioni per la trasmissione dei dati del formulario. Il testo deve essere votato in Aula il 19 febbraio e poi andare al Senato, dove si attende un rapido passaggio senza modifiche perché la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale deve arrivare entro il 1°marzo, pena la decadenza.
Il canale Civis aumenta la portata Sarà più facile allegare i file
Il Piao 2026-2028 dell’Agenzia delle Entrate prevede l’innalzamento del limite dimensionale di invio dei file dagli attuali 5 MB ai 20 MB per i servizi Civis. I professionisti avranno così la possibilità di allegare documentazione dei propri clienti/contribuenti, senza timore di sovraccarico del sistema. Si tratta di una novità non di poco conto, considerato che la capacità di contenere allegati pesanti, per la trasmissione dei documenti richiesti dal fisco, è un tema ricorrente nelle lamentele di chi assiste i contribuenti. Da un sondaggio condotto dai consulenti del lavoro, tra i principali ostacoli evidenziati c’era proprio l’impossibilità nel Civis di allegare documenti, oltre la lentezza delle risposte tramite Pec e la difficoltà di ottenere un confronto diretto con i funzionari.
Locazioni brevi, identikit fiscale
Il Consiglio nazionale e la Fondazione dei Commercialisti hanno messo a punto un documento dal titolo ‘Il regime fiscale delle locazioni turistiche’ dedicato alle disposizioni introdotte dalla legge n. 199/2025 in materia di presunzione di imprenditorialità derivante dalla locazione breve di un numero di appartamenti almeno pari a tre. Per l’applicazione della presunzione di imprenditorialità in materia di locazioni brevi occorre fare riferimento alla regola prevista per la tassazione del reddito fondiario e dunque sulla base del criterio di competenza. Ai fini della identificazione del momento iniziale dal quale inizia a decorrere la presunzione in questione, appare logico far riferimento al momento del superamento della locazione del terzo appartamento.
Ravvedimento speciale out
Ravvedimento speciale: sono fuorigioco le dichiarazioni integrative trasmesse dopo il 1° agosto 2025. Pertanto, non vanno considerate ai fini del calcolo delle imposte sostitutive da versare per scudare gli anni d’imposta dal 2019 al 2023. Eventuali correzioni dei modelli ISA, invece, compresi quelli per regolarizzare la mancata trasmissione dei calcoli precompilati dell’Agenzia delle Entrate all’interno degli stessi, vanno considerati per la corretta individuazione del punteggio ISA che va preso a riferimento per calcolare la maggiorazione della base imponibile e l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui redditi. Sono alcune delle principali informazioni applicative necessarie per formalizzare lo scudo fiscale disciplinato dall’art. 12-ter del Dl 84/2025 che concede ai contribuenti ISA che hanno aderito al concordato preventivo biennale la possibilità di fruire di una protezione dalle rettifiche reddituali e Iva, per le annualità dal 2019 al 2023 pagando un’imposta sostitutiva.
E-fattura, costi da contenere
Monito della Corte dei conti all’Agenzia delle Entrate sugli esiti dei controlli 2024. Nella relazione relativamente alla ‘Fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione anche alla luce della Direttiva 16 aprile 2014, n. 2014/55/Ue’, i giudici contabili invitano l’Amministrazione a ‘verificare attentamente la dinamica dei costi del sistema Fe’ e a orientarla ‘verso una progressiva riduzione in termini relativi’, con l’obiettivo di ‘invertire l’attuale trend di crescita dei costi’ registrato negli anni di espansione del sistema. Il richiamo nasce dall’osservazione della crescita dei costi di gestione, aumentati ‘dai 16 milioni di euro del 2019 ai 27 milioni di euro del 2021’, in parallelo all’aumento dei volumi gestiti dal Sistema d’Interscambio.
Novità Fiscali
Istituzione dei codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva sui compensi per il trattamento economico accessorio erogati al personale non dirigenziale delle PA
La manovra 2026 ha previsto per il corrente anno che i compensi per il trattamento economico accessorio, comprensivi delle indennità di natura fissa e continuativa, erogati al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche, compreso il personale non dirigenziale in regime di diritto pubblico, sono assoggettati, salvo rinuncia espressa del prestatore di lavoro, a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15%.
Per consentire ai sostituti d’imposta il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva in parola, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 4/E del 29 gennaio 2026, ha istituito una serie di codici tributo che sono esposti nella sezione ‘Erario’, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna ‘Importi a debito versati’.
Per consentire ai sostituti d’imposta il versamento, tramite modello ‘F24 enti pubblici’ (F24 EP), dell’imposta sostitutiva in argomento, l’Agenzia ha istituito i seguenti codici tributo: ‘179E’, ‘180E’ e ‘181E’. I suddetti codici tributo sono esposti nella sezione ‘Erario’, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna ‘importi a debito versati’.
Istituzione dei codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato
La legge di Bilancio 2026 ha previsto che gli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti nell’anno in corso, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1°gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, sono assoggettati, salvo rinuncia espressa del prestatore di lavoro, a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%.
L’imposta in parola si applica soltanto ai lavoratori del settore privato con un reddito di lavoro dipendente, nell’anno 2025, non superiore a 33 mila euro.
Per consentire ai sostituti d’imposta il versamento, tramite il modello F24, della citata imposta sostitutiva l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 3/E del 29 gennaio 2026, ha istituito una serie di codici tributo esposti nella sezione ‘Erario’, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna ‘Importi a debito versati’.
Istituzione dei codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva sulle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, lavoro festivo, nonché per indennità di turno
La legge di Bilancio 2026 ha previsto, per l’anno in corso, che le somme corrisposte ai lavoratori dipendenti del settore privato a titolo di maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo e nei giorni di riposo settimanale, nonché di indennità di turno e ulteriori emolumenti riconosciuti al lavoro a turno, siano assoggettate a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15%.
Per consentire ai sostituti d’imposta il versamento, tramite il modello F24, dell’imposta sostitutiva in parola, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 2/E del 29 gennaio 2026, ha istituito una serie di codici tributo che sono esposti nella sezione ‘Erario’, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna ‘Importi a debito versati’.
Scadenzario Fiscale
02 Feb 2026 (20)
1) Versamento somme non trattenute dai sostituti di imposta a seguito della presentazione del modello 730/2025
2) Versamento somme non trattenute dai sostituti di imposta a seguito della presentazione del modello 730/2025
3) Superbollo: versamento
4) Versamento tasse annuali sulle concessioni governative
5) Versamento canone RAI per i soggetti per i quali non è possibile l'addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche
6) Bollo auto Friuli Venezia Giulia e Sardegna: versamento
7) Versamento somme non trattenute dai sostituti di imposta a seguito della presentazione del modello 730/2025
8) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
9) Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro
10) Presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale
11) Denuncia annuale delle variazioni dei redditi dominicale ed agrario
12) Canone abbonamento TV: presentazione della dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo
13) Canone RAI: comunicazione all'Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti che corrispondono pensioni senza vincolo di tesoreria unica
14) Opposizione a rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nell'anno d'imposta precedente e ai rimborsi effettuati nell'anno precedente per prestazioni parzialmente o completamente non erogate, per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata
15) Comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2025 (c.d. Esterometro)
16) Canone RAI: comunicazione all'Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti che corrispondono redditi da pensione con vincolo di tesoreria unica
17) Canone abbonamento TV: presentazione della dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo
18) Soggetti che effettuano erogazioni liberali per la realizzazione di "progetti culturali": Comunicazione dell'ammontare e dei beneficiari delle erogazioni liberali
19) Strutture sanitarie, medici, ed altri soggetti: comunicazione al Sistema TS dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche nel periodo 01/01/2025 - 31/12/2025
20) Canone abbonamento TV: presentazione della dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo
16 Feb 2026 (50)
1) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento quota canone TV trattenuta ai pensionati
2) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento quota canone TV trattenuta ai pensionati
3) Versamento imposta sugli intrattenimenti
4) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari
5) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti
6) Tobin Tax: versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, ai valori mobiliari e agli strumenti finanziari derivati
7) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
8) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
9) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
10) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
11) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
12) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
13) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
14) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
15) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
16) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
17) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
18) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
19) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
20) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
21) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
22) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
23) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
24) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
25) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
26) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento della rata relativa alle imposte dovute in sede di conguaglio
27) Versamento saldo imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR
28) Versamento saldo imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR
29) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento della rata relativa alle imposte dovute in sede di conguaglio
30) Enti pubblici: Versamento ritenute operate nel mese precedente
31) Enti pubblici: Versamento ritenute operate nel mese precedente
32) Enti pubblici: Versamento ritenute operate nel mese precedente
33) Enti pubblici: Versamento ritenute operate nel mese precedente
34) Enti pubblici: Versamento ritenute operate nel mese precedente
35) Enti pubblici: Versamento ritenute operate nel mese precedente
36) Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017
37) Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
38) Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
39) Associazioni sportive dilettantistiche e soggetti assimilati: versamento Iva 4 trimestre 2025
40) Subfornitura: Versamento IVA 4 trimestre 2025
41) Contribuenti Iva trimestrali speciali: versamento Iva 4 trimestre 2025
42) Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop: liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente
43) Enti pubblici: liquidazione e versamento Iva mese precedente
44) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
45) Soggetti che hanno affidato a terzi la contabilità: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al secondo mese precedente
46) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
47) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
48) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
49) Contribuenti Iva trimestrali "naturali": versamento Iva 4 trimestre 2025
50) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
20 Feb 2026 (1)
1) Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente
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