Studio Mirabile Baccarani
Ragionieri Commercialisti - Revisori legali dei conti
Mirabile srl
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Rassegna Fiscale
Fisco, alle partite Iva conto da 19 miliardi entro un mese
Adempimenti. Alle partite Iva il Fisco presenta un conto da 19 miliardi di versamenti in autoliquidazione delle imposte per le scadenze di luglio e poi del 20 agosto, dopo la tregua estiva. Quasi un euro su quattro di tutte le tasse autoliquidate nel corso dell’anno. Ma il conto può salire fino a 23 miliardi includendo anche l’Irap dovuta dai soggetti privati obbligati ancora all’imposta regionale sulle attività produttive. Per i quasi 4,5 milioni di lavoratori autonomi e imprese interessate dalla proroga dei versamenti prevista per i soggetti ISA e collegati sono giorni decisivi per conoscere il conto delle imposte dovute come saldo per il 2025 e primo acconto 2026. La scadenza da ricordare è quella del 20 luglio entro il quale non si pagano maggiorazioni. A seguire c’è l’appello del 20 agosto che però non sarà a costo zero perché si dovrà pagare la maggiorazione dello 0,8%. Possibile anche il pagamento a rate. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Alle porte il tax day per le partite Iva’ – pag. 26)
La corsa delle entrate: 9,4 miliardi in più del previsto nel 2026
Rispetto alle previsioni di fine 2025, i conti aggiornati dicono che quest’anno si sono registrate 9,352 miliardi di entrate in più in termini di competenza, e 10,49 miliardi aggiuntivi guardando alla cassa. Sono cifre importanti che tuttavia non generano un ‘tesoretto’ tanto amato dalla politica. L’80% abbondante di questi introiti aggiuntivi è stato già scontato dai saldi tendenziali aggiornati ad aprile nel Documento di finanza pubblica (ex Def). Il nuovo check up ha ora fatto emergere altri 1,8 miliardi, generati in particolare dalle ritenute da lavoro dipendente. Questa somma, non essendo stata calcolata nel Dfp, ridurrebbe il deficit di quasi un decimale di Pil: se non fosse compensata da un equivalente aumento della spesa, dovuto soprattutto al rifinanziamento dei fondi per il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e per le misure fiscali e di ristoro.
Nuova rottamazione, pagamenti al 5 agosto solo con rata unica
Rottamazione quinquies. Il 31 luglio scade il termine per versare la prima o unica rata del piano per chi ha aderito all’ultima sanatoria delle cartelle con perimetro applicativo più ristretto, ma con la possibilità di estendere il versamento fino a 54 rate bimestrali. La possibilità di usufruire dei 5 giorni di tolleranza per i pagamenti è riservata ai contribuenti che salderanno il conto di tutta la rottamazione quinquies in un’unica rata. È bene ricordare che le regole della rottamazione quinquies sono diverse dalle precedenti. Infatti, per chi paga in più rate, l’addio alla nuova definizione agevolata scatta se si saltano due scadenze del piano di dilazione, anche non consecutive. In pratica, l’eventuale omissione di una rata può essere sanata entro la scadenza della successiva senza perdere così i vantaggi della sanatoria, che consistono nel corrispondere il debito con la riscossione senza interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Rottamazione 5, scadenze varie’ – pag. 26)
Influencer, attività e compensi controllati anche all’estero
Cresce l’attenzione del Fisco sugli influencer ovvero sulla c.d. creator economy. Con il recepimento della direttiva Ue 2021/314 sono sensibilmente aumentate le informazioni acquisibili dall’Amministrazione: le piattaforme digitali sono obbligate a trasmettere alle Entrate i dati identificativi e reddituali dei soggetti che superino la soglia di duemila euro di compensi annui lordi o realizzino più di trenta transazioni rilevanti nel periodo d’imposta. Dallo scorso autunno l’Agenzia ha iniziato a inviare questionari informativi a influencer, agenzie di comunicazione e intermediari commerciali. Nelle attività di controllo l’Amministrazione utilizzerà anche i dati dello scambio di informazioni automatico, previsto dalla direttiva DAC7, come pure le attività sui social network, la coerenza tra visibilità digitale e redditi dichiarati, i flussi finanziari rilevabili mediante l’Agenzia dei rapporti finanziari ed eventualmente con indagini bancarie.
Versamenti secondo i bilanci per le società di capitali
Scadenze fiscali. Per le società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare, il pagamento del saldo Ires/Irap 2025 e del primo acconto per il 2026 non dipende dalla data di invio della dichiarazione, ma dal termine di approvazione, o di non approvazione, del bilancio. La regola richiede quindi di distinguere tra approvazione del bilancio nei termini ordinari o di rinvio ai 180 giorni e va analizzata considerando l’applicabilità della proroga al 20 luglio per i soggetti ISA. Per i bilanci approvati nei termini ordinari, il pagamento scade il 30 giugno, se, invece, l’approvazione avviene a giugno o non interviene entro 180 giorni, la scadenza slitta al 31 luglio. Per le società soggette agli ISA, la proroga al 20 luglio senza maggiorazione vale solo per i versamenti originariamente dovuti il 30 giugno, mentre non si applica a quelli con scadenza al 31 luglio. Possibile sempre la rateizzazione degli importi con gli interessi.
Patto di famiglia senza esenzione fiscale
Nella risposta a interpello n. 143/2026 l’Agenzia delle Entrate afferma che non è esente dall’imposta di donazione il patto di famiglia che trasferisce al figlio la nuda proprietà del 95% delle quote di una holding, anche se al beneficiario sono attribuiti i corrispondenti diritti di voto, quando lo statuto conserva in capo al disponente prerogative capaci di svuotare, in concreto, il controllo societario. Secondo l’Agenzia, ai fini dell’esenzione non basta il trasferimento formale della maggioranza dei diritti di voto, ma occorre accertare che il beneficiario acquisisca un effettivo controllo di diritto, ovvero il potere di determinare l’esito delle deliberazioni assembleari ordinarie nel loro complesso.
Al distacco si applica l’Iva
L’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 142 dello scorso 13 luglio, afferma che il distacco di personale in posizione di ‘comando’ non sfugge all’Iva: devono essere assoggettate all’imposta le somme che la società distaccante percepisce a titolo di rimborso dei costi dei dipendenti ‘comandati’ a prestare temporaneamente servizio presso una struttura della PA. Il quesito era stato posto da un Commissario di Governo che prospettava l’inapplicabilità all’istituto del ‘comando’ della disciplina Iva prevista per i prestiti o distacchi di personale, come novellata con effetto dal 1°gennaio 2025 dall’art. 16-ter del Dl 131/2024, aggiunto dalla legge di conversione n. 166/2024, che, a seguito della sentenza della Corte di giustizia Ue dell’11 marzo 2020, ha abrogato il previgente regime di esclusione del tributo.
Fisco, 1 su 4 dal commercialista
L’ultimo rapporto Annual Report on Taxation 2026 della Commissione europea dice che un contribuente italiano su quattro (25%) affida la dichiarazione dei redditi a un professionista, contro una media europea ferma all’8%. Parallelamente, poco più del 30% degli italiani giudica semplice compilare la propria dichiarazione fiscale, mentre nell’Unione europea la quota sale al 52%. Al contrario, il 29% lo considera difficile, rispetto al 22% registrato mediamente nell’Unione. Il risultato è una maggiore dipendenza dall’assistenza professionale, che in Italia raggiunge il 25%, contro appena l’8% della media europea. La fotografia arriva proprio quando l’Italia ha completato uno dei più importanti programmi di modernizzazione dell’amministrazione fiscale. Nel 2025, infatti, è stato raggiunto il traguardo finale previsto dalla riforma ovvero la riduzione del 10% della propensione ad evadere.
Agenti contabili in corto circuito
Con la deliberazione n. 76/2026/PAR la Corte dei conti dell’Emilia Romagna ha chiarito che Poste Italiane non deve essere nominata agente contabile né presentare un conto di gestione autonomo, poiché svolge solo un ruolo di intermediario tecnico senza poteri di gestione delle somme. Diversamente, la Corte dei conti del Veneto conferma che anche i pagamenti elettronici configurano maneggio di denaro pubblico, imponendo l’obbligo del conto giudiziale anche se gli incassi confluiscono direttamente al tesoriere. Questo contrasto interpretativo evidenzia la necessità di un intervento normativo. Più in generale, emerge l’esigenza di semplificare la disciplina dei conti giudiziali, oggi ritenuta eccessivamente complessa e gravosa.
Il bonus c’è, contabilizzato o no
Il credito d’imposta ZES e per gli investimenti nel Mezzogiorno non dovrebbe essere considerato inesistente solo perché un bene è classificato in una determinata voce di bilancio secondo l’OIC 16. La normativa agevolativa individua infatti i beni ammissibili in base alla loro funzione e strumentalità rispetto all’investimento, senza richiamare i criteri contabili. Pertanto, un’eventuale errata classificazione può al massimo comportare la non spettanza del beneficio, ma non l’inesistenza del credito, con le più gravi conseguenze sanzionatorie. Anche il Mef ha chiarito che l’inesistenza può essere contestata solo in assenza dei requisiti previsti dalla norma primaria. Resta comunque necessario che i beni siano effettivamente strumentali ed essenziali all’attività d’impresa.
Novità Fiscali
Indici sintetici di affidabilità fiscale - periodo d’imposta 2025
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 4/E del 6 luglio 2026, fornisce le istruzioni operative agli Uffici per garantire l’uniformità di azione in merito alle novità portate dal decreto ISA.
Ogni anno, infatti, gli Indici sintetici di affidabilità fiscale sono oggetto di aggiornamento per garantire la capacità dello strumento di cogliere l’evoluzione dei diversi comparti economici ai quali gli stessi si riferiscono.
Per il periodo d’imposta 2025, sono stati revisionati per intero 85 indici e si è provveduto all’aggiornamento di tutti i 173 ISA in vigore, per consentirne una più aderente applicazione al periodo d’imposta 2025, anche alla luce delle tensioni geopolitiche verificatesi.
Per l’anno d’imposta 2025, non essendo intervenute significative novità sulle modalità di effettuazione degli adempimenti correlati all’applicazione degli ISA, non sono cambiate le modalità di effettuazione degli stessi. Dunque, i contribuenti potranno continuare a fare affidamento su uno strumento la cui struttura risulta solida e consolidata.
Infatti, per i modelli ISA 2026 trova conferma la struttura adottata dal primo anno di applicazione, in base alla quale sono previste:
- Istruzioni Parte generale;
- istruzioni comuni per i quadri A – Personale, F – Dati contabili impresa e H – Dati contabili lavoro autonomo,
utili per la compilazione di tutti gli ISA.
Talune modifiche sono state apportate nel Frontespizio e nel quadro C di alcuni modelli ISA, nonché nei quadri contabili. Nel Frontespizio sono state eliminate le informazioni relative alla condizione di pensionato e/o di lavoratore dipendente. Analoghe considerazioni valgono per l’informazione, presente nel quadro C di alcuni ISA, relativa all’esercizio dell’attività in forma cooperativa, sia a mutualità prevalente, che in altra cooperativa.
Sono state eliminate dalle istruzioni parte generale degli ISA e alle istruzioni dei modelli Redditi 2026, relativi al periodo d’imposta 2025, le cause di esclusione richiamate nelle istruzioni dei modelli di dichiarazione dei redditi dello scorso anno. Ci riferiamo alle cause di esclusione individuate dai codici 8, 9 e 10.
Società tra professionisti e società tra avvocati
Le società tra professionisti (STP) e le società tra avvocati (STA) che, nel periodo d’imposta 2025, hanno dichiarato redditi d’impresa derivanti dall’esercizio in via prevalente di una delle seguenti attività economiche: attività di ingegneria, di commercialista, di esperto contabile, di consulente del lavoro, architetto, veterinario, archeologo e addetto ad attività legali e giuridiche, come per lo scorso anno, sono tenute alla compilazione del modello afferente alla specifica attività economica.
Pertanto, anche per il periodo d’imposta 2025 è stato mantenuto negli ISA il quadro E con le informazioni relative alla ‘Modalità organizzativa’ e alla ‘Ripartizione dei ricavi’ per monitorare lo svolgimento delle relative attività sotto forma di STP o STA.
L’applicazione degli ISA e il rinnovo del Concordato preventivo biennale
I contribuenti che hanno aderito alla proposta di Concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2024-2025 e che intendono rinnovare l’adesione per il biennio 2026-2027, dovranno comunicare, attraverso la presentazione del modello ISA per il periodo d’imposta 2025, i dati relativi a tale annualità che unitamente all’esito dell’applicazione degli ISA stessi, saranno utilizzati ai fini dell’elaborazione della nuova proposta di Concordato per i periodi d’imposta 2026 e 2027.
La Semplificazione
Prosegue l’attività finalizzata a rendere disponibile ai contribuenti e ai loro intermediari adempimenti dichiarativi improntati ad una maggiore semplificazione. Tale processo opera anche attraverso un’attività di progressiva:
- riduzione/eliminazione dell’utilizzo ai fini degli ISA di dati già contenuti in altri quadri dei modelli di dichiarazione;
- messa in disponibilità agli operatori economici, nell’area riservata del sito internet istituzionale, di dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate che risultino utili per l’adempimento correlato agli ISA.
Sempre in merito al periodo d’imposta 2025, con riferimento agli ISA, sono state eliminate:
- la condizione di ‘Pensionato’ da 135 ISA;
- la condizione di ‘Lavoratore dipendente’ da 28 ISA;
- l’esercizio dell’attività in forma di ‘Cooperativa’ da 50 ISA.
Società mutualistiche e consortili
Le società cooperative, le società consortili e i consorzi che operano esclusivamente a favore dei propri soci, associati o utenti sono esclusi dall’applicazione degli ISA, purché non svolgano attività nei confronti di terzi e non operino secondo le ordinarie regole di mercato.
Se, invece, tali soggetti effettuano operazioni anche nei confronti di terzi, sia pure in misura limitata o occasionale, perdono il requisito dell’esclusività e sono tenuti ad applicare gli ISA.
In questo caso, però, il punteggio di affidabilità fiscale viene calcolato considerando soltanto i componenti positivi e negativi di reddito derivanti dalle operazioni con i terzi. Di conseguenza, il risultato potrebbe non rappresentare fedelmente l’intera attività svolta, poiché non tiene conto della parte mutualistica.
Per questo motivo, il contribuente deve segnalare nelle ‘Note aggiuntive’ del software ISA che la natura mutualistica dell’attività può aver inciso sul punteggio ottenuto.
L’Agenzia delle Entrate, in sede di controllo, dovrà tener conto di tali indicazioni e del fatto che queste realtà non operano integralmente secondo le normali logiche di mercato. Inoltre, per alcuni ISA, come l’EG88U, è previsto uno specifico quadro in cui indicare la percentuale di attività svolta nei confronti di soggetti terzi, così da consentire una valutazione più aderente alla reale situazione economica del contribuente.
Importanza della fedeltà dichiarativa ai fini della corretta valutazione operata tramite l’applicazione degli ISA
Poiché gli ISA sono elaborati sulla base delle relazioni esistenti tra variabili economiche e variabili strutturali dichiarate dai contribuenti attraverso il modello, è evidente che la coerenza, la correttezza e la completezza dei dati trasmessi rappresentano un presupposto essenziale per il corretto funzionamento dello strumento e per l’attribuzione del punteggio complessivo di affidabilità del contribuente.
Il presupposto di una ‘fedele dichiarazione’ risulta significativo anche ai fini del Concordato preventivo biennale, affinché la proposta di concordato sia formulata in maniera corretta e coerente con la reale capacità contributiva dei contribuenti. Occorre, pertanto, che i dati forniti dagli stessi siano fedeli alle scritture contabili e aderenti alla realtà prospettata.
Scadenzario Fiscale
01 Lug 2026 (1)
1) Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro
16 Lug 2026 (83)
1) Versamento 2 rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
2) Versamento 2 rata Irpef a titolo di primo acconto 2026 e saldo 2025
3) Versamento 2 rata dell'Addizionale Regionale all'Irpef
4) Versamento 2 rata dell'Addizionale Comunale all'IRPEF a titolo di primo acconto 2026 e saldo 2025
5) Soggetti IRES: versamento 2 rata della c.d. Tassa Etica
6) Soggetti IRPEF: versamento della 2 rata della c.d. Tassa Etica
7) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento quota canone Rai trattenuta ai pensionati
8) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento quota canone Rai trattenuta ai pensionati
9) Versamento imposta sugli intrattenimenti
10) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari
11) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti
12) Tobin Tax: versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, ai valori mobiliari e agli strumenti finanziari derivati
13) Versamento 2 rata dell'IVAFE a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026
14) Versamento 2 rata "cedolare secca" a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026
15) Versamento 2 rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026 sui compensi per lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti
16) Versamento 2 rata dell'IVIE a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026
17) Versamento 2 rata dell'IVIE a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026
18) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale
19) Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IVA: versamento 2 rata del saldo IVA 2025
20) Versamento 2 rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
21) Versamento da parte dei creditori pignoratizi
22) Versamento 2 rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
23) Versamento 2 rata Irpef a titolo di primo acconto 2026 e saldo 2025
24) Versamento 2 rata Irap a titolo di primo acconto 2026 e saldo 2025
25) Versamento 2 rata dell'Addizionale Regionale all'Irpef
26) Versamento 2 rata del saldo IVA 2025
27) Regime forfetario agevolato: versamento 2 rata imposta sostitutiva
28) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità: versamento 2 rata del primo acconto 2026 e del saldo 2025 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali
29) Soggetti Ires: versamento 2 rata a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026 dell'Ires
30) Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IRAP: versamento 2 rata dell'Irap a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026
31) Soggetti IRES: versamento 2 rata della c.d. Tassa Etica
32) Soggetti IRPEF: versamento della 2 rata della c.d. Tassa Etica
33) Società "di comodo": versamento 2 rata della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires
34) Versamento 2 rata "cedolare secca" a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026
35) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
36) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
37) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
38) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
39) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
40) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
41) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
42) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
43) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
44) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
45) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
46) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
47) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
48) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
49) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
50) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
51) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
52) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
53) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
54) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
55) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
56) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
57) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
58) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
59) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
60) Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017
61) Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
62) Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
63) Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop: liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente
64) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: liquidazione e versamento Iva mese precedente
65) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
66) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: versamento rata saldo IVA 2025
67) Soggetti che hanno affidato a terzi la contabilità: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al secondo mese precedente
68) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
69) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
70) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
71) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale
72) Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IVA: versamento 2 rata del saldo IVA 2025
73) Versamento 2 rata del saldo IVA 2025
74) Soggetti Ires: versamento 2 rata a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026 dell'Ires
75) Società "di comodo": versamento 2 rata della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires
76) Versamento 2 rata Irap a titolo di primo acconto 2026 e saldo 2025
77) Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IRAP: versamento 2 rata dell'Irap a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026
78) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
79) Versamento 2 rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026 sui compensi per lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti
80) Versamento 2 rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
81) Regime forfetario agevolato: versamento 2 rata imposta sostitutiva
82) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità: versamento 2 rata del primo acconto 2026 e del saldo 2025 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali
83)
20 Lug 2026 (23)
1) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
2) IRPEF: versamento primo acconto 2026 e saldo 2025
3) Addizionale Comunale all'IRPEF: versamento primo acconto 2026 e saldo 2025
4) Soggetti IRES: versamento della c.d. Tassa Etica
5) Soggetti IRPEF: versamento della c.d. Tassa Etica
6) Addizionale Regionale all'IRPEF: versamento
7) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
8) Versamento da parte dei creditori pignoratizi
9) IVIE: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026
10) IVIE: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026
11) IVAFE: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026
12) CEDOLARE SECCA: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026
13) Adeguamento alle risultanze degli "Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale" (ISA): versamento in unica soluzione o come 1 rata
14) IVA: versamento del saldo 2025
15) Soggetti Ires: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026 dell'Ires
16) Soggetti Ires: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026 dell'Ires
17) Società "di comodo": versamento della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires
18) IRAP: versamento primo acconto 2026 e saldo 2025
19) Versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
20) Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti di beni o aziende a favore dei CAF
21) Noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto: versamento imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali
22) Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026
23) Regime forfetario agevolato: versamento imposta sostitutiva
30 Lug 2026 (23)
1) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
2) IRPEF: versamento primo acconto 2026 e saldo 2025
3) Addizionale Regionale all'IRPEF: versamento
4) Addizionale Comunale all'IRPEF: versamento primo acconto 2026 e saldo 2025
5) Soggetti IRES: versamento della c.d. Tassa Etica
6) Soggetti IRPEF: versamento della c.d. Tassa Etica
7) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
8) Versamento da parte dei creditori pignoratizi
9) IVIE: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026
10) IVIE: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026
11) CEDOLARE SECCA: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026
12) IVA: versamento del saldo 2025
13) Soggetti Ires: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026 dell'Ires
14) Società "di comodo": versamento della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires
15) IRAP: versamento primo acconto 2026 e saldo 2025
16) Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia: versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
17) Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti di beni o aziende a favore dei CAF
18) Versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
19) Noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto: versamento imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali
20) Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026
21) Regime forfetario agevolato: versamento imposta sostitutiva
22) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità: versamento del primo acconto 2026 e del saldo 2025 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali
23) Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno: versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
31 Lug 2026 (5)
1) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
2) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
3) Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro
4) Collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico (POS) e gli strumenti di certificazione dei corrispettivi (registratore telematico-RT).
5) Rimborsi Iva trimestrali: presentazione modello IVA TR
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Competenza, trasparenza, legalità e centralità della Clientela sono i valori primari perseguiti dallo Studio.
Lo studio, anche utilizzando tutti i più moderni strumenti telematici, opera perseguendo il risultato migliore per la Clientela, offrendo un servizio di qualità, rispettando i tempi, la privacy e la deontologia professionale. Lo staff è continuamente aggiornato sulle ultime novità del settore proprio al fine di garantire al meglio i servizi.
Abbiamo una consolidata esperienza nella consulenza e assistenza societaria e tributaria, settore in cui operiamo dal 1984. La professionalità è messa al servizio del Cliente per cercare di soddisfare ogni sua esigenza. Le attività dello studio sono svolte sia direttamente che tramite terzi professionisti, specializzati e di assoluta fiducia, si è pertanto in grado di offrire alla Clientela una consulenza aziendale / privatistica di tipo globale, anche in materia legale – notarile – tecnica.
I professionisti dello studio e la società di servizi sono regolarmente assicurati.
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