Studio Mirabile Baccarani
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Rassegna Fiscale
Piano casa, spinta all’edilizia sociale e 60 mila alloggi popolari ristrutturati
Via libera della Camera (con il voto di fiducia) al Piano Casa del Governo che ora passa al Senato per il via libera definitivo. Il provvedimento punta a riequilibrare l’edilizia pubblica residenziale e alla costruzione, attraverso i privati, di nuovi alloggi a canone calmierato per le famiglie in difficoltà. L’obiettivo è quello di recuperare immediatamente 60 mila immobili pubblici inagibili e costruire centomila nuove abitazioni entro dieci anni, con uno stanziamento fino a 10 miliardi di euro. Al momento a disposizione ci sono poco più di un miliardo ma presto dovrebbero arrivare 1,2 miliardi del Pnrr e quasi 5 miliardi dei Comuni per la rigenerazione urbana. Intanto c’è un fondo da 570 milioni, che potrà essere integrato dal Fondo Sociale sul Clima, per il recupero immediato di 60 mila alloggi pubblici.
Dalle frodi Iva ai falsi crediti: 1 milione di interventi
Molte storie giudiziarie evidenziano come grandi attenzioni sono rivolte agli illeciti economici nei cassetti fiscali, nelle compensazioni, e nei contributi pubblici. È il terreno su cui la Guardia di Finanza misura oggi il proprio bilancio: un milione di interventi e circa 100 mila indagini negli ultimi 17 mesi. Proprio all’interno di questo perimetro le Fiamme gialle celebrano a Foggia il 252° anniversario di fondazione. Denunciate oltre 20 mila persone per reati fiscali, sequestrati 4,7 miliardi di euro e bloccati 2,4 miliardi di crediti fiscali inesistenti. Sul fronte della spesa pubblica sono stati eseguiti 45,700 controlli, con frode accertate per oltre 1,6 miliardi e danni seriali superiori a 3,1 miliardi di euro. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Scovati 8.300 evasori totali’ – pag. 30 e ‘Blitz contro le frodi Iva da partite Iva’ – pag. 31)
De Gennaro: ‘Priorità alla tutela della spesa Sequestrati 10 miliardi di finti bonus edilizi’
Il comandante generale della Guardia di Finanza Andrea De Gennaro, resterà in carica 6 mesi in più per ragioni legate al contesto internazionale e ha scelto Foggia per celebrare il 252° anniversario del Corpo. Linea dura contro il caporalato e il lavoro nero, con oltre 26 mila controlli e 47 mila lavoratori irregolari scovati dal 2025. Sul Superbonus e i bonus edilizi, dal 2021 sono stati sequestrati crediti fittizi per circa 10 miliardi di euro e segnalati 4,2 miliardi di crediti sospetti. Sul fronte Pnrr e spesa pubblica, negli ultimi 17 anni la Guardia di Finanza, ha effettuato oltre 45 mila controlli, scovando frodi per 17 mesi. Fari accesi anche su evasione fiscale, uso improprio del regime forfettario e riciclaggio. Cresce la lotta alla criminalità finanziaria digitale.
Sui pacchi low cost rischio cortocircuito fra dazi e fee
Lo scorso 22 giugno il Consiglio dei ministri ha deciso di rinviare al 1°ottobre il contributo di due euro sui pacchi da Paesi terzi, di valore non superiore a 150 euro. Entra, invece, in vigore il prossimo 1°luglio il dazio europeo di 3 euro sulle stesse spedizioni. All’orizzonte si profila anche una terza fee di matrice europea che rischia di fare il paio con quella di Roma. La guida della Commissione europea (DG Taxud, 8 giugno 2026) anticipa che entro il prossimo autunno verrà introdotta una Union handling fee, anch’essa finalizzata a coprire i costi di gestione doganale dei piccoli invii. Stessa ratio, stesso presupposto e stesso periodo del contributo italiano. Se entrambe le misure entrassero in vigore senza coordinamento esplicito su ogni singola spedizione graverebbero 3 prelievi sovrapposti: il dazio Ue da 3 euro; il contributo italiano da 2 euro; la fee europea.
E-commerce, dal 1° luglio no all’esenzione doganale sulle spedizioni extra Ue
Dal prossimo 1°luglio viene meno l’esenzione daziaria per i pacchi di e-commerce di provenienza extra-Ue. La base giuridica è costituita dal Regolamento europeo 2026/382 del Consiglio dell’11 febbraio 2026 che ha soppresso la storica franchigia. La guida operativa della DG Taxud dell’8 giugno ne chiarisce in dettaglio l’applicazione pratica, chiarendo ambito, soggetti obbligati e principali caratteristiche di esclusione. Il punto più controverso riguarda la base di calcolo. Il prelievo si applica per articolo e non per spedizione. L’articolo corrisponde alla voce di classificazione doganale: prodotti identici contano come uno: prodotti di categorie differenti moltiplicano il dazio. Soggetto obbligato al dazio non è il consumatore, anche se sarà lui a pagarlo ma il dichiarante ovvero il venditore iscritto al regime Ioss. In pratica, però, il costo tenderà ad essere incorporato nel prezzo di vendita, gravando sul consumatore finale.
Fattura sbagliata del cliente, risponde il commercialista
Al professionista spetta il compito di controllare e verificare i documenti ricevuti. La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 21061/2026, ha affermato che la diligenza del commercialista non si esaurisce nella mera registrazione e contabilizzazione dei dati forniti dal cliente, ma impone un dovere ampio di controllo e verifica della documentazione ricevuta dal cliente. Tale dovere è funzionale a intercettare e segnalare eventuali anomalie o errori, quali ad esempio, quelli presenti nella fatturazione attiva, anche se quest’ultima è curata direttamente dal cliente stesso. Nel caso analizzato dai giudici di legittimità una notaia aveva avanzato richiesta di risarcimento danni al proprio commercialista che l’aveva assistita in via continuativa per gli adempimenti fiscali.
Patrimonio incrementale Onlus, cruciale la data iniziale
Con la nota 9981, pubblicata ieri, il ministero del Lavoro informa di aver pubblicato le linee guida sulla devoluzione del patrimonio nel Terzo settore. Il documento è utile per assicurare l’uniforme applicazione della normativa da parte degli Uffici del Runts. In caso di scioglimento o estinzione, l’intero importo residuo deve essere trasferito agli altri ETS, previo parere favorevole del Runts. Se un ente esce dal Runts ma continua come ente ordinario, deve devolvere solo il patrimonio incrementale maturato durante il periodo di iscrizione. Per Onlus, Odv e Aps la data di riferimento del patrimonio iniziale coincide con l’iscrizione ai registri precedenti, non ai Runts. Il calcolo del patrimonio incrementale richiede di escludere rivalutazioni e altri aumenti di valore non legati all’attività dell’ente.
La rottamazione si mette in moto
Una nota dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione di ieri informa che entro il 30 giugno arriveranno le comunicazioni con l’indicazione delle somme dovute in base all’adesione alla rottamazione quinquies. Disponibili anche le informazioni per richiedere l’attivazione dell’addebito diretto delle rate sul conto corrente. La comunicazione è disponibile sull’area riservata del sito ufficiale ma è anche inviata, anche con lettera raccomandata o tramite Pec, a seconda del domicilio indicato, al richiedente. La stessa comunicazione fornisce l’esito di accettazione o di rigetto della domanda, un prospetto di sintesi con i carichi inseriti, gli importi da pagare ai fini della definizione agevolata e le scadenze delle rate. Alla stessa sono allegati i moduli di pagamento relativamente alle prime 10 rate del piano definito. Per gli importi ripartiti in più rate (oltre 10), gli ulteriori moduli saranno a breve disponibili.
Pubblicità, incassa il Comune
Con la sentenza n. 4614 dello scorso 8 giugno il Consiglio di Stato ha chiarito che il canone per l’esposizione pubblicitaria spetta al Comune anche se l’impianto è installato su strada provinciale. I giudici di Piazza Capo di Ferro muovono dalla sentenza delle S.U. della cassazione n. 12225/2026, che ha riconosciuto la natura tributaria del canone di concessione, autorizzazione, o esposizione pubblicitaria, per esaminare la disciplina del regolamento comunale impugnato. La decisione si concentra sulla presunta illegittimità del canone per impianti pubblicitari installati su strade e/o aree demaniali non di proprietà comunale precisando che ‘la componente pubblicitaria del canone unico patrimoniale va corrisposta al Comune anche se l’impianto è installato su strada provinciale’.
Finanza, riordinate le sanzioni
La riforma del TUF riorganizza il sistema sanzionatorio di Bankitalia e Consob, concentrando le sanzioni sulle violazioni realmente rilevanti. Vengono rafforzate le garanzie difensive, con termini certi per le contestazioni, accesso agli atti, contraddittorio e separazione tra istruttoria e decisione. I ricorsi contro le sanzioni TUF saranno attribuiti in via esclusiva al Tar di Milano, senza sospensione automatica degli effetti del provvedimento. Introdotto il principio del favor rei, il cumulo giuridico delle violazioni e un maggior coordinamento tra Consob e Banca d’Italia. La riforma entrerà in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione, mentre le principali novità procedurali scatteranno dopo 9 mesi.
Novità Fiscali
Tassazione sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali dei premi di produttività e delle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili - Novità della manovra 2026
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 22/E del 9 giugno 2026, fornisce chiarimenti in merito alle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2026 in materia di tassazione sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali, riguardanti i premi di produttività e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato negli anni 2026 e 2027.
La risoluzione fa un excursus sulla tassazione agevolata in parola, evidenziando che è stata introdotta dalla legge di stabilità 2016. Originariamente era prevista nella misura del 10%, ai premi di produttività del settore privato e alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili dell’impresa da parte dei lavoratori, entro l’importo, inizialmente, di 2 mila euro lordi, elevabile a 2.500 euro per le aziende che prevedono il coinvolgimento dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro. Negli anni, limiti e aliquota sono stati ritoccati per rafforzare l’incentivo.
La stessa legge di stabilità del 2016 ha attribuito al dipendente la possibilità di scegliere se ottenere il premio in denaro o in natura (ovvero in benefit aziendali). Questi ultimi, se rientrano nelle categorie previste dall’articolo 51 del Tuir, non concorrono a formare reddito imponibile entro certi limiti, rendendo particolarmente conveniente la loro scelta.
Il legislatore, con la legge di Bilancio 2026, è intervenuto sui premi di produttività introducendo due modifiche. Ha previsto che ai premi di produttività e alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili, erogati negli anni 2026 e 2027, l’imposta è applicabile con l’aliquota ridotta all’1%, elevando il tetto massimo di imponibile da 3 mila a 5 mila euro.
Sul punto sono stati sollevati dubbi interpretativi in merito alla possibilità di consentire al lavoratore di optare per la sostituzione del premio in una delle forme di benefit aziendale di cui all’articolo 51 del Tuir, entro il nuovo limite di 5 mila euro.
Questo in quanto la manovra 2026, nel modificare l’aliquota d’imposta sostitutiva e il limite annuo di imponibile ammesso al regime di tassazione sostitutiva, fa riferimento solo al comma 182 della legge di stabilità 2016.
La risoluzione chiarisce che il comma 184 che consente la scelta tra premio in denaro o in natura, non è una disposizione autonoma, ma richiama la disciplina dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività e sulle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili.
Pertanto, deve ritenersi che, anche nel caso in cui il lavoratore opti per l’erogazione del premio in forma di benefit aziendale, trova applicazione il nuovo limite di imponibile di 5 mila euro previsto dalla legge di Bilancio 2026.
Come anticipato, quindi, per gli anni 2026 e 2027, il lavoratore potrà ricevere fino a 5 mila euro in denaro, beneficiando dell’imposta sostitutiva ridotta all’1%, oppure potrà decidere di convertire la stessa somma (anche in parte) in benefit aziendali.
Rilevanza catastale degli interventi di cui all’art. 119 Dl n. 34/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020
L’Agenzia delle Entrate dedica la risoluzione n. 21/E del 5 giugno 2026, alle richieste di chiarimenti formulate in merito ai criteri per l’individuazione delle tipologie di interventi edilizi che assumono rilevanza e per i quali sorge l’obbligo di aggiornamento catastale.
Le richieste di chiarimenti sono correlate alle lettere di compliance trasmesse dall’Agenzia in caso di mancata presentazione, da parte dei soggetti obbligati, degli atti di aggiornamento catastale per gli immobili interessati da lavori agevolati con il Superbonus.
I dubbi espressi e formulati alla Direzione centrale attengono alle variazioni catastali derivanti da interventi che modificano le caratteristiche costruttive ed impiantistiche delle unità immobiliari, dei fabbricati e delle aree a seguito dei quali le medesime unità sono suscettibili di un incremento di redditività.
Ambito di riferimento
La risoluzione chiarisce innanzitutto che i chiarimenti forniti nel presente documenti si applicano a tutti gli interventi edilizi, non solo a quelli relativi al Superbonus.
In merito agli adempimenti di natura catastale è bene ricordare che è obbligatorio dichiarare al Catasto tutte le variazioni nello stato degli immobili che incidono sugli elementi e le caratteristiche rilevanti ai fini della valutazione della categoria, della classe e della consistenza. Ciò si verifica in presenza di variazioni della destinazione d’uso, della consistenza, della conformazione e della sagoma dell’unità immobiliare, nonché delle caratteristiche costruttive, impiantistiche, tipologiche o distributive.
Il sistema estimativo del Catasto dei fabbricati si fonda su un modello di tipo comparativo, nel quale il classamento costituisce una valutazione tecnica del livello di redditività ordinaria dell’unità immobiliare, effettuata mediante confronto con altre unità presenti nel medesimo contesto territoriale, aventi caratteristiche simili.
In quest’ottica, dunque, l’eventuale incremento di redditività dell’unità immobiliare, derivante dagli interventi edilizi effettuati come, ad esempio, l’installazione di ascensori, comporta l’attribuzione del classamento che, per comparazione, corrisponde a quello di altre unità immobiliari già censite, aventi caratteristiche simili, ubicate nel contesto territoriale di riferimento.
Interventi concernenti la dotazione impiantistica
I maggiori dubbi interpretativi, oggetto delle richieste inviate all’Agenzia delle Entrate, hanno riguardato la rilevanza catastale degli interventi di ampliamento della dotazione impiantistica, anche tramite impianti tecnologici a servizio comune di più unità immobiliari.
Per l’eventuale aggiornamento catastale conseguente ad interventi sulla dotazione impiantistica, l’Agenzia indica come criterio operativo di ausilio l’iter logico esplicitato dalla circolare n. 36/E/2013, avente ad oggetto ‘Impianti fotovoltaici – Profili catastali ed aspetti fiscali’, precisando che i contenuti possono valere in linea di principio anche per altri tipi di ampliamento degli impianti. In particolare, rileva la configurazione del sistema delle tariffe d’estimo vigenti, in cui le classi catastali costituiscono una scala di graduazione della redditività ordinaria all’interno della medesima categoria e zona censuaria, definita attraverso livelli progressivi correlati alle caratteristiche edilizie, alle caratteristiche costruttive, alla dotazione impiantistica e alle condizioni di contesto urbano. L’incremento della redditività relativo a due classi contigue è valorizzato tramite la differenza percentuale tra le rispettive tariffe.
L’Agenzia chiarisce che non è necessario aggiornare il classamento e la rendita catastale se l’ampliamento degli impianti non comporta un aumento significativo della redditività dell’immobile, ossia in misura pari o superiore a differenze percentuali significative, in relazione al quadro di tariffa di riferimento.
Per valutarlo, si può confrontare il valore catastale dell’immobile prima e dopo l’intervento, in analogia con le modalità di calcolo per gli immobili a destinazione speciale e particolare, ossia confrontando il valore catastale ante intervento con il valore che assumerebbe ‘post’:
- il valore ‘ante’ si calcola dalla rendita catastale (pari al prodotto della rendita catastale per il pertinente moltiplicatore previsto dal decreto del Mef n. 5646 del 1991);
- il valore ‘post’ include anche il valore degli impianti aggiunti ed è ottenuto sommando al valore ‘ante’ il valore medio infracensuario degli impianti che hanno incrementato la dotazione, riportato all’epoca censuaria di riferimento 1988-89.
Il documento di prassi amministrativa riporta anche la formula in termini operativi, spiegandone nel dettaglio ogni elemento e con la precisazione che se gli impianti sono realizzati in più fasi si considera il valore complessivo dell’attuale dotazione e se gli interventi interessano più immobili, si ripartisce il valore tra le unità.
Infine l’Agenzia precisa che, in presenza di interventi ulteriori rispetto al mero ampliamento della dotazione impiantistica, è necessaria una valutazione tecnico-estimativa complessiva dell’incremento di redditività, considerato che il criterio indicato non si collega a una soglia normativa applicabile in via generalizzata, ai fini dell’esclusione dell’obbligo dichiarativo.
Indicazioni operative specifiche per la redazione degli atti di aggiornamento
Infine la risoluzione fornisce indicazioni sulle modalità di redazione delle dichiarazioni di aggiornamento prodotte mediante procedura informatica Docfa inerenti agli interventi realizzati.
Sul punto, è necessario che la relazione tecnica riporti la descrizione degli interventi eseguiti con l’elenco dei nuovi impianti installati e le relative caratteristiche principali.
Se a seguito dei lavori effettuati l’immobile dovesse assumere le caratteristiche di una categoria o di una classe catastale non presente nel quadro di tariffa vigente nella zona censuaria in cui essa è ubicata, la parte dichiarante dovrà indicare, nella relazione tecnica, la categoria e la classe proposte, presenti nel quadro di tariffa di altra zona censuaria del medesimo comune o di altro comune della medesima provincia.
L’obbligo di aggiornamento sussiste ogniqualvolta gli interventi edilizi risultino idonei a incidere sugli elementi rilevanti ai fini del classamento, con particolare riferimento alla redditività ordinaria dell’unità immobiliare. Di conseguenza, la rilevanza catastale degli interventi deve estendersi anche alle fattispecie in cui le migliorie apportate determinino un apprezzabile mutamento del livello qualitativo e funzionale dell’immobile, tale da incidere sulla relativa capacità reddituale.
In tal senso, assumono rilevanza gli interventi sulla dotazione impiantistica, suscettibili di incidere significativamente sul valore economico dell’immobile, in modo tale da comportare una rideterminazione del classamento.
Scadenzario Fiscale
01 Giu 2026 (7)
1) Superbollo: versamento
2) Versamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell'anno
3) Bollo auto: versamento
4) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
5) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
6) Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro
7) Comunicazione liquidazioni periodiche IVA effettuate nel primo trimestre solare
16 Giu 2026 (45)
1) Soggetti che corrispondono redditi di pensione : versamento quota canone Rai trattenuta ai pensionati
2) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento quota canone Rai trattenuta ai pensionati
3) Versamento imposta sugli intrattenimenti
4) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari
5) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti
6) Tobin Tax: versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, ai valori mobiliari e agli strumenti finanziari derivati
7) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale
8) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
9) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
10) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
11) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
12) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
13) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
14) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
15) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
16) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
17) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
18) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
19) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
20) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
21) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
22) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
23) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
24) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
25) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
26) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
27) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
28) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
29) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
30) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
31) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
32) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
33) Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017
34) Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
35) Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
36) Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop: liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente
37) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: liquidazione e versamento Iva mese precedente
38) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
39) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: versamento rata saldo IVA 2025
40) Soggetti che hanno affidato a terzi la contabilità: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente tenuto conto dell'Iva esigibile nel secondo mese precedente.
41) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
42) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
43) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
44) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale
45) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
30 Giu 2026 (40)
1) Dichiarazione dei redditi cartacea presentata dagli eredi
2) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
3) IRPEF: versamento primo acconto 2026 e saldo 2025
4) Addizionale Regionale all'IRPEF: versamento
5) Addizionale Comunale all'IRPEF: versamento primo acconto 2026 e saldo 2025
6) Soggetti IRES: versamento della c.d. Tassa Etica
7) Soggetti IRPEF: versamento della c.d. Tassa Etica
8) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
9) Versamento da parte dei creditori pignoratizi
10) IVIE: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026
11) IVIE: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026
12) IVAFE: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026
13) Versamento da parte dei creditori pignoratizi
14) CEDOLARE SECCA: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026
15) Sostituti c.d. "minimi": versamento ritenute su redditi di lavoro autonomo
16) Sostituti c.d. "minimi": versamento ritenute alla fonte su provvigioni
17) Sostituti c.d. "minimi": versamento ritenute alla fonte su indennità per cessazione del rapporto
18) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
19) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
20) IVA: versamento del saldo 2025
21) Soggetti Ires: versamento saldo IVA 2025
22) Soggetti Ires: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026 dell'Ires
23) Società "di comodo": versamento della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires
24) IRAP: versamento primo acconto 2026 e saldo 2025
25) Soggetti Ires: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026 dell'Irap
26) Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia: versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef
27) Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti di beni o aziende a favore dei CAF
28) Versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
29) Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026
30) Regime forfetario agevolato: versamento imposta sostitutiva
31) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità: versamento del primo acconto 2026 e del saldo 2025 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali
32) Noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto: versamento imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali
33) Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno: versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef
34) Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche: Presentazione del modello "REDDITI Persone Fisiche 2026" presso gli uffici postali in forma cartacea
35) Canone abbonamento TV: presentazione della dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo per il canone dovuto per il secondo semestre solare del 2026
36) Comuni: trasmissione delle informazioni suscettibili di utilizzo ai fini dell'accertamento
37) Comunicazione annuale dei dati relativi ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017
38) Canone abbonamento TV: presentazione della dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo per il canone dovuto per il secondo semestre solare del 2026
39) Collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico (POS) e gli strumenti di certificazione dei corrispettivi (registratore telematico-RT).
40) Canone abbonamento TV: presentazione della dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo per il canone dovuto per il secondo semestre solare del 2026
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- Assistenza nella predisposizione di atti societari, delibere societarie ed operazioni straordinarie, redazione della contrattualistica privata e societaria, consulenza in materia contrattuale.
- Consulenza e assistenza nei rapporti con gli istituti di credito del cliente;
- Consulenza in materia successoria, dichiarazioni di successione
- Amministrazioni condominiali.
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Studio Mirabile Baccarani
Ragionieri Commercialisti
Reggio Emilia: 42121 - V.le IV novembre 8