Studio Mirabile Baccarani
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Rassegna Fiscale
Transazioni fiscali senza indugi
L’Agenzia delle Entrate, nella bozza di circolare messa in pubblica consultazione l’altro ieri, fornisce tempi e modalità sulla conciliazione giudiziale con i contribuenti. Dal documento emerge che chi prima presenta la transazione erariale prevista dall’articolo 23, comma 2, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, prima riuscirà ad ottenere l’accordo con l’Amministrazione finanziaria. I chiarimenti del Fisco arrivano in un contesto in evoluzione: nel 2026 la composizione negoziata registra già 39 accordi fiscali conclusi, rispetto ai soli 3 perfezionati a fine 2025, dato che evidenzia un cambio di prospettiva culturale e un approccio più pragmatico da parte del Fisco. Sul piano procedurale, la circolare sottolinea come, nel rispetto dei principi che ispirano il procedimento di Cnc, la proposta di accordo transattivo debba essere presentata con congruo anticipo rispetto al termine di scadenza delle trattative indicato dal legislatore (180 giorni, prorogabili di ulteriori 180 giorni).
Iva, la giustizia Ue ci ripensa
Possibile dietrofront sulla retroattività della detrazione. Con la decisione del 26 marzo 2026, C-167/26 RX la Corte di giustizia Ue, ravvisando la sussistenza di ‘gravi rischi che l’unità o la coerenza del diritto dell’Ue siano compromesse’ ha deliberato la revisione della recente sentenza con la quale il Tribunale distaccandosi da una precedente pronuncia della Corte, ha stabilito che il diritto alla detrazione può essere esercitato con riferimento al periodo fiscale in cui è sorto, anche se la fattura del fornitore è stata ricevuta in un periodo successivo. Nel 2004 la Corte aveva stabilito che la detrazione spetta solo quando operazione e fattura coesistono nello stesso periodo. Il Tribunale ha invece ammesso la detrazione nel periodo di esigibilità dell’imposta, anche con fattura ricevuta dopo. Questa interpretazione ha sollevato critiche per contrasto con la precedente giurisprudenza. Negare la retroattività, per il Tribunale, violerebbe neutralità e proporzionalità dell’Iva. La Corte aveva già escluso tale violazione. La parola al riesame.
Conferimento elusivo
Una complessa operazione societaria realizzata con versamenti in conto futuro aumento di capitale a beneficio di società controllate e successivo rientro delle somme attraverso la distribuzione di poste disponibili può configurare una fattispecie elusiva. L’abuso del diritto si ricollega alla strumentalizzazione di tali atti in senso distorsivo rispetto alla loro finalità naturale. La concatenazione di eventi avvalora la circostanza che, in luogo di una patrimonializzazione di medio-lungo periodo, nella sostanza, si è di fronte ad un finanziamento suscettibile di restituzione, con la conseguente omessa tassazione dei relativi interessi. Stante l’irretroattività dell’art. 10-bis dello Statuto dei diritti del contribuente, la sterilizzazione delle condotte elusive può comunque essere operata in ragione della previgente disciplina. Le misure sanzionatorie sono applicabili e presuppongono un comportamento cosciente e volontario. Così si è espressa la Cassazione nella sentenza n. 8285 depositata lo scorso 2 aprile.
No al ricorso sul rifiuto di compensare
Non è ammissibile il ricorso tributario per il caso del rifiuto alla proposta di compensazione ex art. 28 ter del Dpr 602/1973 notificato al contribuente tra un suo credito d’imposta e un debito iscritto a ruolo. A stabilirlo è la Corte di giustizia tributaria di Chieti con la sentenza n. 27/2026. Respinto il ricorso del contribuente avverso la compensazione, da lui non accettata, di un suo debito verso l’agente della riscossione con il suo credito Irpef da lavoro dipendente. Per il contribuente i crediti dell’erario iscritti nei suoi confronti erano prescritti. L’Agenzia delle Entrate aveva obiettato che gli articoli 19 e 21 del Dlgs 546/92 non prevedevano la fattispecie oggetto del ricorso e che non erano decorsi i termini di prescrizione dei crediti vantati dall’Erario. I giudici teatini hanno dato ragione al Fisco sostenendo che non è possibile sottoporre a revisione i crediti per il tramite del rifiuto a compensare.
Cartelle esattoriali, più informazioni o il recupero è nullo
La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 8467 del 23 gennaio 2026, depositata lo scorso 4 aprile, ha affermato che la cartella di pagamento (notificata dal 1°giugno 2008) deve contenere l’indicazione del nominativo sia del responsabile del procedimento di emissione e notificazione e di chi ha fatto l’iscrizione a ruolo. I giudici della Suprema corte hanno ritenuto affetto da nullità la cartella di pagamento per il recupero della ex Ici che, invece, sia la Corte tributaria di Agrigento di primo grado che la Corte tributaria di secondo grado della Sicilia avevano ritenuto valida. La Cassazione specifica che la nullità agisce per effetto dell’articolo 36, comma 4-ter, del Dl 248/2007, in quanto detta norma, successivamente abrogata, prescriveva espressamente l’obbligo di informazione relativo a chi fosse il responsabile dell’emissione del ruolo oltre a quello di emissione e notifica della cartella.
Verifica in sede lunga ma valida
Nella sentenza n. 1749/2026, depositata lo scorso 26 gennaio, la Corte di cassazione, sezione civile tributaria, ha stabilito che la violazione del termine di permanenza presso la sede del contribuente stabilito dalla norma, mancandone una previsione legislativa specifica, non comporta l’invalidità dell’avviso di accertamento né l’inutilizzabilità delle prove raccolte. Tale termine si riferisce ai giorni di effettiva attività lavorativa svolta e non è condizionato dalla tipologia dei contribuenti. La pronuncia dei giudici di legittimità tratta, tra gli altri, il tema della violazione dei termini di permanenza presso la sede del contribuente stabilita dall’articolo 12, comma 5, della legge n. 212/2000 in una misura massima di 30 giorni.
Addizionale comunale Irpef, giochi fatti
Lo scorso 15 aprile è scaduto il termine fissato per i comuni per definire le aliquote dell’addizionale comunale all’Irpef per il 2026. I comuni possono determinare anche per il 2028 aliquote differenziate dell’addizionale comunale all’Irpef sulla base dei 4 scaglioni di reddito previgenti alle modifiche delle norme dell’Irpef. Il termine per definire la disciplina dell’addizionale comunale è stato prorogato, per i soli comuni, dall’articolo 1, comma 650, della legge di Bilancio n. 199/2025, che ha modificato l’articolo 1 della legge n. 207/2024 che aveva tracciato le linee per garantire la coerenza della disciplina dell’addizionale comunale con la nuova articolazione degli scaglioni Irpef. Il 15 aprile era dunque il termine entro il quale i comuni dovevano adottare le delibere con le quali adeguare gli scaglioni e le aliquote dell’addizionale comunale all’Irpef per i 2026, ai 3 scaglioni Irpef che sono stati stabiliti dalle modifiche della legge di Bilancio 2024.
Novità Fiscali
Istituzione dei codici tributo per il versamento delle somme dovute per il recupero dell’Ici
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 12/E del 24 marzo 2026, ha istituito i codici tributo per consentire il versamento, con modello F24, delle somme dovute per il recupero dell’Ici così come previsto dalla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 6 novembre 2018. Il Ministero dell’Economia, con il decreto del 4 febbraio scorso, ha approvato il modello di dichiarazione e fornito le istruzioni e specifiche tecniche.
I soggetti interessati devono presentare il modello, esclusivamente per via telematica, entro il 31 marzo 2026, relativamente al periodo dal 2006 al 2011.
Il versamento dell’imposta oggetto di recupero è effettuato entro 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione. Il pagamento è effettuato in favore dei Comuni ove sono ubicati gli immobili oggetto del recupero, detratti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo Ici per lo stesso periodo d’imposta.
Per importi superiori a 100.000 euro è possibile usufruire del versamento a rate in quattro quote trimestrali di pari importo.
Trovano applicazione le sanzioni previste dall’art. 16-bis del decreto legge n. 131/2024 in ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione e di versamento di importo difforme rispetto a quanto dichiarato.
L’Agenzia delle Entrate, inoltre, ha istituito i codici tributo per il versamento delle somme tramite il modello F24 “Enti pubblici” (F24EP).
Modello F24 (sezione Inps) - Soppressione delle causali contributo relative ad alcuni Enti Bilaterali
Con la risoluzione n. 11/E del 24 marzo 2026 l’Agenzia delle Entrate, su richiesta dell’Inps, ha disposto la soppressione delle seguenti causali contributo relative ad alcuni Enti Bilaterali:
- “EBPA” denominata “Ente Bilaterale per l’Artigianato”;
- “EBAG” denominata “Ente Bilaterale contrattuale Nazionale per l’Agricoltura e l’agroalimentare”;
- “ENBP” denominata “Ente nazionale Bilaterale Lavoro Impresa e Pesca”.
Scadenzario Fiscale
10 Apr 2026 (1)
1) Associazioni sportive dilettantistiche: presentazione istanza di ammissione al beneficio del cinque per mille
16 Apr 2026 (46)
1) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento quota canone TV trattenuta ai pensionati
2) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento quota canone TV trattenuta ai pensionati
3) Versamento imposta sugli intrattenimenti
4) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari
5) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti
6) Tobin Tax: versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, ai valori mobiliari e agli strumenti finanziari derivati
7) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale
8) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
9) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
10) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
11) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
12) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
13) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
14) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
15) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
16) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
17) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
18) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
19) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
20) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
21) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
22) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
23) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
24) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
25) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
26) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
27) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
28) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
29) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
30) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
31) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
32) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
33) Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017
34) Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
35) Versamento ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nel medesimo periodo
36) Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
37) Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, consolle da gioco, tablet PC e laptop: liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente
38) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: liquidazione e versamento Iva mese precedente
39) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
40) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: versamento saldo IVA 2025
41) Soggetti che hanno affidato a terzi la contabilità: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
42) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
43) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
44) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
45) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale
46) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
20 Apr 2026 (2)
1) Esercenti commercio al minuto e attività assimilate nonché agenzie di viaggio e turismo che non effettuano la liquidazione mensile ai fini Iva: Comunicazione analitica delle operazioni in contanti legate al turismo
2) Collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico (POS) e gli strumenti di certificazione dei corrispettivi (registratore telematico-RT).
30 Apr 2026 (4)
1) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
2) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
3) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: presentazione INTRA 12
4) Sostituti d'imposta: Trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle CU 2026 a.i. 2025 rilasciati ai propri sostituiti
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