Studio Mirabile Baccarani
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Rassegna Fiscale
Fisco, la corsa dei crediti: compensazioni a 53 miliardi
I dati del 2025 evidenziano un’ulteriore crescita degli importi utilizzati nel mod. F24 per abbattere il conto delle altre imposte dovute. Rispetto al 2024, l’incremento è di quasi 2,8 miliardi di euro, mentre nel confronto sul 2023 lo spread è ancora maggiore: quasi 4,3 miliardi. Ma è il dato in valore assoluto a far capire l’ordine delle grandezze in campo: oltre 53 miliardi di euro. I due maggiori azionisti sono le imposte dirette con il 55,2% e l’Iva con il 42,5%, mentre una quota residua (2,3%) fa riferimento alle entrate territoriali. La crescita delle compensazioni è legata anche alle agevolazioni edilizie erogate sotto forma di crediti d’imposta ma anche alle misure straordinarie varate per uscire dalla crisi economica prodotta dalla pandemia. La dinamica in crescita spiega il motivo per cui si sta cercando una via legislativa per delimitare il campo di utilizzo.
Lo sconto bollette nel fringe benefit: deducibili i costi
I benefici riconosciuti sotto forma di fringe benefit ai dipendenti sono un costo inerente per le imprese. Come tali possono essere dedotti nel calcolo dell’Ires e danno diritto alla detraibilità dell’Iva. Il discorso vale anche per gli sconti sul costo dell’energia elettrica assicurati ai propri dipendenti ed ex dipendenti in base al contratto collettivo di lavoro. A fornire questa interpretazione è stata la Corte di giustizia tributaria di Trento con la sentenza 354/11 di fine 2025. Questa pronuncia si inserisce in un contesto come quello attuale di grande attenzione ai fringe benefit; Governo e Parlamento hanno assicurato fino a tutto il 2027 una soglia di esenzione fiscale di 1.000 euro per tutti i dipendenti e fino a 2.000 euro per quelli con figli a carico. Il caso finito sul tavolo di giudici trentini nasce dalla contestazione dell’Agenzia delle Entrate nei confronti di un’impresa che aveva riconosciuto tramite una sua società operativa sconti sul costo dell’energia elettrica sia a dipendenti che ad ex dipendenti in pensione.
Costo dello studio associato come nelle società di persone
Dopo i chiarimenti arrivati in occasione di Telefisco si sciolgono i dubbi sulla tassazione della cessione di quote possedute in studi associati. Per il calcolo della plusvalenza, occorrerà adottare le regole che il Tuir prevede per le partecipazioni in società di persone. La riforma fiscale prevede che la cessione di una quota in uno studio associato generi una plusvalenza da assoggettare al capital gain. La plusvalenza da cessione va determinata come differenza tra il corrispettivo percepito e il costo fiscale della partecipazione. Poiché il Tuir non disciplina tale costo, l’Agenzia equipara gli studi associati alle società semplici. Trova applicazione l’art 68, comma 6: il costo aumenta per i redditi imputati al socio e diminuisce per utili distribuiti, fino a concorrenza. Il costo iniziale è dato dal prezzo di acquisto o, in caso di conferimento, dal valore fiscale netto apportato.
Sui crediti d’imposta ipotesi reddito diverso
Il vice ministro all’Economia Maurizio Leo apre a una nuova tassazione per gli acquisti dei crediti del superbonus effettuati dai professionisti e, in particolare, per gli importi da portare in deduzione. Con la riforma fiscale è stato previsto il principio di onnicomprensività per il lavoro autonomo che include tutti i componenti reddituali. Oggi, se un credito da 100 viene acquistato a 80, si deduce subito 80 e si contabilizza 100 al momento dell’utilizzo. L’Agenzia delle Entrate, con la risposta 6/E/2026, ha confermato la tassazione del differenziale per i crediti acquistati dal 2024. Questo meccanismo comporta un aggravio fiscale, poiché i crediti non sono proventi tipici dell’attività professionale. Leo prospetta un intervento normativo per tassare solo il differenziale come reddito di capitale, escludendolo dal reddito di lavoro autonomo.
Forfettari fuori dal regime per somme non dovute
Con la risposta n. 26/E pubblicata ieri l’Agenzia delle Entrate precisa che la percezione di compensi superiori a 85 mila euro comporta la fuoriuscita dal regime forfettario, anche laddove questi in parte siano ‘non spettanti’ e restituiti. Il caso analizzato riguardava una contribuente esercente l’attività di medico di medicina generale che, a partire dal 2024, aveva applicato il regime forfettario. Secondo le Entrate a rilevare ai fini della Cu e della dichiarazione dei redditi dell’anno 2024 sono i compensi percepiti nell’anno stesso mentre quanto accaduto nell’anno successivo non rileva. Dunque, nel tetto degli 85 mila euro vanno calcolati anche gli importi non spettanti e restituiti.
Affrancamento delle riserve in sospensione ravvedibile
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’istanza di interpello n. 27 di ieri, ha chiarito che l’affrancamento delle riserve in sospensione d’imposta decorre dal 31 dicembre 2024 ma si materializza in dichiarazione, motivo per cui l’importo pagato a giugno 2025 può essere rivisto successivamente con un ravvedimento e sfruttando la dichiarazione tardiva. Gli utili sono tassati in capo ai soci perché la trasparenza fiscale decorre dal 1°gennaio 2025. L’istante intende affrancare una riserva in sospensione d’imposta generatasi a seguito di rivalutazione effettuata ex art. 15 Dl 185/08. E ritiene che la decorrenza debba considerarsi fissata al 1°gennaio 2025. Di parere diverso le Entrate. Infatti, l’efficacia dell’affrancamento riguarda il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024.
Ravvedimento speciale, rate in scadenza con interessi all’1,6%
Con la Faq pubblicata sul proprio sito lo scorso 5 febbraio, l’Agenzia delle Entrate intende mettere ordine tra calendario e versamenti, rispondendo in questo modo ad una serie di quesiti riguardanti sia il ravvedimento sugli anni pregressi collegato al concordato 2024-2025 si l’analoga iniziativa che, entro il 15 marzo prossimo, possono opzionare i soggetti che hanno validamente aderito al Cpb 2025-2026. L’Amministrazione finanziaria ha chiarito che dallo scorso 1°gennaio, anche le rate del ‘vecchio’ ravvedimento vanno calcolate applicando il tasso legale dell’1,6%. Le scadenze mensili delle rate vanno osservate entro la fine di ciascun mese a partire dal 31 marzo 2025, con possibilità di ‘saltare’ i primi mesi se a tale data erano già state versate più rate.
Elezione commercialisti, depositata al ministero la lista di de Nuccio
Elezioni commercialisti. Ieri, al ministero della Giustizia è stata depositata la lista guidata dal presidente uscente Elbano de Nuccio. Il suo programma si focalizza sulla concretezza: traguardi raggiunti e da raggiungere, obiettivi ambiziosi, responsabilità di governo. A sfidare de Nuccio sarà Claudio Siciliotti, che ricoprì la carica di presidente Cndcec nel quadriennio 2008–2012. Siciliotti ha sostituito Mario Civetta, già presidente dell’Ordine di Roma. La sua intenzione: riportare al centro ‘il valore del dialogo e garantire che il Cndcec sia la casa di tutti e non solo di chi si allinea’.
Vendita oro, dati alle Entrate
Con la risposta a interpello n. 28 di ieri l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che anche gli intermediari che operano nel credito su pegno hanno l’obbligo di comunicare all’Anagrafe tributaria le vendite di oro da investimento effettuate nell’ambito dell’attività professionale. L’Amministrazione finanziaria precisa che tali operazioni rientrano tra i ‘servizi offerti continuativamente al cliente’ e devono quindi essere trasmesse, anche se il soggetto non è iscritto al registro degli operatori professionali in oro. Il caso analizzato riguarda una società iscritta all’albo degli intermediari e autorizzata esclusivamente all’esercizio del credito su pegno.
Airbnb non rettifica le Cu
Il colosso degli affitti, Airbnb, non fa dietrofront sui documenti già trasmessi alle Entrate con una errata intestazione. Non è disponibile a modificare i dati delle CU 2025 per i redditi 2024 se l’errore è imputabile al locatore. L’errore di intestazione è dovuto al fatto che le CU sono state emesse nei confronti del soggetto ‘iscritto’ al portale, mentre invece dovevano essere intestate all’effettivo percettore dei redditi, titolare delle autorizzazioni amministrative ad ospitare. In questi casi l’errore non è imputabile all’operato dell’online travel agency ma ai suoi utenti, in questo caso contribuenti persone fisiche, rei di aver iscritto sui portali non il soggetto percettore del reddito ma un diverso soggetto, in moltissimi casi colui che opera materialmente sul sito inserendo gli annunci e/o gestendo le prenotazioni. Questa difformità dei dati fiscali può anche essere intenzionale, con percipienti di comodo.
Imprese in rete, fisco soft
Sta per tagliare il traguardo il disegno di legge annuale sulle Pmi. Una delle novità contenute è la detassazione fino a 1 milione di euro l’anno degli utili d’esercizio maturati dalle imprese in rete destinati al fondo patrimoniale comune per la realizzazione degli investimenti. In pratica, dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2028, gli utili d’esercizio destinati dalle imprese in rete al fondo patrimoniale comune per la realizzazione entro l’esercizio successivo degli investimenti previsti dal programma comune, potranno essere in sospensione d’imposta e accantonati ad apposita riserva in bilancio. Tali utili detassati invece concorreranno alla formazione del reddito d’esercizio in cui la riserva venga utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio ovvero nell’esercizio in cui venga meno l’adesione al contratto di rete.
Novità Fiscali
Istituzione dei codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva sui compensi per il trattamento economico accessorio erogati al personale non dirigenziale delle PA
La manovra 2026 ha previsto per il corrente anno che i compensi per il trattamento economico accessorio, comprensivi delle indennità di natura fissa e continuativa, erogati al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche, compreso il personale non dirigenziale in regime di diritto pubblico, sono assoggettati, salvo rinuncia espressa del prestatore di lavoro, a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15%.
Per consentire ai sostituti d’imposta il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva in parola, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 4/E del 29 gennaio 2026, ha istituito una serie di codici tributo che sono esposti nella sezione ‘Erario’, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna ‘Importi a debito versati’.
Per consentire ai sostituti d’imposta il versamento, tramite modello ‘F24 enti pubblici’ (F24 EP), dell’imposta sostitutiva in argomento, l’Agenzia ha istituito i seguenti codici tributo: ‘179E’, ‘180E’ e ‘181E’. I suddetti codici tributo sono esposti nella sezione ‘Erario’, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna ‘importi a debito versati’.
Istituzione dei codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato
La legge di Bilancio 2026 ha previsto che gli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti nell’anno in corso, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1°gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, sono assoggettati, salvo rinuncia espressa del prestatore di lavoro, a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%.
L’imposta in parola si applica soltanto ai lavoratori del settore privato con un reddito di lavoro dipendente, nell’anno 2025, non superiore a 33 mila euro.
Per consentire ai sostituti d’imposta il versamento, tramite il modello F24, della citata imposta sostitutiva l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 3/E del 29 gennaio 2026, ha istituito una serie di codici tributo esposti nella sezione ‘Erario’, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna ‘Importi a debito versati’.
Istituzione dei codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva sulle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, lavoro festivo, nonché per indennità di turno
La legge di Bilancio 2026 ha previsto, per l’anno in corso, che le somme corrisposte ai lavoratori dipendenti del settore privato a titolo di maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo e nei giorni di riposo settimanale, nonché di indennità di turno e ulteriori emolumenti riconosciuti al lavoro a turno, siano assoggettate a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15%.
Per consentire ai sostituti d’imposta il versamento, tramite il modello F24, dell’imposta sostitutiva in parola, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 2/E del 29 gennaio 2026, ha istituito una serie di codici tributo che sono esposti nella sezione ‘Erario’, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna ‘Importi a debito versati’.
Scadenzario Fiscale
02 Feb 2026 (20)
1) Versamento somme non trattenute dai sostituti di imposta a seguito della presentazione del modello 730/2025
2) Versamento somme non trattenute dai sostituti di imposta a seguito della presentazione del modello 730/2025
3) Superbollo: versamento
4) Versamento tasse annuali sulle concessioni governative
5) Versamento canone RAI per i soggetti per i quali non è possibile l'addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche
6) Bollo auto Friuli Venezia Giulia e Sardegna: versamento
7) Versamento somme non trattenute dai sostituti di imposta a seguito della presentazione del modello 730/2025
8) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
9) Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro
10) Presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale
11) Denuncia annuale delle variazioni dei redditi dominicale ed agrario
12) Canone abbonamento TV: presentazione della dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo
13) Canone RAI: comunicazione all'Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti che corrispondono pensioni senza vincolo di tesoreria unica
14) Opposizione a rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nell'anno d'imposta precedente e ai rimborsi effettuati nell'anno precedente per prestazioni parzialmente o completamente non erogate, per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata
15) Comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2025 (c.d. Esterometro)
16) Canone RAI: comunicazione all'Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti che corrispondono redditi da pensione con vincolo di tesoreria unica
17) Canone abbonamento TV: presentazione della dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo
18) Soggetti che effettuano erogazioni liberali per la realizzazione di "progetti culturali": Comunicazione dell'ammontare e dei beneficiari delle erogazioni liberali
19) Strutture sanitarie, medici, ed altri soggetti: comunicazione al Sistema TS dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche nel periodo 01/01/2025 - 31/12/2025
20) Canone abbonamento TV: presentazione della dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo
16 Feb 2026 (50)
1) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento quota canone TV trattenuta ai pensionati
2) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento quota canone TV trattenuta ai pensionati
3) Versamento imposta sugli intrattenimenti
4) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari
5) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti
6) Tobin Tax: versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, ai valori mobiliari e agli strumenti finanziari derivati
7) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
8) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
9) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
10) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
11) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
12) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
13) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
14) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
15) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
16) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
17) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
18) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
19) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
20) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
21) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
22) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
23) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
24) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
25) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
26) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento della rata relativa alle imposte dovute in sede di conguaglio
27) Versamento saldo imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR
28) Versamento saldo imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR
29) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento della rata relativa alle imposte dovute in sede di conguaglio
30) Enti pubblici: Versamento ritenute operate nel mese precedente
31) Enti pubblici: Versamento ritenute operate nel mese precedente
32) Enti pubblici: Versamento ritenute operate nel mese precedente
33) Enti pubblici: Versamento ritenute operate nel mese precedente
34) Enti pubblici: Versamento ritenute operate nel mese precedente
35) Enti pubblici: Versamento ritenute operate nel mese precedente
36) Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017
37) Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
38) Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
39) Associazioni sportive dilettantistiche e soggetti assimilati: versamento Iva 4 trimestre 2025
40) Subfornitura: Versamento IVA 4 trimestre 2025
41) Contribuenti Iva trimestrali speciali: versamento Iva 4 trimestre 2025
42) Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop: liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente
43) Enti pubblici: liquidazione e versamento Iva mese precedente
44) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
45) Soggetti che hanno affidato a terzi la contabilità: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al secondo mese precedente
46) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
47) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
48) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
49) Contribuenti Iva trimestrali "naturali": versamento Iva 4 trimestre 2025
50) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
20 Feb 2026 (1)
1) Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente
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