Studio Mirabile Baccarani
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Rassegna Fiscale
In Italia evaso il 15% dell’Iva: più controlli con il digitale
Controlli. Nel mirino non ci sono solo le società cartiere o le imprese ‘apri e chiudi’, la lotta all’evasione Iva si fa anche sul fronte delle incongruenze dichiarative. Con analisi di rischio che, incrociando i dati, inquadrano detrazioni Iva superiori a quelle che emergono dalle fatture, oppure ricavi effettivi che valicano il volume d’affari dichiarato. Il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone ha detto che il ‘nostro’ gap Iva, pur inferiore a quello dei livelli pre-Covid, resta ancora consistente: 25 miliardi di euro, secondo il Report 2025 della Commissione europea. Il dato, riferito all’anno 2023, rappresenta il compliance gap, ovvero la differenza stimata tra le entrate potenziali in regime di piena conformità e le somme realmente riscosse dal Fisco. Una differenza che in Italia è pari al 15% e tra i Paesi Ue ci colloca al quinto posto di questa ingloriosa classifica, dopo Romania, Malta, Polonia e Lituania. In termini assoluti siamo secondi solo alla Germania il cui gap Iva è di 31,3 miliardi.
Non solo procedure e documenti elettronici: il Fisco punta alla collaborazione preventiva
Con il ricorso agli strumenti digitali, vedi la fattura elettronica e i corrispettivi telematici l’Italia cerca di ridurre il forte differenziale esistente tra l’Iva attesa e quella riscossa. La strategia antievasione Iva fa leva su 4 direttrici: utilizzo di nuove procedure digitali per rafforzare l’analisi del rischio e rendere più efficace e tempestiva l’azione di controllo e accertamento del Fisco; identificazione di misure mirate a combattere ben definite forme di frode; creazione o consolidamento di istituti che stimolino la compliance spontanea; introduzione di meccanismi di incentivazione all’utilizzo dei pagamenti elettronici, ovvero misure di sostegno o di sovvenzione a specifici settori o attività economiche. Queste ultime due direttrici puntano più sulla collaborazione tra Fisco e contribuente che sulla repressione di fenomeni di evasione e sono valutate molto positivamente dalla Commissione Ue.
Art Bonus, società mai così presenti La spinta delle Regioni
In poco più di 10 anni grazie all’Art bonus sono stati raccolti oltre 1 miliardo e 190 milioni di euro e l’andamento delle imprese è in decisa crescita, passate nell’ultimo triennio da 50,5 milioni di euro annui a oltre 70 in media. Senza contare che alla normativa nazionale in diverse tra Regioni e Province autonome si sono aggiunte con ‘sconti’ sulle imposte locali in grado di incrementare notevolmente i benefici fiscali, se cumulati con la parte nazionale. In questo modo Regioni e Province autonome diventano protagoniste, anche con investimenti contenuti, nell’attuazione della norma dimostratasi essere, per le aziende, una leva strategica di benessere aziendale e aderenza agli standard di sostenibilità.
Reti, energia, Ai: nuova mappa per il bonus investimenti
Gli allegati alla manovra 2026 riscrivono il perimetro dei beni ammessi all’iperammortamento. Non si tratta di un aggiornamento incrementale in quanto le novità recepiscono tecnologie non esistenti nel 2016 ed estendono il beneficio a comparti finora esclusi. La novità più importante riguarda i beni per elaborazione, memorizzazione e trasmissione di dati. Da quest’anno diventano beni strumentali autonomi: cluster Hpc e server Gpu per l’intelligenza artificiale, reti 5G private, switch Tsn, infrastrutture edge computing. Con essi gli apparati di cybersecurity Ot acquisiscono dignità propria. Diventano beni autonomi server e infrastrutture che prima erano componenti inscindibili della macchina 4.0. Ammesse cogenerazione, trigenerazione e recupero del processo anche a fonte fossile, purché per autoconsumo.
Holding e abuso del diritto: intrico per dividendi e rivalutazione quote
Il principale vantaggio economico/fiscale della holding sta nel fatto che i dividendi distribuiti alla stessa dalle società operative partecipate scontano in questa fase un’imposizione ridotta all’1,20%. Si tratta, però, solo di un differimento dell’imposizione del 26% per i dividendi di soci persone fisiche: imposizione che interverrebbe nel momento in cui la holding distribuisse dividendi ai propri soci persone fisiche. In merito, la manovra 2026 ha allentato il regime di favore alle holding ed escludendolo per le partecipate fino al 5%. In tema di holding, poi, è intervenuto l’atto di indirizzo del Mef del 27 febbraio 2025 il quale afferma che realizza un vantaggio fiscale indebito anche un vantaggio non immediato, costituito dal differimento dell’imposizione non meramente temporaneo. Nel recente interpello 11/2026 l’Agenzia delle Entrate ha disposto che non si decade dall’esenzione su successioni o donazioni quando, entro il quinquennio, le quote ricevute siano coinvolte in operazioni di riorganizzazione societaria.
I nodi Irap: liti sul passato e posizione degli associati
Prossimamente sarà sul tavolo della Consulta il tema della soggettività passiva Irap delle associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata della professione notarile, conosciute comunemente come ‘studi associati fra notai’. Il rinvio alla Corte costituzionale è stato disposto dalla Cgt di primo grado di Firenze, con ordinanza 363/01/2025, dopo che, pochi mesi prima, la Cgt di Reggio Emilia aveva disapplicato il tributo. In attesa di sapere cosa dirà la Consulta, al momento la Cassazione, a Sezioni Unite, ha sostenuto che l’attività esercitata dalle società semplici e dalle associazioni professionali costituisce in ogni caso presupposto dell’imposta, trattandosi di soggetti ‘strutturalmente organizzati’. In tali casi resta consentita la prova contraria che deve, tuttavia, riguardare ‘l’insussistenza dell’esercizio in forma associata dell’attività stessa’.
Ancora non utilizzabili i nuovi modelli per i verbali della revisione cooperativa
Il Consiglio nazionale dei commercialisti e la sua Fondazione ribadiscono che non sono ancora utilizzabili i nuovi modelli di verbale per la revisione cooperativa, previsti dai 3 decreti varati dal Mimit il 5 marzo 2025. Fino a nuova comunicazione occorre, quindi, continuare ad utilizzare i vecchi modelli. Le nuove regole ridefiniscono le modalità di effettuazione della revisione cooperativa e delle ispezioni straordinarie, per renderle conformi alle esigenze di trasparenza e celerità dell’attività di vigilanza cooperativa. La nuova modulistica di verbale richiede una verifica più dettagliata dei requisiti statutari relativi alla natura mutualistica e riporta le specifiche clausole che devono essere verificate singolarmente per le cooperative a mutualità prevalente. Per l’uso dei nuovi modelli è necessario il completamento della reingenerizzazione della direzione generale del ministero.
Sì al rimborso Iva alla società spagnola che non ha eseguito operazioni attive
Con la sentenza 701/6/2025 la Cgt di secondo grado dell’Abruzzo ha stabilito che in tema di rimborsi Iva transfrontalieri, l’assenza di operazioni attive imponibili è decisiva ai fini del recupero dell’imposta. I giudici tributari hanno accolto l’appello presentato da una società spagnola che aveva acquistato dei servizi da un fornitore italiano per poi rivenderli al proprio cliente, ugualmente spagnolo. La vicenda riguarda il settore energetico: la società richiedente il rimborso aveva acquistato da un fornitore italiano, nel 2021, prestazioni riferite a lavori di revamping e ammodernamento tecnologico di un impianto fotovoltaico, territorialmente rilevanti in italia. Sempre nel 2021 i lavori erano stati rifatturati al proprio cliente residente in Spagna, con Iva spagnola al 21%. I giudici d’appello hanno accolto il ricorso alla luce del fatto che l’istanza di rimborso era del 2022 mentre le fatture erano state emesse nel 2021.
Il segno più accompagna sempre srl semplificate, ordinarie e spa
I dati forniti da Infocamere-Unioncamere, Movimprese evidenziano l’evoluzione delle differenti tipologie societarie iscritte al registro delle imprese. Gli stessi dicono che ogni anno le società a responsabilità limitata semplificate crescono di 25 mila unità e oramai si avvicinano ad essere 500 mila. Leggera e costante crescita anche per le srl ordinarie. Tornano a salire, seppur lievemente, anche le società per azioni. Le srl semplificate sono la forma societaria in maggiore crescita (quasi il 48% nell’ultimo quinquennio) rispetto all’intero universo delle società italiane. Però, nel 2025 oltre il 21% delle srl semplificate risultano inattive, contro una media di inattività nelle srl ordinarie che si pone intorno all’11,5%. Se poi si prendono a riferimento le sole imprese attive, le srl semplificate al 31 dicembre 2025 erano poco più di 300 mila, ovvero pari a poco più del 70% rispetto alle iscritte.
Rete-contratto, forfetario salvo
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 24/2026, ha chiarito che la partecipazione a una rete-contratto tra professionisti, se priva di soggettività tributaria e di reddito autonomo, non genera alcuna incompatibilità con il regime forfetario. Questo chiarimento sgombra il campo dalla convinzione per cui, nel regime forfetario, la collaborazione tra professionisti è spesso stata trattata non come strumento operativo, ma come possibile artificio elusivo. Secondo le Entrate, ciò che rileva non è la cooperazione in sé ma l’eventuale inganno fiscale, che se lo schema è chiaro e trasparente, manca.
L’interposizone non fa da scudo
La sostanza prevale sulla forma. I redditi di una società a ristretta base possono essere imputati ai soci effettivi anche se formalmente intestati a una società interposta, indipendentemente dal fatto che l’interposizione sia fittizia o reale. Quindi, gli utili extracontabili sono imputati ai soci familiari, superando l’argomento, spesso difensivo, dell’interposizione societaria. Di fatto, cambia il perimetro del rischio per molte holding ‘di famiglia’. Lo ha stabilito la Cassazione tributaria nella sentenza n. 1850 del 27 gennaio 2026 in relazione a uno schema fraudolento di sottrazione a tassazione in cui una società estera era stata utilizzata per schermare una plusvalenza di impresa.
Prova tempestiva
Gli Ermellini, nell’ordinanza n. 180/2026 depositata in cancelleria lo scorso 3 gennaio, precisano come ricorrere alla revocazione. La revocazione di una sentenza tributaria richiede che il documento decisivo sia preesistente rispetto alla sentenza impugnata e non formato successivamente. I verbali di prove testimoniali rese in altro procedimento, formati dopo il passaggio in giudicato della sentenza tributaria, non possono costituire causa di revocazione. Il caso trae origine dall’accoglimento di un ricorso per revocazione proposto contro una sentenza della Ctr della Sicilia che, riformando la decisione dei giudici di primo grado di Messina, aveva accolto l’appello erariale e confermato l’accertamento per l’anno 2008.
Tasse soggiorno, paga il gestore
Con l’ordinanza n. 1527 dello scorso 23 gennaio la Cassazione a Sezioni Unite ha affermato che i gestori delle strutture ricettive sono responsabili per il pagamento dell’imposta di soggiorno. Essendo responsabili d’imposta e non più agenti contabili, sono tenuti al versamento del tributo qualora il cliente non abbia pagato le somme dovute. Se l’imposta non viene versata, il Comune può pretendere il pagamento e irrogare la sanzione. Si tratta di un rapporto trilaterale, gestore-cliente-ente locale, di natura esclusivamente tributaria. Pertanto, per le relative controversie è competente a giudicare il giudice tributario, non avendo alcuna giurisdizione sulla materia la Corte dei conti.
Novità Fiscali
Istituzione dei codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva sui compensi per il trattamento economico accessorio erogati al personale non dirigenziale delle PA
La manovra 2026 ha previsto per il corrente anno che i compensi per il trattamento economico accessorio, comprensivi delle indennità di natura fissa e continuativa, erogati al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche, compreso il personale non dirigenziale in regime di diritto pubblico, sono assoggettati, salvo rinuncia espressa del prestatore di lavoro, a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15%.
Per consentire ai sostituti d’imposta il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva in parola, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 4/E del 29 gennaio 2026, ha istituito una serie di codici tributo che sono esposti nella sezione ‘Erario’, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna ‘Importi a debito versati’.
Per consentire ai sostituti d’imposta il versamento, tramite modello ‘F24 enti pubblici’ (F24 EP), dell’imposta sostitutiva in argomento, l’Agenzia ha istituito i seguenti codici tributo: ‘179E’, ‘180E’ e ‘181E’. I suddetti codici tributo sono esposti nella sezione ‘Erario’, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna ‘importi a debito versati’.
Istituzione dei codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato
La legge di Bilancio 2026 ha previsto che gli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti nell’anno in corso, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1°gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, sono assoggettati, salvo rinuncia espressa del prestatore di lavoro, a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%.
L’imposta in parola si applica soltanto ai lavoratori del settore privato con un reddito di lavoro dipendente, nell’anno 2025, non superiore a 33 mila euro.
Per consentire ai sostituti d’imposta il versamento, tramite il modello F24, della citata imposta sostitutiva l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 3/E del 29 gennaio 2026, ha istituito una serie di codici tributo esposti nella sezione ‘Erario’, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna ‘Importi a debito versati’.
Istituzione dei codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva sulle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, lavoro festivo, nonché per indennità di turno
La legge di Bilancio 2026 ha previsto, per l’anno in corso, che le somme corrisposte ai lavoratori dipendenti del settore privato a titolo di maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo e nei giorni di riposo settimanale, nonché di indennità di turno e ulteriori emolumenti riconosciuti al lavoro a turno, siano assoggettate a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15%.
Per consentire ai sostituti d’imposta il versamento, tramite il modello F24, dell’imposta sostitutiva in parola, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 2/E del 29 gennaio 2026, ha istituito una serie di codici tributo che sono esposti nella sezione ‘Erario’, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna ‘Importi a debito versati’.
Scadenzario Fiscale
02 Feb 2026 (20)
1) Versamento somme non trattenute dai sostituti di imposta a seguito della presentazione del modello 730/2025
2) Versamento somme non trattenute dai sostituti di imposta a seguito della presentazione del modello 730/2025
3) Superbollo: versamento
4) Versamento tasse annuali sulle concessioni governative
5) Versamento canone RAI per i soggetti per i quali non è possibile l'addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche
6) Bollo auto Friuli Venezia Giulia e Sardegna: versamento
7) Versamento somme non trattenute dai sostituti di imposta a seguito della presentazione del modello 730/2025
8) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
9) Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro
10) Presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale
11) Denuncia annuale delle variazioni dei redditi dominicale ed agrario
12) Canone abbonamento TV: presentazione della dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo
13) Canone RAI: comunicazione all'Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti che corrispondono pensioni senza vincolo di tesoreria unica
14) Opposizione a rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nell'anno d'imposta precedente e ai rimborsi effettuati nell'anno precedente per prestazioni parzialmente o completamente non erogate, per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata
15) Comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2025 (c.d. Esterometro)
16) Canone RAI: comunicazione all'Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti che corrispondono redditi da pensione con vincolo di tesoreria unica
17) Canone abbonamento TV: presentazione della dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo
18) Soggetti che effettuano erogazioni liberali per la realizzazione di "progetti culturali": Comunicazione dell'ammontare e dei beneficiari delle erogazioni liberali
19) Strutture sanitarie, medici, ed altri soggetti: comunicazione al Sistema TS dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche nel periodo 01/01/2025 - 31/12/2025
20) Canone abbonamento TV: presentazione della dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo
16 Feb 2026 (50)
1) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento quota canone TV trattenuta ai pensionati
2) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento quota canone TV trattenuta ai pensionati
3) Versamento imposta sugli intrattenimenti
4) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari
5) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti
6) Tobin Tax: versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, ai valori mobiliari e agli strumenti finanziari derivati
7) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
8) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
9) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
10) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
11) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
12) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
13) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
14) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
15) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
16) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
17) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
18) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
19) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
20) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
21) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
22) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
23) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
24) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
25) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
26) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento della rata relativa alle imposte dovute in sede di conguaglio
27) Versamento saldo imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR
28) Versamento saldo imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR
29) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento della rata relativa alle imposte dovute in sede di conguaglio
30) Enti pubblici: Versamento ritenute operate nel mese precedente
31) Enti pubblici: Versamento ritenute operate nel mese precedente
32) Enti pubblici: Versamento ritenute operate nel mese precedente
33) Enti pubblici: Versamento ritenute operate nel mese precedente
34) Enti pubblici: Versamento ritenute operate nel mese precedente
35) Enti pubblici: Versamento ritenute operate nel mese precedente
36) Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017
37) Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
38) Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
39) Associazioni sportive dilettantistiche e soggetti assimilati: versamento Iva 4 trimestre 2025
40) Subfornitura: Versamento IVA 4 trimestre 2025
41) Contribuenti Iva trimestrali speciali: versamento Iva 4 trimestre 2025
42) Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop: liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente
43) Enti pubblici: liquidazione e versamento Iva mese precedente
44) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
45) Soggetti che hanno affidato a terzi la contabilità: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al secondo mese precedente
46) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
47) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
48) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
49) Contribuenti Iva trimestrali "naturali": versamento Iva 4 trimestre 2025
50) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
20 Feb 2026 (1)
1) Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente
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Reggio Emilia: 42121 - V.le IV novembre 8