Studio Mirabile Baccarani
Ragionieri Commercialisti - Revisori legali dei conti
Mirabile srl
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Rassegna Fiscale
Auto aziendali, arriva il correttivo Rottamazioni locali, più tempo
Arriva in Consiglio dei ministri il correttivo della delega fiscale che contiene nuove regole sulle auto aziendali in fringe benefit con il calcolo forfettario della tassazione sugli optional e l’Irpef più pesante del 50% per il vecchio parco auto diesel e benzina. Nel testo figura anche la possibilità di regolarizzare i periodi precedenti all’ingresso in cooperative compliance come pure la possibilità di versare in anticipo le imposte di successione e donazione per i trust e vincoli di destinazione. Nel decreto accise (Dl 63/2026) potrebbe trovare posto la misura che concede un mese in più per le delibere di adesione dei Comuni alla rottamazione di cartelle relative a multe, tributi ed entrate patrimoniali. Resta in corsa l’emendamento che sposta dal 30 giugno al 31 luglio il termine e rivede il calendario per la dichiarazione dei contribuenti interessati e del termine per il versamento della prima o unica rata. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Fringe benefit, l’auto invecchia e la tassazione aumenta’ – pag. 34)
Professionisti, verifiche sui ruoli per evitare il blocco della fattura
Dal 15 giugno partono i controlli preventivi per i pagamenti a professionisti da parte delle amministrazioni pubbliche per verificare l’esistenza di debiti erariali. Le verifiche non sono soggette a soglia di importo. Ciò a differenza di quanto accade per i pagamenti destinati ad altri soggetti, la cui soglia è fissata a 5 mila euro e per i pagamenti ai dipendenti, la cui soglia è fissata a 2.500 euro. Qualora nelle verifiche dovesse emergere un debito fiscale pari o superiore a 5 mila euro, il compenso viene versato direttamente all’agente della riscossione, senza attendere il pignoramento presso terzi. La regola trova applicazione in base alla data del pagamento, anche per fatture emesse prima del 15 giugno. I controlli riguardano principalmente i compensi professionali rientranti nell’articolo 54 del Tuir, inclusi quelli degli studi associati. Restano esclusi i lavoratori autonomi occasionali, le STP, le STA e probabilmente i professionisti forfettari, per i quali continua a valere la soglia ordinaria di 5 mila euro.
Controlli falsati per gli aiuti Covid sull’Imu fuori dai registri
Le verifiche sui limiti degli aiuti di Stato Covid potrebbero risultare inattendibili perché molti Comuni non hanno registrato nei registri nazionali le esenzioni Imu concesse alle imprese. L’omessa registrazione può impedire all’Agenzia delle Entrate di rilevare eventuali superamenti dei massimali del Temporary Framework. Inoltre, l’inadempimento rende formalmente illegittima la fruizione dell’aiuto e può esporre le imprese al rischio di restituzione delle agevolazioni. Le difficoltà derivano anche da modelli dichiarativi Imu e autodichiarazioni privi di dati essenziali, necessari per alimentare correttamente i registri. Sebbene i registri siano interoperabili, molte informazioni richieste non erano disponibili nella dichiarazione. Il legislatore è consapevole del problema ma con il Dl 202/2024 ha escluso la responsabilità patrimoniale dei Comuni per eventuali danni derivanti dalla mancata registrazione. Il rischio di recupero degli aiuti grava principalmente sulle imprese beneficiarie.
Beni strumentali, nuovo rinvio alla Consulta
Beni strumentali. Torna alla Consulta l’indeducibilità dell’Imu dalla base imponibile Irap per gli immobili strumentali. A disporre un nuovo rinvio alla Corte costituzionale è stata ancora una volta la Corte di giustizia tributaria di Reggio Emilia con l’ordinanza n. 159/2026. Ricordiamo che la Consulta, con due sentenze del 2024, si era già pronunciata sulla questione e l’aveva ritenuta infondata, evidenziando la profonda diversità strutturale tra Ires e Irap. Il principio di inerenza, cardine della deducibilità ai fini Ires, non può essere ‘pedissequamente traslato’ all’Irap. I giudici delle leggi hanno inoltre escluso la violazione del principio di uguaglianza, ritenendo non irragionevole la scelta discrezionale del legislatore.
Sconti e esenzioni Imu, check list per la scadenza
Il 16 giugno scade il termine per il versamento dell’acconto Imu. Con l’avvicinarsi della deadline è bene verificare con attenzione alcune casistiche, spesso ricorrenti, quali – ad esempio – quella del comodato al familiare, della dichiarazione Imu per i fabbricati ‘merce’ o dell’esenzione della casa al genitore assegnatario. L’unità concessa in comodato dal genitore al figlio, che la utilizza come prima casa, può determinare una riduzione del 50% dell’imponibile Imu. Per fruire dello sconto è necessario che il contratto sia registrato, che il genitore/comodante possieda un solo immobile in Italia oppure possieda nello stesso Comune una prima casa non di lusso. Infine è necessario che il genitore/comodante abbia residenza e dimora abituale nello stesso comune in cui è sito l’immobile concesso in comodato. Per godere dell’esenzione Imu sui fabbricati merce è necessaria l’avvenuta presentazione della dichiarazione Imu che ha effetto anche per gli anni successivi.
Acconti, il calcolo sempre sui redditi concordati
Nella determinazione degli acconti d’imposta non assume mai rilievo il reddito effettivamente conseguito nei periodi d’imposta oggetto di concordato. Con questa risposta resa a una Faq pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate semplifica notevolmente il calcolo degli acconti per i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale, in particolare per quelli che hanno ultimato nel 2025 il primo biennio di opzione e non hanno ancora deciso de aderiranno o meno alla nuova tornata biennale 2026-2027. Proprio per questi contribuenti c’erano i maggiori dubbi sulla determinazione degli importi da versare. Per loro, infatti, il 2026 potrebbe essere il primo periodo d’imposta post concordato o il primo anno di un nuovo biennio concordatario, in base alle scelte che verranno assunte entro il 2 novembre 2026.
Rottamazione degli enti locali È pronto il modello
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito il modello che gli enti locali devono utilizzare per comunicare l’adesione alla estensione della rottamazione quinquies. Nel comunicato stampa di ieri l’Ader ricorda i punti della sanatoria precisando che il modello dovrà essere inviato esclusivamente all’indirizzo Pec indicato. La rottamazione 5, nella versione della manovra 2026, include solo i carichi tributari rivenienti dai controlli automatizzati delle dichiarazioni annuali. Sono escluse dalla definizione le partite riferite ai tributi locali. Sempre la manovra 2026 ha introdotto una disposizione a regime che consente agli enti territoriali di deliberare sanatorie in materia di entrate proprie, con disciplina autonoma, con l’unica condizione di non intaccare la sorte capitale. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Rottamazione 5 locale si parte’ – pag. 31)
Iva, stagione dei controlli e dei ravvedimenti al via per l’anno di imposta 2025
Con il provvedimento dello scorso 9 giugno l’Agenzia delle Entrate ha disposto le modalità con cui mettere a disposizione dei contribuenti le informazioni relative alle irregolarità contestate per consentire a quest’ultimo di mettersi in regola. Nella comunicazione sono indicate anche le modalità con le quali il destinatario può richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia elementi, fatti e circostanze dalla stessa ignote. Scopo dei controlli è verificare i reali ricavi/compensi percepiti e rilevanti ai fini Iva, non debitamente dichiarati, nonché la corretta gestione delle operazioni di reverse charge. Per identificare le anomalie l’Agenzia si avvale dei flussi informativi derivanti dalle fatture elettroniche emesse e dei corrispettivi memorizzati e trasmessi telematicamente dai contribuenti. Fari accesi, dunque, del Fisco sulle dichiarazioni Iva relative al periodo d’imposta 2025. In arrivo le lettere di compliance ai contribuenti che hanno presentato la dichiarazione senza il quadro Vj o il quadro VE o con un ammontare di operazioni attive dichiarate fino a mille euro, minore rispetto all’ammontare delle cessioni rilevanti ai fini Iva effettuate nel medesimo periodo d’imposta. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Dichiarazioni Iva per il 2025, segnalazioni per mancata presentazione’ – pag. 33)
Premi convertiti in welfare esenti fino a 5 mila euro
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 22/E di ieri, ha chiarito che i premi di produttività convertiti in welfare sono esenti fino alla soglia dei 5 mila euro. Su questi premi e sulle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato è prevista una tassazione agevolata: in luogo della tassazione ordinaria con aliquote a scaglioni di reddito si applica, invece, un’aliquota fissa a titolo di imposta sostitutiva. Per usufruire del beneficio i premi di risultato devono essere di ammontare variabile e la loro corresponsione deve essere legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti in accordi collettivi. Inoltre, il beneficio è fruibile dal lavoratore che ha percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 8 mila euro nell’anno precedente. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Anche ai premi in benefit si applica il tetto di 5.000 euro’ – pag. 32)
In arrivo 31 milioni di cartelle
I piani dell’Agenzia delle Entrate-Riscossioni evidenziati nella convenzione triennale per gli esercizi 2026-2028 elaborata con l’Agenzia delle Entrate e il ministero dell’Economia prevedono, per il 2026, l’invio di cartelle, avvisi e intimazioni che dovrebbero aggirarsi tra i 24 e il 31 milioni di atti. A questi si aggiungono anche 1,6 milioni di attivazioni di procedure di recupero coatto, di cui il 53% riferito a quelle cautelari, come fermi amministrativi e ipoteche, e il 47% a quelle esecutive, ovvero pignoramenti ed espropriazioni. Sempre per il 2026 l’obiettivo del riscossore è quello di avviare le azioni di recupero per almeno il 68% del valore delle cartelle di pagamento, avvisi Inps e avvisi di accertamento esecutivi affidati dagli enti creditori nel 2025. Ad essere notificati saranno in larga parte gli atti con i quali si sollecita il saldo dei debiti fino a 1.000 euro da inviare prima dell’attivazione delle procedure di recupero.
Acqua e condominio, Iva 22%
Con la risposta a interpello n. 120 dell’8 giugno 2026 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il servizio di analisi della salubrità dell’acqua reso al condominio paga l’Iva con l’aliquota ordinaria del 22%, non essendo inquadrabile tra le prestazioni di manutenzione degli edifici abitativi. Esclusa, dunque, la possibilità di applicare alla fattispecie l’aliquota agevolata del 10% prevista dall’articolo 7, comma 1, lett. b) della legge n. 488/1999 per gli interventi edilizi manutentivi sulle abitazioni private.
Azioni proprie, novità in arrivo
La bozza di decreto Omnibus introduce dal 2026 un regime stabile per le operazioni su azioni e quote proprie, sostituendo la disciplina transitoria della legge di Bilancio 2026. Viene superato definitivamente il principio di irrilevanza fiscale: la differenza tra prezzo di cessione e costo di acquisto genera una plusvalenza o minusvalenza interamente imponibile. Esclusa l’applicazione della participation exemption (Pex) prevista dall’art. 87 del Tuir. Restano, invece, fiscalmente irrilevanti i trasferimenti di azioni proprie effettuati nell’ambito di piani di incentivazione, come stock option e azionariato dei dipendenti. La norma qualifica il differenziale come plus/minusvalenza e conferma il criterio FIFO per individuare le azioni cedute.
Novità Fiscali
Chiarimenti sulla detraibilità delle spese di coordinamento nei contratti di appalto e subappalto con general contractor nell’ambito del Superbonus
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 17/E del 29 aprile 2026, ha fornito chiarimenti in merito al corretto inquadramento tributario delle spese sostenute per gli interventi legati al Superbonus, in presenza di contratti di appalto e subappalto stipulati dalle imprese edili incaricate dei lavori.
I chiarimenti hanno riguardato, in particolare, la correttezza degli esiti dei controlli effettuati dalle Direzioni provinciali nei confronti delle imprese di costruzione che, in qualità di appaltatrici – e avvalendosi anche di imprese subappaltatrici – hanno realizzato i lavori per i quali i committenti hanno potuto fruire dello sconto in fattura.
Le imprese in parola, oltre a rivestire il ruolo di appaltatrici degli interventi agevolati, hanno assunto anche il ruolo di ‘general contractor superbonus’, obbligandosi verso il committente a gestire anche i rapporti con i vari professionisti coinvolti nei lavori e nelle procedure di asseverazione.
L’Agenzia ha rilevato che nell’affidamento dei lavori in subappalto, il corrispettivo applicato dall’impresa appaltatrice al committente, nella parte eccedente rispetto a quanto riconosciuto alle imprese subappaltatrici, viene considerato come corrispettivo per attività di mero coordinamento, con conseguente disconoscimento della detraibilità della corrispondente spesa per il committente.
Nei lavori legati al Superbonus diverse imprese edili si sono qualificate sul mercato come ‘general contractor Superbonus’. Si tratta di una espressione ‘atecnica’ dal punto di vista giuridico in quanto la figura del contraente generale è tipica dei contratti pubblici e non trova applicazione nei rapporti tra privati, come quelli relativi al Superbonus. Nel privato, però, vige il principio della piena autonomia negoziale e di conseguenza committente e appaltatore sono liberi di prevedere subappalti totali o parziali.
Pertanto, nei rapporti tra privati l’operatore che si presenta come general contractor Superbonus non assume alcuna qualifica speciale. La sua natura giuridica dipende solo dalle obbligazioni contrattuali assunte.
La possibilità di optare per la fruizione del beneficio fiscale sotto forma di sconto sul corrispettivo, direttamente in fattura dal fornitore al committente, ha dato impulso a prassi commerciali e modelli organizzativi di accentramento, in capo ad un unico soggetto, non soltanto del ruolo di ‘appaltatore unico’ ma, anche, di ‘referente amministrativo e finanziario unico’ del committente. Tutto questo relativamente alla realizzazione delle opere, ai servizi professionali tecnici di progettazione ed esecuzione dell’opera, ai servizi professionali di asseverazione e ai servizi amministrativi connessi al rilascio del visto di conformità fiscale.
Tre le tipologie contrattuali più diffuse nell’ambito del Superbonus:
- impresa appaltatrice che realizza gli interventi agevolati, con facoltà di subappalto;
- mandatario che contrattualizza e paga per conto del committente i professionisti tecnici e fiscali, coordinandoli sul piano amministrativo;
- commissionario di servizi amministrativi che applica lo sconto in fattura sia sui propri corrispettivi sia su quelli dei professionisti riaddebitati.
Distinzione tra general contractor ‘puro’ e general contractor ‘appaltatore’
L’Agenzia delle Entrate, in vari documenti di prassi, ha delimitato il perimetro delle spese sostenute in caso di lavori coordinati dal general contractor.
Di questo si è parlato in tre diverse risposte ad istanze di interpello pubblicate nel 2021 (risposte nn. 254, 261 e 480), a cui ha fatto seguito la circolare n. 23/2022 che ha fornito indicazioni di dettaglio, confermando quanto espresso in occasione delle tre richiamate risposte a interpello.
Dalla circolare n. 23/E/2022 emerge la nozione di ‘contraente generale’ ossia ‘general contractor’. Sono tali coloro che ‘ su incarico dei committenti (persone fisiche, condòmini) gestiscono i rapporti con le imprese nonché, in taluni casi, con i professionisti e i tecnici, che rilasciano le prescritte asseverazioni, e con i Caf o i professionisti che rilasciano il visto di conformità ai fini dell’opzione per il c.d. sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante al committente’, pur nella piena consapevolezza che ‘tale figura è stata […] normativamente individuata solo dalla disciplina dei contratti pubblici mentre, con riferimento agli interventi edilizi commissionati da soggetti privati, l’attività di ‘contraente generale’ è ordinariamente disciplinata nell’ambito dell’autonomia contrattuale che regola i rapporti privatistici che intercorrono tra il committente/beneficiario delle agevolazioni e le imprese e/o i professionisti’.
Dalla lettura della circolare emerge che ‘ai fini dell’applicazione delle agevolazioni fiscali, compreso il Superbonus, non rilevano gli schemi contrattuali utilizzati nei rapporti tra committente e general contractor – che attengono esclusivamente a profili civilistici – essendo, invece, necessario che siano debitamente documentate le spese sostenute e rimaste effettivamente a carico del committente/beneficiario dell’agevolazione’. Il corrispettivo corrisposto al general contractor per l’attività di mero coordinamento non rientra tra le spese ammesse al Superbonus in quanto non si tratta di costi direttamente imputabili alla realizzazione dell’intervento agevolato.
‘In sostanza, il committente può fruire del Superbonus in relazione ai costi che gli vengono addebitati da un’impresa o da un professionista, in qualità di general contractor, per l’esecuzione degli interventi nonché per il rilascio delle asseverazioni, delle attestazioni e del visto di conformità, a condizione che siano documentate le spese sostenute e rimaste effettivamente a carico del predetto committente/beneficiario dell’agevolazione, mentre non è ammesso alla detrazione alcun margine funzionale alla remunerazione dell’attività posta in essere dal general contractor, in quanto esso costituisce costo non incluso tra quelli detraibili’.
L’Agenzia delle Entrate, già con la circolare n. 30/E/2020, ha confermato che ‘sono agevolabili tutte le spese caratterizzate da una immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione, specificando che tra le predette spese non rientrano i compensi specificamente riconosciuti all’amministratore per lo svolgimento degli adempimenti dei condòmini connessi all’esecuzione dei lavori e all’accesso al Superbonus. Tale chiarimento è estendibile anche all’eventuale corrispettivo corrisposto al general contractor per l’attività di mero coordinamento svolta e per lo sconto in fattura applicato trattandosi, anche in questo caso, di costi non direttamente imputabili alla realizzazione dell’intervento. Pertanto, tale corrispettivo è, in ogni caso, escluso dall’agevolazione’.
La detrazione spetta anche quando il general contractor sia una ESCO (energy Service Company) che realizzerà presso vari clienti, privati cittadini o condomìni, interventi di riqualificazione energetica finalizzati alla fruizione del Superbonus.
Qualificazione dell’impresa appaltatrice e irrilevanza dell’assetto organizzativo
L’impresa che si obbliga nei confronti di un committente privato a realizzare determinate opere in regime di appalto mantiene la qualifica di impresa appaltatrice. Tale qualifica non dipende dalla modalità organizzativa prescelta per l’esecuzione delle opere, ma dall’assunzione dell’obbligazione realizzativa nei confronti del committente.
La natura di impresa appaltatrice resta sia quando l’impresa esegue i lavori con mezzi e personale proprio, sia quando li affida a terzi, mediante subappalto. In quest’ultimo caso la sua attività si concentra sul coordinamento tecnico dell’intervento, mentre l’esecuzione materiale è svolta dai subappaltatori. In ogni caso, l’impresa resta titolare dell’obbligazione principale verso il committente e, di conseguenza, delle correlate responsabilità civilistiche, amministrative e di sicurezza.
Ciò che caratterizza l’appalto è l’assunzione dell’obbligazione di risultato verso il committente. La decisione di eseguire i lavori direttamente o tramite subappalto, non incide sulla posizione giuridica né sulle responsabilità in capo all’impresa.
Trattamento fiscale del coordinamento e dello sconto in fattura e principi operativi per gli Uffici
Dai chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate emerge la doppia figura del general contractor che se esplica solo attività di coordinamento è considerato general contractor ‘puro’ mentre, se si occupa anche dell’esecuzione dei lavori riveste il ruolo di general contractor appaltatore.
Quando il general contractor opera come impresa appaltatrice e svolge anche attività di coordinamento amministrativo, il corrispettivo per il mero coordinamento nell’applicazione dello sconto in fattura non rientra tra le spese ammissibili al Superbonus; restano, invece, detraibili tutti i corrispettivi per l’esecuzione dei lavori.
Il fatto che la fattura del general contractor rechi esclusivamente i corrispettivi dovuti per l’esecuzione dell’appalto, senza alcuna voce distinta riferita all’attività di mero coordinamento o all’applicazione dello sconto in fattura, non consente una riproposizione automatica in tutto o in parte di tali importi da compensare per opere appaltate a compensi per servizi di coordinamento o per la gestione dello sconto. Una diversa qualificazione richiede infatti una motivazione specifica, supportata da idonei mezzi di prova, che dimostri come una quota del corrispettivo non attenga al normale margine dell’appaltatore nell’ordinaria attività di coordinamento dei lavori, ma si riferisca a un’attività di coordinamento amministrativo distinta e autonomamente remunerata.
Conclusioni
Per valutare correttamente la detraibilità delle spese è fondamentale distinguere tra le due tipologie di general contractor. Se il suo operato è di semplice coordinamento il relativo compenso non è imputabile ai lavori agevolati e, dunque, al Superbonus; pertanto, il general contractor c.d. ‘puro’ non ha diritto alla detrazione e allo sconto in fattura. Qualora, invece, il general contractor riveste il ruolo dell’appaltatore, il suo corrispettivo sarà detraibile o sarà possibile per lui accedere allo sconto in fattura. Naturalmente questo richiede il rispetto delle condizioni di legge, dei limiti di congruità, dei massimali previsti.
Ridenominazione del codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti di cui all’articolo 8 Dl n. 38/2026
Il decreto legge n. 38/2026 all’articolo 8 ha introdotto, per l’anno 2026, un contributo, sotto forma di credito d’imposta.
Per consentire la fruizione in compensazione, tramite il modello F24, del credito d’imposta in parola l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 14/E/2026 ha istituito il codice tributo ‘7079’.
Con la risoluzione n. 16/E del 23 aprile 2026 l’Amministrazione finanziaria ha provveduto a ridenominare il codice tributo ‘7079’ in ‘7079’ – denominato ‘Credito d’imposta – Articolo 8, del decreto legge 27 marzo 2026 n. 38’. Non cambiano le modalità di compilazione del modello F24 indicate nella risoluzione n. 14/E/2026.
Ridenominazione dei codici tributo per il versamento delle imposte del regime opzionale di tassazione alternativa per le imprese estere controllate (Cfc)
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 15/E del 16 aprile 2026, adegua il modello F24 alle novità del Tuir che hanno modificato la disciplina dell’opzione prevista per le imprese estere controllate (Cfc).
Per consentire ai soggetti controllanti di effettuare i versamenti delle imposte del regime opzionale di tassazione alternativa per le imprese estere controllate, l’Agenzia ha fornito le dovute istruzioni.
L’Amministrazione finanziaria ha provveduto anche a rideterminare i codici tributo per il versamento dell’imposta disciplinata dall’articolo 167, comma 4-ter del Tuir. L’aggiornamento si è reso necessario a seguito delle modifiche operate dal decreto legge n. 84/2025, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2025 n. 108.
Ad essere ridenominati sono i codici tributo istituiti con la risoluzione n. 64/E/2024. Restano ancora valide le modalità di compilazione del modello F24 contenute nella richiamata risoluzione n. 64/E/2024.
Istituzione del codice tributo per l'utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti di cui all’art. 8 Dl n. 38/2026
Per l’anno 2026 il legislatore ha previsto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari all’89,77% dell’importo richiesto dalle aziende che hanno presentato le comunicazioni di cui all’articolo 38, comma 10, primo periodo, del decreto legge n. 19/2024 – ‘Transizione 5.0’, e che hanno ricevuto dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) la comunicazione che l’investimento risponde tecnicamente ai requisiti di ammissibilità previsti dal decreto del ministero delle Imprese e del made in Italy 24 luglio 2024.
Il credito d’imposta in parola è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 entro il 31 dicembre 2026.
Al GSE spetta il compito di trasmettere all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni.
Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale.
Per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, tramite il modello F24 da presentare attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, la stessa ha istituito il codice tributo ‘7079’ denominato ‘Credito d’imposta – Transizione 5.0 – Articolo 8, del decreto legge 27 marzo 2026 n. 38’.
Istituzione della causale per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, delle sanzioni e degli interessi di spettanza della Cassa dottori Commercialisti
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 13/E del 1°aprile 2026, ha istituito la causale contributo per il versamento, tramite il modello F24, dei contributi previdenziali e assistenziali, delle sanzioni e degli interessi di spettanza della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei dottori commercialisti.
La nuova causale contributo è la seguente: ‘E150’ denominata ‘Cassa Nazionale di previdenza e assistenza a favore dei Dottori commercialisti – adempimenti CNPADC’.
Scadenzario Fiscale
01 Giu 2026 (7)
1) Superbollo: versamento
2) Versamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell'anno
3) Bollo auto: versamento
4) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
5) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
6) Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro
7) Comunicazione liquidazioni periodiche IVA effettuate nel primo trimestre solare
16 Giu 2026 (45)
1) Soggetti che corrispondono redditi di pensione : versamento quota canone Rai trattenuta ai pensionati
2) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento quota canone Rai trattenuta ai pensionati
3) Versamento imposta sugli intrattenimenti
4) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari
5) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti
6) Tobin Tax: versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, ai valori mobiliari e agli strumenti finanziari derivati
7) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale
8) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
9) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
10) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
11) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
12) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
13) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
14) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
15) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
16) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
17) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
18) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
19) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
20) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
21) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
22) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
23) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
24) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
25) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
26) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
27) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
28) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
29) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
30) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
31) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
32) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
33) Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017
34) Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
35) Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
36) Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop: liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente
37) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: liquidazione e versamento Iva mese precedente
38) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
39) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: versamento rata saldo IVA 2025
40) Soggetti che hanno affidato a terzi la contabilità: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente tenuto conto dell'Iva esigibile nel secondo mese precedente.
41) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
42) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
43) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
44) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale
45) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
30 Giu 2026 (40)
1) Dichiarazione dei redditi cartacea presentata dagli eredi
2) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
3) IRPEF: versamento primo acconto 2026 e saldo 2025
4) Addizionale Regionale all'IRPEF: versamento
5) Addizionale Comunale all'IRPEF: versamento primo acconto 2026 e saldo 2025
6) Soggetti IRES: versamento della c.d. Tassa Etica
7) Soggetti IRPEF: versamento della c.d. Tassa Etica
8) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
9) Versamento da parte dei creditori pignoratizi
10) IVIE: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026
11) IVIE: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026
12) IVAFE: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026
13) Versamento da parte dei creditori pignoratizi
14) CEDOLARE SECCA: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026
15) Sostituti c.d. "minimi": versamento ritenute su redditi di lavoro autonomo
16) Sostituti c.d. "minimi": versamento ritenute alla fonte su provvigioni
17) Sostituti c.d. "minimi": versamento ritenute alla fonte su indennità per cessazione del rapporto
18) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
19) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
20) IVA: versamento del saldo 2025
21) Soggetti Ires: versamento saldo IVA 2025
22) Soggetti Ires: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026 dell'Ires
23) Società "di comodo": versamento della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires
24) IRAP: versamento primo acconto 2026 e saldo 2025
25) Soggetti Ires: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026 dell'Irap
26) Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia: versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef
27) Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti di beni o aziende a favore dei CAF
28) Versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
29) Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026
30) Regime forfetario agevolato: versamento imposta sostitutiva
31) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità: versamento del primo acconto 2026 e del saldo 2025 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali
32) Noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto: versamento imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali
33) Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno: versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef
34) Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche: Presentazione del modello "REDDITI Persone Fisiche 2026" presso gli uffici postali in forma cartacea
35) Canone abbonamento TV: presentazione della dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo per il canone dovuto per il secondo semestre solare del 2026
36) Comuni: trasmissione delle informazioni suscettibili di utilizzo ai fini dell'accertamento
37) Comunicazione annuale dei dati relativi ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017
38) Canone abbonamento TV: presentazione della dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo per il canone dovuto per il secondo semestre solare del 2026
39) Collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico (POS) e gli strumenti di certificazione dei corrispettivi (registratore telematico-RT).
40) Canone abbonamento TV: presentazione della dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo per il canone dovuto per il secondo semestre solare del 2026
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