Studio Mirabile Baccarani
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Rassegna Fiscale
Partite Iva, più sanitari e formatori Commercio giù
Nel primo trimestre dell’anno sono state aperte quasi 185 mila partite Iva. Dai dati emerge la fuga dalle nuove attività commerciali. Ogni 100 partite Iva aperte solo 12,3 hanno riguardato il commercio. Fino al 2021 il dato era sempre stato sopra al 20% e ancora lo scorso anno era al 16%. Il calo riguarda sia le attività al dettaglio che quelle all’ingrosso. E coinvolge anche le vendite online. Il Rapporto immobiliare dell’Omi rileva che le nuove locazioni di negozi sono scese dal 40 al 35% sul totale di quelle non residenziali registrate alle Entrate su base annua tra il 2016 e il 2022, per poi restare stabili su tale percentuale fino al 2025. La quota delle locazioni legate al commercio è stata superata dalle attività per la salute e di assistenza sociale, seguono il settore dell’istruzione e della formazione. Sanità e formazione sono settori a bassa intensità di capitale, adatti anche al regime forfettario.
Marittimi, credito Irpef per i residenti in Italia imbarcati su navi Ue/See
La legge di conversione del decreto fiscale ha reso pienamente applicabile il credito d’imposta, pari al 100% dell’Irpef, in relazione ai marittimi residenti in Italia imbarcati su navi Ue/See annotate nell’elenco di cui all’art. 6-ter del medesimo decreto, uniformando il trattamente previsto per i marittimi imbarcati su navi battenti bandiera italiana nel Registro internazionale. La modifica rende competitivo l’imbarco di marittimi residenti in Italia su navi Ue/See equiparate a navi iscritte nel Registro internazionale con auspicabili ricadute positive sul piano occupazionale. Nel nuovo scenario l’impiego di marittimi residenti in Italia darà infatti diritto alla fruizione del credito Irpef a prescindere dalla durata del periodo d’imbarco, azzerando il cuneo fiscale. Ciò è particolarmente rilevante se si considera che i marittimi non residenti imbarcati sulle medesime navi non sono soggetti a tassazione in Italia per carenza del requisito di territorialità.
Ets e contributi pubblici: test per la neutralità fiscale
La circolare 1/E/2026 ridefinisce il trattamento fiscale dei contributi pubblici per gli enti del terzo settore iscritti al Runts. Dal 2026, la non imponibilità dei contributi non dipenderà più dalla loro origine pubblica, ma dalla qualificazione dell’ente come fiscalmente non commerciale secondo l’art. 79 del Codice del Terzo settore. La verifica avviene in due fasi: prima si valuta la non commercialità dell’attività svolta, poi quella dell’ente nel suo complesso. I contributi pubblici diventano quindi fiscalmente irrilevanti solo se inseriti in attività di interesse generale svolta senza finalità commerciali. La circolare conferma inoltre che anche i corrispettivi derivanti da convenzioni con la PA possono restare esclusi dal reddito imponibile, purché l’ente superi il test di non commercialità. L’agevolazione si estende anche ai contributi provenienti dall’Unione europea, da amministrazioni estere e da organismi pubblici internazionali.
Dividendi dall’estero, sì al tax credit se la sostitutiva è obbligatoria
In materia di dividendi di fonte estera percepiti da persona fisica residente in Italia, nell’ipotesi in cui l’imposta sostitutiva del 26% sia applicata obbligatoriamente il diritto convenzionale prevale sulla normativa interna e impone il riconoscimento del credito per le imposte pagate all’estero. L’imposta sostitutiva di cui all’art. 18, Dpr 917/1986, svolge una funzione equivalente alla ritenuta a titolo d’imposta sicché la clausola convenzionale di esclusione del credito non trova applicazione ove la tassazione sostitutiva sia imposta per legge, senza facoltà di scelta in capo al contribuente. A tali conclusioni è giunta la Cgt di II grado della Lombardia con la sentenza n. 1013/9/2026 depositata lo scorso 11 maggio.
Detrazione Iva ammessa anche per le attività preparatorie dell’impresa
Anche in assenza di operazioni attive spetta il diritto alla detrazione o al rimborso dell’Iva relativa a spese preparatorie all’esercizio dell’attività d’impresa. A ribadirlo è stata la Corte di giustizia tributaria di I grado di Milano, con la sentenza n. 484 depositata lo scorso 4 febbraio. Naturalmente – dicono i giudici – è necessario che sia accertata l’effettiva inerenza degli acquisti alla programmata attività economica e non emergano finalità fraudolente abusive. La controversia aveva al centro una società operante nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che aveva sostenuto investimenti finalizzati alla realizzazione di un impianto fotovoltaico.
R&S, per il patent box resta il nodo dei costi di pre-industrializzazione
Oggi il regime del patent box prevede una maggiorazione del 110% sulla deducibilità fiscale dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti dai soggetti titolari di reddito d’impresa, in relazione ai brevetti industriali, ai software coperti da copyright, ai disegni e modelli giuridicamente tutelati. L’agevolazione, introdotta nel 2021, è stata oggetto di integrazione ad opera della legge di Bilancio 2022. La nuova formulazione ha voluto semplificare la determinazione del quantum agevolabile, visto che in precedenza si era obbligati a effettuare complesse valutazioni. Il nuovo regime agevolativo si applica dal periodo d’imposta in corso al 22 ottobre 2021. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 5/E/2023, ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina del patent box, ma restano dubbi interpretativi per ciò che attiene all’individuazione del momento di utilizzo della privativa, al quale risulta subordinata la decorrenza iniziale per la fruizione del beneficio.
Compensi nel mirino del Fisco
Da oggi le prestazioni dei professionisti verso la PA diventano anche uno strumento rapido di riscossione fiscale. Infatti, prima di liquidare il compenso ai professionisti le amministrazioni pubbliche sono tenute a verificare la posizione debitoria dello stesso e, in presenza di eventuali cartelle esattoriali non pagate, per un importo pari ad almeno 5 mila euro, devono versare l’importo dovuto al professionista direttamente all’Agenzia della riscossione fino a concorrenza del debito risultante dalla verifica e solo l’eventuale eccedenza al beneficiario. Questa nuova disposizione è stata introdotta dalla legge di Bilancio 2026 che ha modificato l’art. 48-bis del Dpr n. 602/1973.
Triangolazioni Ue soggette alla designazione del debitore
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 111/2026, chiarisce che la semplificazione Iva per le triangolazioni comunitarie si applica solo se l’operatore intermedio designa espressamente il cessionario finale come debitore dell’imposta nel Paese di destinazione. In mancanza di questo requisito, trovano applicazione le regole ordinarie delle cessioni a catena. L’operatore intermedio deve quindi identificarsi ai fini Iva nello Stato di arrivo dei beni e assolvere i relativi adempimenti. La designazione deve risultare dalla fattura di vendita, con indicazione della partita Iva del cessionario nel Paese di destinazione. L’Agenzia esclude la possibilità di sanare successivamente l’omissione tramite emissione di una nuova fattura. Nel caso esaminato, la società tedesca avrebbe dovuto identificarsi ai fini Iva in Italia.
Sanzioni, il 2024 è spartiacque
Dopo il decreto legislativo n. 87/2024 giurisprudenza e prassi intervengono sulle violazioni in merito ai tributi locali. Con l’ordinanza n. 8667 dello scorso 7 aprile la Cassazione, sezione tributaria, ha sostenuto che in presenza di omesse dichiarazioni in materia di tributi locali per diversi anni d’imposta va applicato il cumulo giuridico, con l’irrogazione di una sanzione unica per tutte le violazioni commesse fino alla data di riforma della sanzione tributaria attuata a seguito della legge delega fiscale. Gli enti locali sono esonerati da questo adempimenti per le violazioni commesse a partire dal 1°settembre 2024. Secondo i giudici di legittimità il Comune in sede di notifica dell’atto di irrogazione delle sanzioni fiscali ‘deve procedere alla ricostruzione di un’unica serie progressiva, che comprende anche le violazioni precedentemente considerate e attestate’. E va tenuto conto ‘nel determinare l’importo della sanzione, di quello già indicato nell’originario atto notificato’.
Patti di famiglia, titolarità piena
Non vale il patto di famiglia ‘svuotato’. Quando il disponente conferisce le proprie quote in due nuove società di persone e poi trasferisce ai discendenti la sola nuda proprietà delle partecipazioni, riservandosi l’usufrutto vitalizio e i poteri di amministrazione, l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni non spetta. A stabilirlo è l’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 116 del 4 giugno 2026, che nega l’agevolazione a un’articolata organizzazione finalizzata al passaggio generazionale di un’impresa di famiglia. Secondo l’Agenzia è necessario che il beneficiario acquisisca una partecipazione tale da consentirgli di subentrare a pieno nella gestione dell’impresa, così da rendere effettivo il passaggio generazionale.
Vincoli alla rivalsa
La Corte di cassazione civile tributaria, nella sentenza n. 9784/2026 depositata lo scorso 14 aprile, ha stabilito che la responsabilità dei soci di società estinte richiede la prova da parte dell’Amministrazione finanziaria di una condotta negligente. Infatti, l’azione erariale è limitata e deve essere provata dall’ufficio finanziario, non potendosi basare su presunzioni o dati empirici. Nei confronti dell’amministratore unico di una società l’Agenzia delle Entrate aveva notificato una verifica fiscale per maggiore Ires di quasi 3,5 milioni di euro, comprensivi di interessi e sanzioni, oltre a un ulteriore atto di contestazione con cui si chiedeva il pagamento di ulteriori sanzioni per 1.728.000 euro.
Novità Fiscali
Tassazione sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali dei premi di produttività e delle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili - Novità della manovra 2026
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 22/E del 9 giugno 2026, fornisce chiarimenti in merito alle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2026 in materia di tassazione sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali, riguardanti i premi di produttività e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato negli anni 2026 e 2027.
La risoluzione fa un excursus sulla tassazione agevolata in parola, evidenziando che è stata introdotta dalla legge di stabilità 2016. Originariamente era prevista nella misura del 10%, ai premi di produttività del settore privato e alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili dell’impresa da parte dei lavoratori, entro l’importo, inizialmente, di 2 mila euro lordi, elevabile a 2.500 euro per le aziende che prevedono il coinvolgimento dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro. Negli anni, limiti e aliquota sono stati ritoccati per rafforzare l’incentivo.
La stessa legge di stabilità del 2016 ha attribuito al dipendente la possibilità di scegliere se ottenere il premio in denaro o in natura (ovvero in benefit aziendali). Questi ultimi, se rientrano nelle categorie previste dall’articolo 51 del Tuir, non concorrono a formare reddito imponibile entro certi limiti, rendendo particolarmente conveniente la loro scelta.
Il legislatore, con la legge di Bilancio 2026, è intervenuto sui premi di produttività introducendo due modifiche. Ha previsto che ai premi di produttività e alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili, erogati negli anni 2026 e 2027, l’imposta è applicabile con l’aliquota ridotta all’1%, elevando il tetto massimo di imponibile da 3 mila a 5 mila euro.
Sul punto sono stati sollevati dubbi interpretativi in merito alla possibilità di consentire al lavoratore di optare per la sostituzione del premio in una delle forme di benefit aziendale di cui all’articolo 51 del Tuir, entro il nuovo limite di 5 mila euro.
Questo in quanto la manovra 2026, nel modificare l’aliquota d’imposta sostitutiva e il limite annuo di imponibile ammesso al regime di tassazione sostitutiva, fa riferimento solo al comma 182 della legge di stabilità 2016.
La risoluzione chiarisce che il comma 184 che consente la scelta tra premio in denaro o in natura, non è una disposizione autonoma, ma richiama la disciplina dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività e sulle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili.
Pertanto, deve ritenersi che, anche nel caso in cui il lavoratore opti per l’erogazione del premio in forma di benefit aziendale, trova applicazione il nuovo limite di imponibile di 5 mila euro previsto dalla legge di Bilancio 2026.
Come anticipato, quindi, per gli anni 2026 e 2027, il lavoratore potrà ricevere fino a 5 mila euro in denaro, beneficiando dell’imposta sostitutiva ridotta all’1%, oppure potrà decidere di convertire la stessa somma (anche in parte) in benefit aziendali.
Rilevanza catastale degli interventi di cui all’art. 119 Dl n. 34/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020
L’Agenzia delle Entrate dedica la risoluzione n. 21/E del 5 giugno 2026, alle richieste di chiarimenti formulate in merito ai criteri per l’individuazione delle tipologie di interventi edilizi che assumono rilevanza e per i quali sorge l’obbligo di aggiornamento catastale.
Le richieste di chiarimenti sono correlate alle lettere di compliance trasmesse dall’Agenzia in caso di mancata presentazione, da parte dei soggetti obbligati, degli atti di aggiornamento catastale per gli immobili interessati da lavori agevolati con il Superbonus.
I dubbi espressi e formulati alla Direzione centrale attengono alle variazioni catastali derivanti da interventi che modificano le caratteristiche costruttive ed impiantistiche delle unità immobiliari, dei fabbricati e delle aree a seguito dei quali le medesime unità sono suscettibili di un incremento di redditività.
Ambito di riferimento
La risoluzione chiarisce innanzitutto che i chiarimenti forniti nel presente documenti si applicano a tutti gli interventi edilizi, non solo a quelli relativi al Superbonus.
In merito agli adempimenti di natura catastale è bene ricordare che è obbligatorio dichiarare al Catasto tutte le variazioni nello stato degli immobili che incidono sugli elementi e le caratteristiche rilevanti ai fini della valutazione della categoria, della classe e della consistenza. Ciò si verifica in presenza di variazioni della destinazione d’uso, della consistenza, della conformazione e della sagoma dell’unità immobiliare, nonché delle caratteristiche costruttive, impiantistiche, tipologiche o distributive.
Il sistema estimativo del Catasto dei fabbricati si fonda su un modello di tipo comparativo, nel quale il classamento costituisce una valutazione tecnica del livello di redditività ordinaria dell’unità immobiliare, effettuata mediante confronto con altre unità presenti nel medesimo contesto territoriale, aventi caratteristiche simili.
In quest’ottica, dunque, l’eventuale incremento di redditività dell’unità immobiliare, derivante dagli interventi edilizi effettuati come, ad esempio, l’installazione di ascensori, comporta l’attribuzione del classamento che, per comparazione, corrisponde a quello di altre unità immobiliari già censite, aventi caratteristiche simili, ubicate nel contesto territoriale di riferimento.
Interventi concernenti la dotazione impiantistica
I maggiori dubbi interpretativi, oggetto delle richieste inviate all’Agenzia delle Entrate, hanno riguardato la rilevanza catastale degli interventi di ampliamento della dotazione impiantistica, anche tramite impianti tecnologici a servizio comune di più unità immobiliari.
Per l’eventuale aggiornamento catastale conseguente ad interventi sulla dotazione impiantistica, l’Agenzia indica come criterio operativo di ausilio l’iter logico esplicitato dalla circolare n. 36/E/2013, avente ad oggetto ‘Impianti fotovoltaici – Profili catastali ed aspetti fiscali’, precisando che i contenuti possono valere in linea di principio anche per altri tipi di ampliamento degli impianti. In particolare, rileva la configurazione del sistema delle tariffe d’estimo vigenti, in cui le classi catastali costituiscono una scala di graduazione della redditività ordinaria all’interno della medesima categoria e zona censuaria, definita attraverso livelli progressivi correlati alle caratteristiche edilizie, alle caratteristiche costruttive, alla dotazione impiantistica e alle condizioni di contesto urbano. L’incremento della redditività relativo a due classi contigue è valorizzato tramite la differenza percentuale tra le rispettive tariffe.
L’Agenzia chiarisce che non è necessario aggiornare il classamento e la rendita catastale se l’ampliamento degli impianti non comporta un aumento significativo della redditività dell’immobile, ossia in misura pari o superiore a differenze percentuali significative, in relazione al quadro di tariffa di riferimento.
Per valutarlo, si può confrontare il valore catastale dell’immobile prima e dopo l’intervento, in analogia con le modalità di calcolo per gli immobili a destinazione speciale e particolare, ossia confrontando il valore catastale ante intervento con il valore che assumerebbe ‘post’:
- il valore ‘ante’ si calcola dalla rendita catastale (pari al prodotto della rendita catastale per il pertinente moltiplicatore previsto dal decreto del Mef n. 5646 del 1991);
- il valore ‘post’ include anche il valore degli impianti aggiunti ed è ottenuto sommando al valore ‘ante’ il valore medio infracensuario degli impianti che hanno incrementato la dotazione, riportato all’epoca censuaria di riferimento 1988-89.
Il documento di prassi amministrativa riporta anche la formula in termini operativi, spiegandone nel dettaglio ogni elemento e con la precisazione che se gli impianti sono realizzati in più fasi si considera il valore complessivo dell’attuale dotazione e se gli interventi interessano più immobili, si ripartisce il valore tra le unità.
Infine l’Agenzia precisa che, in presenza di interventi ulteriori rispetto al mero ampliamento della dotazione impiantistica, è necessaria una valutazione tecnico-estimativa complessiva dell’incremento di redditività, considerato che il criterio indicato non si collega a una soglia normativa applicabile in via generalizzata, ai fini dell’esclusione dell’obbligo dichiarativo.
Indicazioni operative specifiche per la redazione degli atti di aggiornamento
Infine la risoluzione fornisce indicazioni sulle modalità di redazione delle dichiarazioni di aggiornamento prodotte mediante procedura informatica Docfa inerenti agli interventi realizzati.
Sul punto, è necessario che la relazione tecnica riporti la descrizione degli interventi eseguiti con l’elenco dei nuovi impianti installati e le relative caratteristiche principali.
Se a seguito dei lavori effettuati l’immobile dovesse assumere le caratteristiche di una categoria o di una classe catastale non presente nel quadro di tariffa vigente nella zona censuaria in cui essa è ubicata, la parte dichiarante dovrà indicare, nella relazione tecnica, la categoria e la classe proposte, presenti nel quadro di tariffa di altra zona censuaria del medesimo comune o di altro comune della medesima provincia.
L’obbligo di aggiornamento sussiste ogniqualvolta gli interventi edilizi risultino idonei a incidere sugli elementi rilevanti ai fini del classamento, con particolare riferimento alla redditività ordinaria dell’unità immobiliare. Di conseguenza, la rilevanza catastale degli interventi deve estendersi anche alle fattispecie in cui le migliorie apportate determinino un apprezzabile mutamento del livello qualitativo e funzionale dell’immobile, tale da incidere sulla relativa capacità reddituale.
In tal senso, assumono rilevanza gli interventi sulla dotazione impiantistica, suscettibili di incidere significativamente sul valore economico dell’immobile, in modo tale da comportare una rideterminazione del classamento.
Scadenzario Fiscale
01 Giu 2026 (7)
1) Superbollo: versamento
2) Versamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell'anno
3) Bollo auto: versamento
4) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
5) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
6) Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro
7) Comunicazione liquidazioni periodiche IVA effettuate nel primo trimestre solare
16 Giu 2026 (45)
1) Soggetti che corrispondono redditi di pensione : versamento quota canone Rai trattenuta ai pensionati
2) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento quota canone Rai trattenuta ai pensionati
3) Versamento imposta sugli intrattenimenti
4) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari
5) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti
6) Tobin Tax: versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, ai valori mobiliari e agli strumenti finanziari derivati
7) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale
8) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
9) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
10) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
11) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
12) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
13) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
14) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
15) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
16) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
17) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
18) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
19) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
20) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
21) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
22) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
23) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
24) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
25) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
26) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
27) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
28) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
29) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
30) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
31) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
32) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
33) Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017
34) Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
35) Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
36) Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop: liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente
37) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: liquidazione e versamento Iva mese precedente
38) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
39) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: versamento rata saldo IVA 2025
40) Soggetti che hanno affidato a terzi la contabilità: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente tenuto conto dell'Iva esigibile nel secondo mese precedente.
41) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
42) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
43) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
44) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale
45) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
30 Giu 2026 (40)
1) Dichiarazione dei redditi cartacea presentata dagli eredi
2) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
3) IRPEF: versamento primo acconto 2026 e saldo 2025
4) Addizionale Regionale all'IRPEF: versamento
5) Addizionale Comunale all'IRPEF: versamento primo acconto 2026 e saldo 2025
6) Soggetti IRES: versamento della c.d. Tassa Etica
7) Soggetti IRPEF: versamento della c.d. Tassa Etica
8) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
9) Versamento da parte dei creditori pignoratizi
10) IVIE: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026
11) IVIE: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026
12) IVAFE: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026
13) Versamento da parte dei creditori pignoratizi
14) CEDOLARE SECCA: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026
15) Sostituti c.d. "minimi": versamento ritenute su redditi di lavoro autonomo
16) Sostituti c.d. "minimi": versamento ritenute alla fonte su provvigioni
17) Sostituti c.d. "minimi": versamento ritenute alla fonte su indennità per cessazione del rapporto
18) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
19) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
20) IVA: versamento del saldo 2025
21) Soggetti Ires: versamento saldo IVA 2025
22) Soggetti Ires: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026 dell'Ires
23) Società "di comodo": versamento della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires
24) IRAP: versamento primo acconto 2026 e saldo 2025
25) Soggetti Ires: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026 dell'Irap
26) Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia: versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef
27) Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti di beni o aziende a favore dei CAF
28) Versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
29) Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026
30) Regime forfetario agevolato: versamento imposta sostitutiva
31) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità: versamento del primo acconto 2026 e del saldo 2025 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali
32) Noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto: versamento imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali
33) Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno: versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef
34) Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche: Presentazione del modello "REDDITI Persone Fisiche 2026" presso gli uffici postali in forma cartacea
35) Canone abbonamento TV: presentazione della dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo per il canone dovuto per il secondo semestre solare del 2026
36) Comuni: trasmissione delle informazioni suscettibili di utilizzo ai fini dell'accertamento
37) Comunicazione annuale dei dati relativi ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017
38) Canone abbonamento TV: presentazione della dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo per il canone dovuto per il secondo semestre solare del 2026
39) Collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico (POS) e gli strumenti di certificazione dei corrispettivi (registratore telematico-RT).
40) Canone abbonamento TV: presentazione della dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo per il canone dovuto per il secondo semestre solare del 2026
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Lo studio, anche utilizzando tutti i più moderni strumenti telematici, opera perseguendo il risultato migliore per la Clientela, offrendo un servizio di qualità, rispettando i tempi, la privacy e la deontologia professionale. Lo staff è continuamente aggiornato sulle ultime novità del settore proprio al fine di garantire al meglio i servizi.
Abbiamo una consolidata esperienza nella consulenza e assistenza societaria e tributaria, settore in cui operiamo dal 1984. La professionalità è messa al servizio del Cliente per cercare di soddisfare ogni sua esigenza. Le attività dello studio sono svolte sia direttamente che tramite terzi professionisti, specializzati e di assoluta fiducia, si è pertanto in grado di offrire alla Clientela una consulenza aziendale / privatistica di tipo globale, anche in materia legale – notarile – tecnica.
I professionisti dello studio e la società di servizi sono regolarmente assicurati.
Servizi svolti anche presso il Cliente
- Consulenza in materia di rapporti di lavoro dipendente e assimilati, gestione del libro unico del lavoro ed elaborazione delle buste paga.
- Tenuta ed elaborazione contabilità, predisposizione bilanci di esercizio e gestione dei relativi adempimenti di carattere civile e fiscale
- Dichiarazioni fiscali società di capitale, società di persone, dichiarazioni dei redditi persone fisiche e mod. 730, gestione delle relative imposte IMU e TASI
- Consulenza amministrativa anche con riguardo alla fatturazione elettronica ed alla conservazione digitale sostitutiva
- Incarichi di sindaco e revisore, attività di controllo contabile e fiscale.
- Consulenza e in ambito tributario e contenzioso tributario.
- Consulenza e assistenza nella predisposizione di contratti commerciali.
- Assistenza nella predisposizione di atti societari, delibere societarie ed operazioni straordinarie, redazione della contrattualistica privata e societaria, consulenza in materia contrattuale.
- Consulenza e assistenza nei rapporti con gli istituti di credito del cliente;
- Consulenza in materia successoria, dichiarazioni di successione
- Amministrazioni condominiali.
Contatti
Dove siamo e come contattarci
Sede di Reggio Emilia
recapito di Carpineti: telefonare allo studio 0522451525
Studio Mirabile Baccarani
Ragionieri Commercialisti
Reggio Emilia: 42121 - V.le IV novembre 8