Studio Mirabile Baccarani
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Rassegna Fiscale
Dalla lotta all’evasione incassati 36,3 miliardi
Dal contrasto all’evasione, lo scorso anno, sono arrivati 36,2 miliardi di euro (+8,2% rispetto al 2024) 7,2 dei quali per conto di enti locali, previdenziali ed altri. Dei 29 miliardi incassati dall’Ader, 15,9 sono stati versati dai contribuenti dopo aver ricevuto un atto della stessa Agenzia; 6,9 a seguito di una cartella e 3,3 nell’ambito delle attività di promozione della compliance. A questi importi si aggiungono gli introiti derivanti dalla rottamazione delle cartelle e dai pagamenti residui derivanti dalla definizione delle liti pendenti. Soddisfatta la premier Meloni che ha detto: ‘In tre anni abbiamo recuperato oltre 100 miliardi’. Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti ha aggiunto che, nello stesso periodo, ‘l’Italia ha conseguito una riduzione media della propensione all’evasione in tutte le imposte del 10,9% rispetto al 2019’. Tuttavia, resta ancora molto da fare. (Ved. anche Il Sole 24 Ore: ‘Al Fisco 36,2 miliardi dalla lotta all’evasione False partite Iva sotto tiro’ – pag. 4 e Italia Oggi: ‘Lotta all’evasione da record nel 2025: recuperati 36,2 mld’ – pag. 21)
Leo: dietrofront su partecipazioni e dividendi, via i nuovi limiti
Intervistato dal Sole 24 Ore il vice ministro all’Economia, Maurizio Leo annuncia che ‘su dividendi e partecipazioni vogliamo tornare al passato con il regime fiscale agevolato applicato fino al 31 dicembre 2025’. Stop, dunque, ai nuovi limiti introdotti dall’ultima manovra, peraltro già fortemente ridimensionati rispetto alla versione iniziale della legge di Bilancio. Questo, grazie al reperimento di nuove coperture finanziarie ad opera dei tecnici del Mef. L’esigenza di rimettere mano alla tassazione agevolata nasceva dalla sentenza della Corte di giustizia Ue del 1°agosto sulla direttiva madre figlia. Nei primi tre mesi di applicazione sono emerse criticità. Da qui, l’intenzione di semplificare la vita di imprese e professionisti e non ingessare gli investimenti esteri ed interni. La volontà è quella di inserire nel decreto fiscale che sarà presto sul tavolo del Cdm la cancellazione della doppia soglia del 5% o di 500 mila euro di valore da verificare per beneficiare della tassazione agevolata con la Pex.
Dal magazzino il nuovo canale di finanza alternativa per le Pmi
Dallo smobilizzo del magazzino arriva il nuovo canale di finanza alternativa per le piccole e medie imprese. La novità è contenuta nell’articolo 8 della legge annuale sulle Pmi, in vigore dal 7 aprile. La legge in parola interviene nel corpo dell’art. 7 della legge n. 133/99 prevedendo che la cartolarizzazione possa riguardare anche crediti futuri e che all’operazione possano essere destinati i crediti stessi, nonché i diritti e i beni all’impiego o alla titolarità dei quali tali crediti siano riferibili, ivi inclusi i prodotti derivanti dalla combinazione e trasformazione di diritti e beni o i beni sostitutivi dei beni precedentemente destinati. La segregazione dei crediti e dei beni da cui essi originano può avvenire mediante cessione a una società veicolo di appoggio anche fuori dai casi canonici dei crediti qualificati come deteriorati. Il destocking, ovvero la riduzione volontaria delle scorte di magazzino, potrà attuarsi mediante un’operazione di cartolarizzazione in cui la Spv acquista i beni di magazzino o i crediti che si originano da tali beni, finanziandosi con l’emissione di Abs. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Pmi più forti con utili detassati e destoking’ – pag. 26)
Il fisco disconosce il trust con poteri al disponente
Lo scorso 20 marzo è entrato in vigore l’ottavo emendamento alla legge sui trust di Jersey con il quale viene ribadito che un trust resta valido anche se il disponente mantiene alcuni poteri. La normativa, in particolare l’art. 9A, chiarisce che tali poteri non compromettono né la validità né l’efficacia del trust. La riforma del 2026 rafforza ulteriormente questo principio, estendendolo anche alle partecipazioni societarie e al ruolo del disponente nelle società collegate. In Italia, però, l’approccio fiscale è diverso: la presenza di poteri in capo al disponente è spesso vista come indice di interposizione e quindi di inesistenza fiscale del trust. L’Agenzia delle Entrate ritiene infatti che, senza un reale spossessamento e con un trustee condizionato, il trust non sia autonomo. Anche recenti interpretazioni confermano questa linea. Ne emerge un netto divario: ciò che a Jersey è compatibile con un trust valido, in Italia può essere considerato sintomo di controllo e quindi di inefficacia fiscale.
Esenzione Ivafe sul trust estero trasparente
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 84 di ieri, ha chiarito che non c’è obbligo di Ivafe per il beneficiario residente in Italia di un trust estero trasparente nel quale siano vincolati strumenti finanziari di varia tipologia. Il caso analizzato riguarda un cittadino americano residente in Italia, beneficiario di un trust irrevocabile istituito dal patrigno e fiscalmente residente negli Stati Uniti. In base all’atto istitutivo, al beneficiario spetta esclusivamente il diritto a percepire i redditi prodotti dal trust, senza alcuna attribuzione sul capitale e senza poteri di gestione o di disposizione. Le Entrate valorizzano l’assenza di diritti sul capitale, la mancanza di poteri dispositivi e gestori e l’inesistenza di un rischio economico in capo al beneficiario. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Trust estero, Ivafe non dovuta’ – pag. 22)
Oicr, svalutazioni e ‘floor’ fiscale: mancano chiarimenti sul nuovo limite
A quasi tre mesi dall’entrata in vigore delle modifiche apportate dalla manovra 2026, restano ancora aperti i nodi operativi sul calcolo del floor che limita la deducibilità delle svalutazioni degli Oicr, detenuti nell’esercizio d’impresa. La norma interviene sugli articoli 94 e 101 del Tuir senza però chiarire come applicare, in concreto, il nuovo valore minimo. I fondi comuni rientrano nella disciplina perché assimilati a titoli in serie o di massa. Il floor si basa sulla media semestrale dei prezzi per i titoli quotati e sull’andamento del Mot per quelli non quotati, limitando la deducibilità delle svalutazioni eccedenti. L’impatto varia tra soggetti Ias e non Ias, con regole diverse a seconda della classificazione dei titoli. La novità fiscale presenta criticità: il ritorno a medie fiscali crea disallineamenti con i valori civilistici e manca un criterio affidabile per i titoli non quotati. Inoltre è incerta la decorrenza della norma. Necessario un correttivo.
Sostegni per gli alloggi ai lavoratori turistici: domande dal 2 aprile
Dal 2 aprile al 5 maggio è possibile presentare domanda per accedere agli incentivi per gli alloggi destinati agli operatori del comparto turistico e ricettivo. L’istanza va presentata online attraverso la piattaforma di Invitalia. Le agevolazioni potranno essere usate per riqualificare, ammodernare o completare gli alloggi per i lavoratori turistici ma anche per gli interventi di efficientamento energetico e di sostenibilità ambientale. I progetti devono prevedere un investimento di valore compreso tra 500 mila e 5 milioni di euro, al netto dell’Iva, e deve garantire la disponibilità di almeno 10 posti letto riservati ai lavoratori. I progetti devono essere avviati dopo la presentazione della domanda e completati entro 24 mesi dalla concessione del contributo.
Meno incassi da compliance
Ieri, nel corso di un convegno che ha celebrato i 25 anni dell’Agenzia delle Entrate, sono stati illustrati i dati registrati dalla compliance nel 2025. Sinteticamente si può dire meno incassi ma più adesione spontanea da parte dei contribuenti. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha recuperato 9,7 miliardi di euro sui contribuenti maggiormente indebitati con il Fisco ovvero con coloro che presentano debiti sopra i 100 mila euro. Rispetto ai 4,2 miliardi recuperati nel 2023 e ai 4,5 miliardi del 2024, nel 2025 l’attività di promozione della compliance ha consentito di incassare 3,3 miliardi (ovvero meno), ma continuano a crescere i versamenti diretti che dal 2024 al 2025 sono passati da 12,6 miliardi a 15,9, mentre dalle cartelle di pagamento Agenzia delle Entrate e Ader hanno recuperato 6,9 miliardi a cui si aggiungono 2,7 miliardi di rottamazione. Sono dati che dimostrano i primi risultati del cambiamento culturale che il Fisco sta portando avanti con i contribuenti, promuovendo l’adesione spontanea.
Maxi-stop alle partite Iva false
I dati sull’attività di recupero svolta nel 2025 evidenziati ieri dall’Agenzia delle Entrate nel corso della conferenza stampa presso la Camera dei deputati mostrano che grazie ai controlli in collaborazione con le Fiamme gialle, lo scorso anno, sono state chiuse d’ufficio 12 mila partite Iva ‘apri e chiudi’. Si tratta di un record in quanto nel 2024 furono chiuse 5.900 partite Iva false. Il risultato è sopra all’obiettivo fissato dalla stessa Amministrazione finanziaria per il 2026 in cui si punta a 9 mila chiusure. La crescita delle cessazioni rappresenta una conseguenza diretta delle misure introdotte con la manovra 2023 che ha rafforzato gli strumenti di prevenzione e contrasto alle aperture strumentali di partite Iva.
Più appeal per la cooperative
Per l’adempimento collaborativo sono allo studio misure che garantiscono maggiore appeal. A cominciare da uno scudo fiscale sugli anni passati destinato ad accelerare e potenziare l’adesione delle Pmi al Tax control framework. Lo scudo dovrebbe prevedere anche una rateizzazione del carico fiscale per gli anni trascorsi, nell’ottica di un rinnovato rapporto Fisco-contribuente. Un’altra misura è rappresentata dal diritto alla detrazione Irpef del 65% della somma investita nelle start-up innovative con la maturazione del diritto alla detrazione coincidente con l’esecuzione del bonifico parlante eseguito dall’investitore, a prescindere dalla data di effettivo aumento del capitale sociale. Sono questi, in sintesi, i contenuti di due risposte della sottosegretaria all’Economia, Lucia Albano, a specifici quesiti formulati in Commissione Finanze alla Camera.
L’erede all’angolo
Con l’ordinanza n. 6799 del 2026 la Corte di cassazione ha confermato che è legittima la ripresa a tassazione dell’imposta di successione in caso di trasferimento di quote paritetiche. I giudici hanno distinto il confine tra governance societaria e requisiti fiscali. La pronuncia trae origine dal disconoscimento del beneficio di cui all’art. 3, comma 4-ter, del Dlgs 346/1990 nei confronti di un erede che aveva acquisito il 50% delle quote di una Srl. Il contribuente riteneva che, sebbene la quota non superasse la soglia della maggioranza assoluta, il controllo fosse garantito da una clausola statutaria che imponeva l’unanimità per ogni decisione. Di diverso avviso la Cassazione che ha respinto il ricorso, evidenziando che nelle società di capitali l’agevolazione spetta solo se il beneficiario acquisisce il controllo di diritto ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1, del Codice civile.
Novità Fiscali
Trattamento ai fini Iva delle prestazioni rese nell’ambito dell’attività di osteopata, chiropratico, chinesiologo e massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 9/E del 24 febbraio 2026, fornisce chiarimenti in merito al trattamento fiscale, agli effetti dell’Iva, applicabile alle prestazioni rese nell’ambito dell’attività di osteopata, chiropratico, chinesiologo e massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (massoterapista), con specifico riferimento all’applicabilità del regime di esenzione per le prestazioni sanitarie.
L’articolo 10, primo comma, n. 18) del decreto Iva prevede l’esenzione per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza. Il Testo unico delle leggi sanitarie stabilisce che “È soggetto a vigilanza l’esercizio della medicina e chirurgia, della veterinaria, della farmacia e delle professioni sanitarie ausiliarie di levatrici, assistente sanitaria visitatrice e infermiera diplomata”.
Soggette a vigilanza è anche l’esercizio di arti ausiliarie delle professioni sanitarie come le arti di odontotecnico, ottico, meccanico ortopedico, ernista e i capi bagnini di stabilimenti idroterapici e massaggiatori.
L’articolo 10 del decreto Iva stabilisce che tra le operazioni che gli Stati membri possono esentare rientrano “le prestazioni mediche effettuate nell’esercizio delle professioni mediche e paramediche quali siano definite dallo Stato membro interessato”.
Ai fini dell’applicazione del regime di esenzione Iva in parola devono sussistere congiuntamente sia il requisito oggettivo che quello soggettivo.
Per rispondere ai quesiti formulati con l’istanza interpello è necessario stabilire se le attività esercitate da osteopati, chiropratici, chinesiologi e massoterapisti possano essere considerate professioni sanitarie ai fini dell’esenzione Iva.
I Paesi membri della Ue hanno la possibilità di esentare il pagamento dell’Iva per le prestazioni mediche effettuate nell’esercizio di professioni mediche e paramediche. La direttiva Iva 2006/112/CE condiziona l’agevolazione in esame alle definizioni ufficiali attribuite dal Paese e non dal tipo di prestazione.
Il documento di prassi amministrativa chiarisce che si ha diritto al beneficio fiscale solo se coesistono il requisito oggettivo e quello soggettivo. Per quanto concerne il requisito di professioni soggette a vigilanza ammesse al trattamento di favore, i massaggiatori e i capi bagnini di stabilimenti idroterapici sono gli unici presenti nell’elenco dell’art. 99 del Tuls.
Per le attività non comprese in questo elenco ovvero quelle svolte da osteopati, chiropratici e chinesiologi, la risoluzione analizza i provvedimenti ed i pareri espressi dal ministero della Salute in merito al necessario riconoscimento di tali attività come professioni sanitarie ai fini dell’esenzione Iva. Al momento, nessuna di queste può fruire dell’agevolazione.
La legge n. 3/2018 ha previsto l’istituzione di nuove figure professionali nel settore sanitario come quella di osteopata che però attende ancora il previsto accordo Stato-Regioni per il riconoscimento dell’equipollenza dei titoli alla laurea universitaria in osteopatia. È atteso anche il decreto ministeriale che istituisce l’albo professionale degli osteopati. Non essendo stato perfezionato l’iter normativo volto a istituire questa professione, le prestazioni dell’osteopata sono ancora soggette ad aliquota ordinaria.
Analogo discorso vale per la professione del chiropratico, in quanto ad oggi manca la procedura per la relativa istituzione. Pertanto, anche le prestazioni rese nell’ambito di tale attività, non rientrando tra le professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza di cui all’art. 99 del Testo unico delle leggi sanitarie e non essendo stata individuata con un decreto del ministero della Salute di concerto con quello dell’Economia, non può beneficiare dell’esenzione Iva.
La figura del chinesiologo è definita dal decreto legislativo n. 36/2021. Si tratta di una figura la cui attività è finalizzata alla promozione del benessere, al miglioramento della qualità della vita e al mantenimento dello stato di salute e del benessere psicofisico, senza sovrapporsi alle attività sanitarie di competenza delle professioni sanitarie già regolamentate.
Non soddisfacendo le condizioni richieste dall’articolo 10 del decreto Iva, l’attività di chinesiologo è soggetta all’Iva nella misura ordinaria.
Il massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (massoterapista) essendo citato nell’articolo 99 come esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie beneficia dell’esenzione. Non si tratta di un professionista sanitario, ma di un operatore sanitario che non possiede autonomia professionale, dovendo lo stesso operare sotto la supervisione di un professionista sanitario.
In merito alla corretta procedura di fatturazione, l’Agenzia chiarisce che per le prestazioni del massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici vige il divieto di fatturazione elettronica via SdI, previsto per le prestazioni sanitarie detraibili documentabili anche tramite il Sistema tessera sanitaria. Al contrario, le attività di osteopata, chiropratico e chinesiologo, non essendo detraibili né documentabili attraverso il Sistema tessera sanitaria perché non considerate sanitarie, richiedono l’emissione della fattura elettronica.
Indicazioni operative sulle novità della manovra 2026 in merito alla tassazione degli incrementi retributivi
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 2/E del 24 febbraio 2026, ha fornito le istruzioni sulle novità contenute nella manovra 2026 concernenti la tassazione degli incrementi retributivi, dei rinnovi contrattuali e delle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale o per i turni.
Al fine di favorire l’adeguamento salariale al costo della vita e rafforzare il legame tra produttività e salario, la legge di Bilancio 2026 ha introdotto un’imposta sostitutiva del 5% per i lavoratori dipendenti privati, sugli incrementi retributivi, corrisposti nel 2026, in attuazione dei contratti collettivi sottoscritti nel triennio 2024-2025-2026.
Per l’anno 2026 è prevista l’applicazione di un’imposta sostitutiva, con aliquota pari al 15%, alle maggiorazioni e alle indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e alle indennità inerenti al lavoro a turni, fino a un limite massimo del relativo imponibile pari a 1.500 euro.
Incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali
La manovra 2026 ha disposto, a favore dei lavoratori del settore privato, degli incrementi retributivi per l’anno in corso, in attuazione dei rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1°gennaio 2024 al 31 dicembre 2026. Tali incrementi sono assoggettati a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%.
Per beneficiare dell’imposta sostitutiva in parola il reddito complessivo del lavoratore dipendente non deve superare i 33.000 euro nell’anno 2025.
Come anticipato l’imposta sostitutiva si applica agli incrementi retributivi corrisposti nel 2026, in attuazione dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026.
L’imposta sostitutiva riguarda gli importi corrisposti a partire dal 1°gennaio al 31 dicembre 2026, se relativi a rinnovi contrattuali sottoscritti nel triennio 2024, 2025, 2026.
Sono esclusi dall’agevolazione gli importi derivanti dai medesimi rinnovi, ma erogati prima del 1°gennaio 2026.
L’agevolazione in parola si applica ai soli incrementi retributivi, previsti dai rinnovi contrattuali interessati, che confluiscono nella retribuzione diretta, ovvero le dodici mensilità della retribuzione, la tredicesima e la quattordicesima mensilità. Sono inclusi gli istituti retributivi indiretti interessati dai medesimi incrementi retributivi, quali le assenze, per la sola parte integrata dal datore di lavoro, che danno diritto alla conservazione del posto di lavoro (malattia, maternità/paternità, infortunio).
Rimangono sempre esclusi gli scatti di anzianità e le somme corrisposte per prestazioni aggiuntive all’ordinaria attività come, ad esempio, le ore di lavoro superiori al normale orario che godono di maggiorazioni o le indennità e le maggiorazioni per lavoro notturno o festivo e le indennità di turno.
Restano escluse anche le somme erogate una tantum, seppur disposte dal rinnovo contrattuale, nonché il trattamento di fine rapporto (Tfr) la cui erogazione è differita a un momento successivo rispetto a quello della prestazione lavorativa.
Qualora gli aumenti previsti dal rinnovo contrattuale assorbano l’importo riconosciuto al dipendente a titolo di superminimo, la circolare ritiene che anche quest’ultimo possa beneficiare dell’agevolazione sui predetti incrementi retributivi.
Se l’aumento contrattuale riguarda i soggetti che hanno beneficiato del regime ‘impatriati’ o i ricercatori residenti all’estero rientrati in Italia, la misura agevolativa in commento si applica alla sola quota imponibile dell’aumento contrattuale.
Per fruire della tassazione con imposta sostitutiva, il lavoratore dipendente non deve presentare una specifica istanza, ma gli viene riconosciuta la possibilità di avvalersi della tassazione ordinaria, attraverso espressa rinuncia scritta dell’imposta sostitutiva.
Maggiorazione e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e indennità di turno
Per l’anno in corso la legge di Bilancio 2026 ha introdotto misure fiscali di favore con riferimento alle maggiorazioni e alle indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e alle indennità inerenti il lavoro a turno.
L’imposizione è pari al 15% per: le maggiorazioni e indennità corrisposte dal datore di lavoro in relazione al lavoro notturno; le maggiorazioni e indennità corrisposte per lavoro svolto nei giorni festivi e di riposo; per le indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turno.
Rientrano nell’ambito applicativo della disposizione agevolativa le indennità di reperibilità previste dai CCNL in relazione alle tipologie di lavoro appena elencate.
Le predette somme sono soggette a imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali, entro il limite annuo di 1.500 euro.
Il documento di prassi amministrativa precisa che restano escluse dall’ambito applicativo della disposizione le somme erogate in base ad accordi territoriali e aziendali, nonché gli istituti retributivi indiretti, a carico del datore di lavoro, nel caso di assenza dal lavoro (malattia, maternità/paternità, infortuni), o quelli differiti (Tfr), e le voci riguardanti la retribuzione diretta ordinaria (quindi anche la tredicesima e la quattordicesima mensilità).
Restano altresì escluse le somme corrisposte, a qualsiasi titolo, per lavoro straordinario, eccetto che festivo o notturno, e i compensi che, ancorché denominati come maggiorazioni o indennità, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria.
Il comma 11 della manovra 2026 dispone che l’agevolazione in commento non si applica ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto turismo, inclusi gli stabilimenti termali, ai quali è riconosciuto un trattamento integrativo speciale.
Per beneficiare della tassazione agevolata il lavoratore non è tenuto a presentare una specifica istanza che invece necessita qualora lo stesso intenda avvalersi della tassazione ordinaria.
Ai sostituti d’imposta del settore privato spetta il compito di applicare l’imposta sostitutiva nei confronti dei titolari di reddito di lavoro dipendente (complessivamente considerato) di importo non superiore nel 2025 a 40 mila euro. Laddove il sostituto d’imposta, tenuto ad applicare l’imposta sostitutiva, sia diverso da quello che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi (CU) per l’anno precedente, il lavoratore attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno. L’attestazione del predetto importo va resa tramite la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Il dipendente privo di un sostituto d’imposta (ad esempio il lavoratore domestico) si avvarrà, invece, della dichiarazione dei redditi come pure il contribuente che opta per assoggettare gli emolumenti alla tassazione ordinaria. Dichiarazione dei redditi anche per chi ha beneficiato dell’agevolazione in mancanza dei presupposti.
L’imposta sostitutiva va applicata dal sostituto d’imposta che deve versarla utilizzando i codici tributi istituiti con la risoluzione n. 2/E/2026.
Estensione del periodo agevolabile per i soggetti che applicano il regime speciale per lavoratori impatriati e gli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero
Con la risoluzione n. 8/E del 23 febbraio 2026 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alle agevolazioni fiscali previste per coloro che trasferiscono la residenza fiscale in Italia (regime speciale per lavoratori impatriati) e in merito agli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero, dopo le modifiche introdotte dal decreto Crescita.
Proprio il Dl n. 34/2019 ha aggiornato i requisiti richiesti ai fini dell’applicazione dei regime agevolativi in parola e ha previsto la possibilità di poterne fruire per ulteriori periodi d’imposta.
In merito al regime speciale per lavoratori impatriati il decreto Crescita ha disposto, per i soggetti che si sono trasferiti in Italia dopo il 2 luglio 2019 e che hanno acquisito la residenza dal periodo d’imposta 2020, l’incremento dal 50 al 70% della percentuale dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia che non concorrono alla formazione del reddito complessivo e la possibilità di estendere, per un ulteriore quinquennio, il periodo agevolabile in ipotesi disciplinate dalla legge.
Il regime in parola trova applicazione per altri cinque periodo di imposta ai lavoratori che hanno almeno un figlio minorenne e che diventano proprietari di una residenza in Italia, dopo il trasferimento nel Bel Paese o nei dodici mesi precedenti al trasferimento.
Con il decreto Fiscale il legislatore ha voluto superare la disparità di trattamento tra coloro che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia a decorrere dal 3 luglio 2019 e coloro che sono rientrati dal 30 aprile 2019, estendendo anche nei confronti di questi ultimi le agevolazioni previste dal decreto Crescita a favore dei lavoratori che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia dal 2020.
Infatti, il decreto Fiscale all’articolo 13-ter dispone che, per i soggetti che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019, e risultano beneficiari del regime speciale, l’aumento dell’abbattimento della base imponibile dal 50 al 70% è subordinato all’emanazione di un decreto del Mef.
Questo decreto, tuttavia, non è stato mai emanato e, successivamente, l’art. 13-ter del decreto Fiscale è stato abrogato.
All’Amministrazione finanziaria è stato chiesto se, per coloro che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019, anche la possibilità di beneficiare dell’allungamento del regime speciale per ulteriori cinque periodi d’imposta, sia subordinata all’emanazione del citato decreto del Mef.
Sul punto la normativa prevede che possono fruire del regime speciale per ulteriori cinque periodi d’imposta i soggetti che a decorrere dal 30 aprile 2019 hanno trasferito la residenza in Italia e risultano beneficiari del regime speciale per lavoratori impatriati, senza disporre altro.
Pertanto, coloro che dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019 hanno trasferito la residenza in Italia possono beneficiare del regime speciale per lavoratori impatriati, al pari dei lavoratori che si sono trasferiti in Italia a partire dal periodo d’imposta 2020, indipendentemente dal decreto del Mef.
L’ulteriore quinquennio va computato a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di completamento del primo quinquennio agevolabile, che decorre dal periodo d’imposta di trasferimento della residenza in Italia.
In merito agli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero, la risoluzione fa presente che l’articolo 44 del decreto legge n. 78/2010 prevede la detassazione del 90% degli emolumenti percepiti da docenti e ricercatori.
Tale agevolazione si applica ‘nel periodo d’imposta in cui il docente o ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei cinque periodi d’imposta successivi (per coloro che si sono trasferiti in Italia prima del periodo d’imposta 2020 ‘e nei tre periodi d’imposta successivi’), sempre che permanga la residenza fiscale in Italia’.
A favore di docenti e ricercatori che hanno trasferito la residenza fiscale a partire dal periodo d’imposta 2020 il decreto Crescita ha previsto un periodo più lungo di applicazione degli incentivi riconoscendo un periodo agevolato della durata di otto periodi d’imposta a favore di coloro che hanno un figlio minorenne o a carico (anche in affido) o che diventano proprietari di un’abitazione in Italia a seguito del trasferimento. L’agevolazione sale a undici periodi d’imposta per docenti e ricercatori con almeno due figli minorenni o a carico (anche in affido) e cresce ulteriormente a tredici periodi d’imposta a favore di docenti e ricercatori con almeno tre figli minorenni o a carico (anche in affido).
La mancanza di specifiche statuizioni fa ritenere che sia possibile fruire di un progressivo allungamento del periodo agevolabile anche qualora al rientro in Italia il contribuente non abbia figli minori e tale evento si verifichi nel corso del periodo agevolabile.
Scadenzario Fiscale
02 Mar 2026 (10)
1) Versamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre dell'anno 2025
2) Bollo auto Friuli Venezia Giulia e Sardegna: versamento
3) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
4) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
5) Contratti di affitto di fondi rustici non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata: registrazione della denuncia annuale cumulativa
6) Canone RAI: comunicazione all'Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti che corrispondono pensioni senza vincolo di tesoreria unica
7) Comunicazione annuale dei dati relativi alle forniture di documenti fiscali
8) Comunicazione liquidazioni periodiche IVA effettuate nel quarto trimestre solare precedente
9) Canone RAI: comunicazione all'Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti che corrispondono redditi da pensione con vincolo di tesoreria unica
10) Conguaglio sui redditi di lavoro dipendente e assimilati
03 Mar 2026 (1)
1) Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro
16 Mar 2026 (62)
1) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento quota canone TV trattenuta ai pensionati
2) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento quota canone TV trattenuta ai pensionati
3) Versamento imposta sugli intrattenimenti
4) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari
5) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti
6) Tobin Tax: versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, ai valori mobiliari e agli strumenti finanziari derivati
7) Tassa annuale vidimazione libri sociali
8) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
9) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
10) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
11) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
12) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
13) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
14) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
15) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
16) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
17) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
18) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
19) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
20) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
21) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
22) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
23) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
24) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
25) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
26) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
27) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
28) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
29) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
30) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
31) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
32) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
33) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
34) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
35) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
36) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
37) Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017
38) Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
39) Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
40) Versamento saldo IVA derivante dalla dichiarazione annuale
41) Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop: liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente
42) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: liquidazione e versamento Iva mese precedente
43) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
44) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: versamento saldo IVA 2025
45) Soggetti che hanno affidato a terzi la contabilità: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al secondo mese precedente
46) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
47) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
48) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
49) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
50) CU 2026: Consegna agli interessati
51) Comunicazioni all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi agli interessi passivi per contratti di mutuo
52) Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai contributi previdenziali e assistenziali
53) Soggetti che erogano i rimborsi relativi alle spese universitarie: trasmissione telematica dei dati dei rimborsi relativi alle spese universitarie erogati nell'anno precedente, con l'indicazione dell'anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata
54) Amministratori di condominio: Trasmissione telematica dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali
55) Veterinari: comunicazione al Sistema TS dei dati relativi alle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche nell'anno 2025
56) Sostituti d'imposta: Trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle CU 2026 a.i. 2025 rilasciati ai propri sostituiti
57) Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai contratti assicurativi e ai premi assicurativi
58) Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati riferiti all'anno precedente relativi alle spese funebri
59) Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati riferiti all'anno precedente relativi alle spese universitarie
60) Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati riguardanti le spese relative alle rette per la frequenza degli asili nido, pubblici e privati
61) Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili eseguite nell'anno precedente da persone fisiche
62) Comunicazione all'Anagrafe Tributaria delle erogazioni liberali restituite nell'anno precedente, con l'indicazione dei dati identificati del soggetto a favore del quale è stata effettuata la restituzione e dell'anno nel quale è stata ricevuta l'erogazione rimborsata
20 Mar 2026 (1)
1) Opposizione all'utilizzazione dei dati delle erogazioni liberali effettuate nell'anno precedente per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata
31 Mar 2026 (5)
1) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
2) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
3) Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro
4) Erogazioni liberali per la realizzazione di "progetti culturali": Comunicazione del MIC dell'elenco nominativo dei soggetti che hanno effettuato le elargizioni in denaro e del relativo ammontare
5) Presentazione modello EAS
I Servizi dello Studio
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Lo Studio
La nostra storia
Competenza, trasparenza, legalità e centralità della Clientela sono i valori primari perseguiti dallo Studio.
Lo studio, anche utilizzando tutti i più moderni strumenti telematici, opera perseguendo il risultato migliore per la Clientela, offrendo un servizio di qualità, rispettando i tempi, la privacy e la deontologia professionale. Lo staff è continuamente aggiornato sulle ultime novità del settore proprio al fine di garantire al meglio i servizi.
Abbiamo una consolidata esperienza nella consulenza e assistenza societaria e tributaria, settore in cui operiamo dal 1984. La professionalità è messa al servizio del Cliente per cercare di soddisfare ogni sua esigenza. Le attività dello studio sono svolte sia direttamente che tramite terzi professionisti, specializzati e di assoluta fiducia, si è pertanto in grado di offrire alla Clientela una consulenza aziendale / privatistica di tipo globale, anche in materia legale – notarile – tecnica.
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