Studio Mirabile Baccarani
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Rassegna Fiscale
Ricevute e documenti digitali blindano i bonus nel 730
La precompilata fa i conti con la diffusione dei sistemi di pagamento elettronici. Va letta in questo senso anche la novità del decreto legge n. 19/2026, il decreto Pnrr, che prevede lo stop all’obbligo di conservare le ricevute generate dai Pos. Sono dunque sufficienti gli estratti conto bancari. Una scheda a lato dell’articolo riporta i documenti necessari che devono essere conservati in dieci casi diversi, considerando le detrazioni più diffuse nelle dichiarazioni presentate lo scorso anno. Dalle spese sanitarie, alle spese per le assicurazioni su vita e invalidità permanente. Per le spese detraibili al 19% il fatto che il pagamento sia avvenuto con mezzi tracciabili può essere annotato sul giustificativo da chi ha ricevuto la somma. In alternativa, il contribuente può conservare il documento specifico: la ricevuta del pagamento con la carta, l’estratto conto, la copia del bollettino postale o PagoPa ecc. Secondo le istruzioni al modello 730, i documenti riferiti alle dichiarazioni di quest’anno vanno conservati fino al 31 dicembre 2031.
Operazioni tracciabili certificate anche dagli estratti conto
La novità contenuta nell’articolo 8 del decreto Pnrr, convertito dalla legge n. 50/2026, prevede che per la deducibilità o la detraibilità degli oneri sostenuti sono validi anche gli estratti conto o le documentazioni bancarie in sostituzione delle ricevute cartacee dei Pos, per attestare l’utilizzo di sistemi di pagamento tracciabili. Per acquisire efficacia fiscale il documento deve contenere, oltre alle indicazioni di base, anche il codice fiscale o la partita Iva dell’acquirente. Lo strumento alternativo è la fattura elettronica. La nuova disposizione del decreto legge Pnrr riconosce piena fungibilità tra ricevuta Pos e documentazione bancaria quando lo scontrino e la fattura elettronica non siano di per sé auto consistenti. In questi casi, l’estratto conto bancario potrà essere utilizzato in luogo delle ricevute cartacee.
Decolla l’iter negoziato, incarichi al 25% dei professionisti
Secondo gli ultimi dati forniti dall’Osservatorio crisi d’impresa di Unioncamere aumentano le aziende che chiedono di accedere alla composizione negoziata. E, di conseguenza, cresce il numero dei professionisti coinvolti nella procedura. I dati evidenziano che nel primo trimestre 2026 le richieste inviate dalle imprese sono state 455, il 17,6% in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Ad aumentare è anche il tasso di successivo della procedura, a dimostrazione che le imprese stanno sempre più intraprendendo questo percorso quando la crisi non è in uno stato così avanzato da renderla irrecuperabile. Il 21% delle domande di composizione negoziata definite in questi anni hanno avuto un esito positivo, individuando una via di risanamento ed evitando l’insolvenza.
Gli accordi con il Fisco spingono lo strumento
Secondo i professionisti la composizione negoziata è uno strumento destinato a crescere. Diversi fattori spingono in questa direzione. E’ meno costosa e ha più agevolazioni rispetto alle procedure concorsuali, ha tempo contenuti ed è gestita in prima battuta fuori dai tribunali, tramite le Camere di commercio. Inoltre, la possibilità di negoziare un accordo con le agenzie fiscali sui debiti tributari sta facendo aumentare l’interesse anche delle imprese di minori dimensioni, che spesso arrivano alle situazioni di crisi con troppi debiti con l’Erario, più che con le banche e i fornitori. Si tratta di una chance, prima esclusa e poi introdotta dal decreto legislativo 136/2024, che amplia le potenzialità dello strumento.
Cripto-attività, costo fiscale decisivo per le plusvalenze
Per calcolare la plusvalenza imponibile occorre individuare il corretto costo di acquisto delle cripto-attività. Le plusvalenze sono determinate come differenza tra il corrispettivo percepito dalla cessione e il costo o valore di acquisto delle cripto-attività. Ed è proprio su quest’ultimo elemento che si concentra uno dei profili più delicati: il costo, infatti, deve essere documentato dal contribuente sulla base di ‘elementi certi e precisi’. In mancanza di tale documentazione e data la non ammissibilità di dichiarazioni sostitutive, la normativa prevede che il costo sia pari a zero. L’infedele compilazione del quadro RW espone a sanzioni non trascurabili. Tale quadro va compilato per adempiere agli obblighi di monitoraggio fiscale delle cripto-attività e rileva anche ai fini della Ivca. Dall’imposta è possibile scomputare un credito d’imposta pari a eventuali imposte patrimoniali già versate all’estero sulle medesime attività.
Maggiori doveri per l’organo di controllo
Il decreto Capitali (Dlgs 47/2026), tra l’altro, ridisegna la parte del Codice civile dedicata all’amministrazione e al controllo delle società per azioni, introducendo una disciplina generale dell’organo di controllo in tutti i tipi di governance. Tra le novità del decreto figurano quelle che hanno un impatto significativo sulle attività degli organi di controllo delle società non quotate. Tali modifiche vanno nella direzione di creare alcune regole che siano applicabili in tutti e tre i sistemi di govenance, a prescindere dal soggetto che esercita la funzione di controllo. Infatti, l’organo di controllo nel sistema tradizionale coincide con il collegio sindacale, nel sistema dualistico con il consiglio di sorveglianza e nel monistico con il comitato per il controllo sulla gestione costituito all’interno del Cda. L’innovazione più rilevante è rappresentata dall’introduzione di un esplicito obbligo di vigilanza sul sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e sul coordinamento delle sue funzioni. Tale obbligo è ora previsto per legge anche per le non quotate.
La mancata iscrizione all’Aire non prova la residenza in Italia
La Cgt di secondo grado della Sicilia, con la sentenza 2387/3/2026 del 19 marzo 2026, ha stabilito che in tema di residenza fiscale delle persone fisiche, prima delle recenti modifiche normative, i criteri dell’iscrizione nell’anagrafica dei residenti, del domicilio e della residenza per la maggior parte del periodo d’imposta operano in via alternativa. In assenza del requisito formale dell’iscrizione nell’anagrafe dei residenti, è necessario verificare se è presente uno dei requisiti di fatto: avere la residenza, cioè la dimora abituale, oppure il domicilio, vale a dire il centro dei propri interessi. Questo riscontro va fatto in concreto e non può essere svolto su elementi formali, quale la mancata iscrizione all’Aire. In assenza di questi requisiti è esclusa la soggettività passiva in Italia per un contribuente stabilmente residente e operante all’estero in merito ai redditi ivi prodotti, dei quali successivamente trasferisce in Italia le relative disponibilità in vista del suo rientro, poi verificatosi.
Operazioni inesistenti, nessuna detrazione Iva se la società è una cartiera
La Cgt di primo grado di Milano, con la sentenza 433/11/2026, ha affermato la legittimità del recupero della detrazione dell’Iva per utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti quando la fittizietà del’operatore commerciale sia emersa con evidenza in sede di indagine fiscale, non possedendo il fornitore mezzi e risorse per eseguire le prestazioni fatturate, dovendo la società usare una particolare diligenza, soprattutto laddove venga in contatto con imprese da poco presenti sul mercato. Nel caso analizzato l’ufficio del Fisco aveva notificato un avviso di accertamento con cui recuperava maggiori imposte per indebita detrazione dell’Iva su fatture afferenti a operazioni inesistenti.
Saldo 2024 e acconto 2025: le chance di ravvedimento tra sanzioni e modelli F24
Con il ravvedimento operoso è possibile regolarizzare la propria posizione a patto di versare la sanzione, ridotta, contemporaneamente all’imposta e agli interessi. Questo istituto è utilizzabile anche da parte dei soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale, se non hanno ancora ricevuto l’avviso bonario. Il debito può essere compensato in tutto o in parte con i crediti d’imposta disponibili, crediti che risultano dal modello Redditi che possono essere utilizzati sin dal giorno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, a condizione che siano effettivamente spettanti e indicati in dichiarazione. Chi dispone di un credito capiente può trasmettere un F24 a zero con le sanzioni fisse di 50 euro, se la trasmissione tardiva avviene entro 5 giorni lavorativi dalla scadenza, o di 100 euro per ritardi superiori. La compensazione deve avvenire con un credito d’imposta già disponibile alla scadenza del versamento.
Affitti parziali, esenzioni salve
La Cassazione tributaria, con l’ordinanza n. 8236 dello scorso 2 aprile, ha affermato che l’esenzione Imu per l’abitazione principale spetta al contribuente anche nel caso in cui l’immobile venga locato parzialmente a terzi, purché il possessore vi mantenga la residenza e la dimora abituale. Per i giudici di legittimità la norma che disciplina l’agevolazione Imu va interpretata nel senso che la locazione parziale dell’abitazione non impedisce la fruizione dell’esenzione, qualora il possessore mantenga la propria residenza e dimora abituale nell’immobile.
Visto infedele? Un vizio formale
L’apposizione di un visto di conformità infedele rappresenta una violazione meramente formale non sanzionabile. Inoltre, non può essere disconosciuta la compensazione del credito derivante, a sua volta, da una dichiarazione Iva sulla quale è stato apposto un visto infedele; infatti, la normativa di riferimento prevede che possa essere recuperato il credito e irrogate le sanzioni solo se il visto viene omesso, situazione non paragonabile al visto infedele. Sono le conclusioni della Cassazione civile tributaria che si leggono nell’ordinanza n. 4917/2026 depositata lo scorso 5 marzo. Il caso riguarda atti di recupero Iva impugnati da una società per azioni esercente attività di autotrasporto.
Gruppi, la parentela non basta
Non sono sufficienti i legami di parentela fra i soci delle compagini a ritenere che esista un vero e proprio gruppo imprenditoriale, anche ai fini fiscali. Né basta accertare il collegamento societario esterno per presumere l’esistenza di un’unica ‘corporation’. Per ottenere sui movimenti finanziari tra le società il riconoscimento della neutralità fiscale dovuta a quelli infragruppo, occorre invece dimostrare che la capogruppo esercita un’attività di direzione e coordinamento delle consociate. Affinché sussista il collegamento fra società bisogna accertare che uno degli enti eserciti un’influenza notevole sulle decisioni dell’altro. Insufficiente che i soci delle due compagini siano legati da rapporti di parentela. Così la Cassazione tributaria nella sentenza n. 9260 del 13 aprile 2026.
Novità Fiscali
Istituzione dei codici tributo per il versamento delle somme dovute per il recupero dell’Ici
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 12/E del 24 marzo 2026, ha istituito i codici tributo per consentire il versamento, con modello F24, delle somme dovute per il recupero dell’Ici così come previsto dalla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 6 novembre 2018. Il Ministero dell’Economia, con il decreto del 4 febbraio scorso, ha approvato il modello di dichiarazione e fornito le istruzioni e specifiche tecniche.
I soggetti interessati devono presentare il modello, esclusivamente per via telematica, entro il 31 marzo 2026, relativamente al periodo dal 2006 al 2011.
Il versamento dell’imposta oggetto di recupero è effettuato entro 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione. Il pagamento è effettuato in favore dei Comuni ove sono ubicati gli immobili oggetto del recupero, detratti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo Ici per lo stesso periodo d’imposta.
Per importi superiori a 100.000 euro è possibile usufruire del versamento a rate in quattro quote trimestrali di pari importo.
Trovano applicazione le sanzioni previste dall’art. 16-bis del decreto legge n. 131/2024 in ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione e di versamento di importo difforme rispetto a quanto dichiarato.
L’Agenzia delle Entrate, inoltre, ha istituito i codici tributo per il versamento delle somme tramite il modello F24 “Enti pubblici” (F24EP).
Modello F24 (sezione Inps) - Soppressione delle causali contributo relative ad alcuni Enti Bilaterali
Con la risoluzione n. 11/E del 24 marzo 2026 l’Agenzia delle Entrate, su richiesta dell’Inps, ha disposto la soppressione delle seguenti causali contributo relative ad alcuni Enti Bilaterali:
- “EBPA” denominata “Ente Bilaterale per l’Artigianato”;
- “EBAG” denominata “Ente Bilaterale contrattuale Nazionale per l’Agricoltura e l’agroalimentare”;
- “ENBP” denominata “Ente nazionale Bilaterale Lavoro Impresa e Pesca”.
Scadenzario Fiscale
10 Apr 2026 (1)
1) Associazioni sportive dilettantistiche: presentazione istanza di ammissione al beneficio del cinque per mille
16 Apr 2026 (46)
1) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento quota canone TV trattenuta ai pensionati
2) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento quota canone TV trattenuta ai pensionati
3) Versamento imposta sugli intrattenimenti
4) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari
5) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti
6) Tobin Tax: versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, ai valori mobiliari e agli strumenti finanziari derivati
7) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale
8) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
9) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
10) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
11) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
12) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
13) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
14) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
15) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
16) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
17) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
18) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
19) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
20) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
21) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
22) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
23) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
24) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
25) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
26) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
27) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
28) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
29) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
30) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
31) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
32) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
33) Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017
34) Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
35) Versamento ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nel medesimo periodo
36) Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
37) Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, consolle da gioco, tablet PC e laptop: liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente
38) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: liquidazione e versamento Iva mese precedente
39) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
40) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: versamento saldo IVA 2025
41) Soggetti che hanno affidato a terzi la contabilità: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
42) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
43) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
44) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
45) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale
46) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
20 Apr 2026 (2)
1) Esercenti commercio al minuto e attività assimilate nonché agenzie di viaggio e turismo che non effettuano la liquidazione mensile ai fini Iva: Comunicazione analitica delle operazioni in contanti legate al turismo
2) Collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico (POS) e gli strumenti di certificazione dei corrispettivi (registratore telematico-RT).
30 Apr 2026 (4)
1) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
2) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
3) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: presentazione INTRA 12
4) Sostituti d'imposta: Trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle CU 2026 a.i. 2025 rilasciati ai propri sostituiti
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