Studio Mirabile Baccarani
Ragionieri Commercialisti - Revisori legali dei conti
Mirabile srl
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Rassegna Fiscale
Carte e bancomat, via i costi ai pagamenti fino a 10 euro
Torna operativo l’accordo tra banche, circuiti di pagamento e commercianti per ridurre il costo delle transazioni digitali gestite attraverso carte di credito, di debito e prepagate. L’obiettivo è ridurre i costi delle commissioni applicate alle transazioni: per le operazioni sotto i 10 euro dovrebbero sparire del tutto, mentre per i pagamenti sotto i 30 euro dovrebbero essere ridotte. Il nuovo protocollo d’intesa ha validità di due anni e ha ricevuto il via libera dall’Antitrust. Rispetto alla precedente edizione, viene stabilito che i prestatori di servizi di pagamento propongono ‘almeno un’offerta commerciale per le imprese con fatturato fino ad almeno 750 mila euro’. Per favorire una maggiore comparabilità le offerte dovranno essere trasmesse al Cnel. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Piccoli esercenti, Pos meno cari’ – pag. 26)
Flat tax e contabilità semplificata: il rischio di addio frena la crescita
Torna al centro del dibattito politico il possibile aumento della soglia del regime forfettario. Secondo la Commissione europea, l’Ufficio parlamentare di bilancio e la Banca d’Italia, però, la flat tax può scoraggiare la crescita delle imprese. Uno studio di Bankitalia evidenzia infatti che il superamento delle soglie fiscali e amministrative genera costi significativi, inducendo molte attività a non espandersi. L’uscita dal regime forfettario comporta un costo medio di circa 3.800 euro per impresa e una riduzione del valore aggiunto pari al 10,2%. Anche la perdita della contabilità semplificata e l’obbligo di nominare un organo di controllo aumentano sensibilmente gli oneri aziendali. Secondo uno studio, queste soglie creano un effetti disincentivante nel sistema produttivo nazionale.
Professionisti, pagamenti Pa con verifiche su tre livelli
La legge di Bilancio 2026 ha introdotto la norma che stabilisce il blocco dei pagamenti da parte della PA sui compensi dei liberi professionisti in presenza di debiti fiscali superiori a 5 mila euro. La verifica fiscale viene effettuata per ogni pagamento e riguarda ogni tipo di incarico e tutti gli emolumenti, compresi quelli dovuti da soggetti diversi della PA per incarichi o compensi a carico dello Stato. Dunque, prima di effettuare i pagamenti le PA sono tenute a verificare, tramite il portale Acquisti in Rete, che il beneficiario non abbia cartelle esattoriali non pagate con l’Ader. La procedura avviene online. L’operatore di verifica inserisce il codice fiscale del professionista beneficiario del pagamento e il sistema in tempo reale restituirà l’esito. Se è presente un debito inferiore o pari a 5 mila euro la PA procede al pagamento altrimenti lo blocca e versa il dovuto direttamente alle Entrate.
Derivati non di copertura con inerenza caso per caso
Con la risposta n. 122/2026 l’Agenzia delle Entrate ha affrontato la questione dell’inerenza dei componenti negativi causati da strumenti finanziari derivati c.d. ‘non di copertura’ stipulati da imprese industriali. La questione nasce da una recente pronuncia della Cassazione secondo la quale i derivati speculativi non sono generalmente inerenti all’attività delle imprese non finanziarie e le relative perdite non sono deducibili. Nel caso esaminato, una società attiva nel trading fisico di energia utilizza futures e commodity swap come attività complementare al proprio business. L’Agenzia riconosce l’inerenza dei derivati, precisando però che la valutazione va effettuata caso per caso, in base alle caratteristiche dello strumento e alle esigenze aziendali. Considerata rilevante anche una ‘copertura gestionale’ del rischio, pur in assenza di una formale relazione di hedge accounting. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Deducibili svalutazioni derivati su commodities’- pag. 25)
Nel Terzo settore il fisco ora premia le attività
Ieri, la Fondazione Bocelli ha ospitato la terza tappa del roadshow dell’Agenzia delle Entrate per incontrare le realtà del Terzo settore. L’evento è stato dedicato al nuovo regime tributario. Al convegno il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone ha ribadito l’importanza del dialogo e della semplificazione nel rapporto fisco-enti del Terzo settore. Il vice ministro all’Economia, Maurizio Leo ha sottolineato la centralità del Terzo settore e l’attenzione dell’Esecutivo per risolvere eventuali criticità. Il sottosegretario all’Economia, Lucia Albano ha confermato l’approvazione, a breve, del Piano dell’economia sociale che sarà contenuto in un Dpcm. Si tratta – ha detto Albano – di costruire le condizioni per lo sviluppo di un’economia che vede protagonisti dagli enti del Terzo settore alle realtà sportive dilettantistiche, dalla cooperazione agli enti religiosi.
Stretta sulle perdite infragruppo
Il decreto Omnibus, correttivo della riforma fiscale, contiene una misura sul regime del riporto delle perdite fiscali nell’ambito del reddito d’impresa. Per il regime di compensazione delle perdite infragruppo occorre considerare il controllo di diritto, determinato in base alla maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria della controllata, tenendo conto anche delle partecipazioni ‘indirettamente’ detenute. Il decreto dispone che il comma 3 dell’art. 84 del Dpr 917/1986 vada interpretato nel senso che il trasferimento delle partecipazioni, complessivamente rappresentanti la maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria del soggetto che riporta le perdite, si considera avvenuto anche nel caso in cui oggetto dello stesso siano le partecipazioni di una società che detiene il controllo del soggetto che riporta le perdite; di conseguenza, la limitazione al riporto delle perdite potrebbe scattare anche in caso di trasferimento ‘indiretto’ del controllo della società.
Uno scudo fiscale di sette anni
I contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale nel 2024 potevano ‘scudare’ gli anni dal 2018 al 2022, mentre chi ha utilizzato questo strumento nel 2025 poteva far rientrare gli anni d’imposta dal 2019 al 2023. Qualora l’abbinamento Cpb più ravvedimento speciale venisse riproposto, le annualità scudabili indicate nell’emendamento al Dl carburanti-ter sarebbero quelle dal 2020 al 2024 e rientrerebbero nella possibilità di fruire del nuovo ravvedimento anche coloro che, avendo già aderito al patto con il fisco per gli anni 2024-2025, rinnoverebbero l’opzione per gli anni 2026-2027. In quest’ultimo caso, ci si potrebbe trovare di fronte a un contribuente che ha già fruito dello scudo dal 2018 al 2022 e che ora potrebbe estendere la copertura dell’istituto agli anni 2023 e 2024. Di fatto lo scudo potrebbe ‘coprire’ 7 anni d’imposta, proteggendo anche il 2023, il tallone d’Achille per il patto fiscale del 2024-2025.
Indagini bancarie di vetro
Due ordinanze gemelle della Corte di cassazione mettono l’accento sulla trasparenza. La sezione tributaria della Cassazione, con le ordinanze n. 19956 e n. 19960 di ieri, sostiene che le indagini bancarie non possono costituire un mero atto interno all’Amministrazione finanziaria perché il contribuente deve poter verificare e comprendere la motivazione che le ha richieste. Così, ove il contribuente contesti in maniera specifica l’assenza o l’inadeguatezza del provvedimento autorizzatorio, i dati bancari raccolti diventano inutilizzabili e l’avviso di accertamento risulta viziato nella parte in cui poggia su quelle risultanze. Pur lasciando intatto il potere del fisco di accedere ai conti correnti, i giudici ridisegnano la cornice entro cui tale potere può essere legittimamente esercitato perché il provvedimento autorizzativo delle indagini che ne costituisce il fondamento non può più rimanere un atto meramente interno, scevro da qualsiasi forma di controllo.
Bonus facciate: per il credito d’imposta le fatture non bastano
Con la sentenza dello scorso 20 maggio, la n. 20669, la Corte di cassazione ha ribadito che per i bonus edilizi diversi dal Superbonus non occorre presentare stati di avanzamento lavori, ma questo non significa che la cessione del credito o lo sconto in fattura possano fondarsi su fatture riferite a opere non realizzate. Il credito d’imposta presuppone infatti l’effettiva esecuzione dell’intervento agevolato e non può sorgere per effetto della sola emissione della fattura o del pagamento della spesa. I giudici di piazza Cavour hanno confermato il sequestro disposto nei confronti di una società coinvolta in operazioni relative al bonus facciate. Nel caso analizzato due condomìni avevano utilizzato il meccanismo dello sconto in fattura.
Novità Fiscali
Tassazione sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali dei premi di produttività e delle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili - Novità della manovra 2026
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 22/E del 9 giugno 2026, fornisce chiarimenti in merito alle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2026 in materia di tassazione sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali, riguardanti i premi di produttività e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato negli anni 2026 e 2027.
La risoluzione fa un excursus sulla tassazione agevolata in parola, evidenziando che è stata introdotta dalla legge di stabilità 2016. Originariamente era prevista nella misura del 10%, ai premi di produttività del settore privato e alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili dell’impresa da parte dei lavoratori, entro l’importo, inizialmente, di 2 mila euro lordi, elevabile a 2.500 euro per le aziende che prevedono il coinvolgimento dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro. Negli anni, limiti e aliquota sono stati ritoccati per rafforzare l’incentivo.
La stessa legge di stabilità del 2016 ha attribuito al dipendente la possibilità di scegliere se ottenere il premio in denaro o in natura (ovvero in benefit aziendali). Questi ultimi, se rientrano nelle categorie previste dall’articolo 51 del Tuir, non concorrono a formare reddito imponibile entro certi limiti, rendendo particolarmente conveniente la loro scelta.
Il legislatore, con la legge di Bilancio 2026, è intervenuto sui premi di produttività introducendo due modifiche. Ha previsto che ai premi di produttività e alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili, erogati negli anni 2026 e 2027, l’imposta è applicabile con l’aliquota ridotta all’1%, elevando il tetto massimo di imponibile da 3 mila a 5 mila euro.
Sul punto sono stati sollevati dubbi interpretativi in merito alla possibilità di consentire al lavoratore di optare per la sostituzione del premio in una delle forme di benefit aziendale di cui all’articolo 51 del Tuir, entro il nuovo limite di 5 mila euro.
Questo in quanto la manovra 2026, nel modificare l’aliquota d’imposta sostitutiva e il limite annuo di imponibile ammesso al regime di tassazione sostitutiva, fa riferimento solo al comma 182 della legge di stabilità 2016.
La risoluzione chiarisce che il comma 184 che consente la scelta tra premio in denaro o in natura, non è una disposizione autonoma, ma richiama la disciplina dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività e sulle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili.
Pertanto, deve ritenersi che, anche nel caso in cui il lavoratore opti per l’erogazione del premio in forma di benefit aziendale, trova applicazione il nuovo limite di imponibile di 5 mila euro previsto dalla legge di Bilancio 2026.
Come anticipato, quindi, per gli anni 2026 e 2027, il lavoratore potrà ricevere fino a 5 mila euro in denaro, beneficiando dell’imposta sostitutiva ridotta all’1%, oppure potrà decidere di convertire la stessa somma (anche in parte) in benefit aziendali.
Rilevanza catastale degli interventi di cui all’art. 119 Dl n. 34/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020
L’Agenzia delle Entrate dedica la risoluzione n. 21/E del 5 giugno 2026, alle richieste di chiarimenti formulate in merito ai criteri per l’individuazione delle tipologie di interventi edilizi che assumono rilevanza e per i quali sorge l’obbligo di aggiornamento catastale.
Le richieste di chiarimenti sono correlate alle lettere di compliance trasmesse dall’Agenzia in caso di mancata presentazione, da parte dei soggetti obbligati, degli atti di aggiornamento catastale per gli immobili interessati da lavori agevolati con il Superbonus.
I dubbi espressi e formulati alla Direzione centrale attengono alle variazioni catastali derivanti da interventi che modificano le caratteristiche costruttive ed impiantistiche delle unità immobiliari, dei fabbricati e delle aree a seguito dei quali le medesime unità sono suscettibili di un incremento di redditività.
Ambito di riferimento
La risoluzione chiarisce innanzitutto che i chiarimenti forniti nel presente documenti si applicano a tutti gli interventi edilizi, non solo a quelli relativi al Superbonus.
In merito agli adempimenti di natura catastale è bene ricordare che è obbligatorio dichiarare al Catasto tutte le variazioni nello stato degli immobili che incidono sugli elementi e le caratteristiche rilevanti ai fini della valutazione della categoria, della classe e della consistenza. Ciò si verifica in presenza di variazioni della destinazione d’uso, della consistenza, della conformazione e della sagoma dell’unità immobiliare, nonché delle caratteristiche costruttive, impiantistiche, tipologiche o distributive.
Il sistema estimativo del Catasto dei fabbricati si fonda su un modello di tipo comparativo, nel quale il classamento costituisce una valutazione tecnica del livello di redditività ordinaria dell’unità immobiliare, effettuata mediante confronto con altre unità presenti nel medesimo contesto territoriale, aventi caratteristiche simili.
In quest’ottica, dunque, l’eventuale incremento di redditività dell’unità immobiliare, derivante dagli interventi edilizi effettuati come, ad esempio, l’installazione di ascensori, comporta l’attribuzione del classamento che, per comparazione, corrisponde a quello di altre unità immobiliari già censite, aventi caratteristiche simili, ubicate nel contesto territoriale di riferimento.
Interventi concernenti la dotazione impiantistica
I maggiori dubbi interpretativi, oggetto delle richieste inviate all’Agenzia delle Entrate, hanno riguardato la rilevanza catastale degli interventi di ampliamento della dotazione impiantistica, anche tramite impianti tecnologici a servizio comune di più unità immobiliari.
Per l’eventuale aggiornamento catastale conseguente ad interventi sulla dotazione impiantistica, l’Agenzia indica come criterio operativo di ausilio l’iter logico esplicitato dalla circolare n. 36/E/2013, avente ad oggetto ‘Impianti fotovoltaici – Profili catastali ed aspetti fiscali’, precisando che i contenuti possono valere in linea di principio anche per altri tipi di ampliamento degli impianti. In particolare, rileva la configurazione del sistema delle tariffe d’estimo vigenti, in cui le classi catastali costituiscono una scala di graduazione della redditività ordinaria all’interno della medesima categoria e zona censuaria, definita attraverso livelli progressivi correlati alle caratteristiche edilizie, alle caratteristiche costruttive, alla dotazione impiantistica e alle condizioni di contesto urbano. L’incremento della redditività relativo a due classi contigue è valorizzato tramite la differenza percentuale tra le rispettive tariffe.
L’Agenzia chiarisce che non è necessario aggiornare il classamento e la rendita catastale se l’ampliamento degli impianti non comporta un aumento significativo della redditività dell’immobile, ossia in misura pari o superiore a differenze percentuali significative, in relazione al quadro di tariffa di riferimento.
Per valutarlo, si può confrontare il valore catastale dell’immobile prima e dopo l’intervento, in analogia con le modalità di calcolo per gli immobili a destinazione speciale e particolare, ossia confrontando il valore catastale ante intervento con il valore che assumerebbe ‘post’:
- il valore ‘ante’ si calcola dalla rendita catastale (pari al prodotto della rendita catastale per il pertinente moltiplicatore previsto dal decreto del Mef n. 5646 del 1991);
- il valore ‘post’ include anche il valore degli impianti aggiunti ed è ottenuto sommando al valore ‘ante’ il valore medio infracensuario degli impianti che hanno incrementato la dotazione, riportato all’epoca censuaria di riferimento 1988-89.
Il documento di prassi amministrativa riporta anche la formula in termini operativi, spiegandone nel dettaglio ogni elemento e con la precisazione che se gli impianti sono realizzati in più fasi si considera il valore complessivo dell’attuale dotazione e se gli interventi interessano più immobili, si ripartisce il valore tra le unità.
Infine l’Agenzia precisa che, in presenza di interventi ulteriori rispetto al mero ampliamento della dotazione impiantistica, è necessaria una valutazione tecnico-estimativa complessiva dell’incremento di redditività, considerato che il criterio indicato non si collega a una soglia normativa applicabile in via generalizzata, ai fini dell’esclusione dell’obbligo dichiarativo.
Indicazioni operative specifiche per la redazione degli atti di aggiornamento
Infine la risoluzione fornisce indicazioni sulle modalità di redazione delle dichiarazioni di aggiornamento prodotte mediante procedura informatica Docfa inerenti agli interventi realizzati.
Sul punto, è necessario che la relazione tecnica riporti la descrizione degli interventi eseguiti con l’elenco dei nuovi impianti installati e le relative caratteristiche principali.
Se a seguito dei lavori effettuati l’immobile dovesse assumere le caratteristiche di una categoria o di una classe catastale non presente nel quadro di tariffa vigente nella zona censuaria in cui essa è ubicata, la parte dichiarante dovrà indicare, nella relazione tecnica, la categoria e la classe proposte, presenti nel quadro di tariffa di altra zona censuaria del medesimo comune o di altro comune della medesima provincia.
L’obbligo di aggiornamento sussiste ogniqualvolta gli interventi edilizi risultino idonei a incidere sugli elementi rilevanti ai fini del classamento, con particolare riferimento alla redditività ordinaria dell’unità immobiliare. Di conseguenza, la rilevanza catastale degli interventi deve estendersi anche alle fattispecie in cui le migliorie apportate determinino un apprezzabile mutamento del livello qualitativo e funzionale dell’immobile, tale da incidere sulla relativa capacità reddituale.
In tal senso, assumono rilevanza gli interventi sulla dotazione impiantistica, suscettibili di incidere significativamente sul valore economico dell’immobile, in modo tale da comportare una rideterminazione del classamento.
Scadenzario Fiscale
01 Giu 2026 (7)
1) Superbollo: versamento
2) Versamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell'anno
3) Bollo auto: versamento
4) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
5) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
6) Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro
7) Comunicazione liquidazioni periodiche IVA effettuate nel primo trimestre solare
16 Giu 2026 (45)
1) Soggetti che corrispondono redditi di pensione : versamento quota canone Rai trattenuta ai pensionati
2) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento quota canone Rai trattenuta ai pensionati
3) Versamento imposta sugli intrattenimenti
4) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari
5) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti
6) Tobin Tax: versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, ai valori mobiliari e agli strumenti finanziari derivati
7) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale
8) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
9) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
10) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
11) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
12) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
13) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
14) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
15) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
16) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
17) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
18) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
19) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
20) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
21) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
22) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
23) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
24) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
25) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
26) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
27) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
28) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
29) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
30) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
31) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
32) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
33) Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017
34) Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
35) Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
36) Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop: liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente
37) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: liquidazione e versamento Iva mese precedente
38) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
39) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: versamento rata saldo IVA 2025
40) Soggetti che hanno affidato a terzi la contabilità: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente tenuto conto dell'Iva esigibile nel secondo mese precedente.
41) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
42) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
43) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
44) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale
45) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
30 Giu 2026 (40)
1) Dichiarazione dei redditi cartacea presentata dagli eredi
2) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
3) IRPEF: versamento primo acconto 2026 e saldo 2025
4) Addizionale Regionale all'IRPEF: versamento
5) Addizionale Comunale all'IRPEF: versamento primo acconto 2026 e saldo 2025
6) Soggetti IRES: versamento della c.d. Tassa Etica
7) Soggetti IRPEF: versamento della c.d. Tassa Etica
8) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
9) Versamento da parte dei creditori pignoratizi
10) IVIE: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026
11) IVIE: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026
12) IVAFE: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026
13) Versamento da parte dei creditori pignoratizi
14) CEDOLARE SECCA: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026
15) Sostituti c.d. "minimi": versamento ritenute su redditi di lavoro autonomo
16) Sostituti c.d. "minimi": versamento ritenute alla fonte su provvigioni
17) Sostituti c.d. "minimi": versamento ritenute alla fonte su indennità per cessazione del rapporto
18) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
19) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
20) IVA: versamento del saldo 2025
21) Soggetti Ires: versamento saldo IVA 2025
22) Soggetti Ires: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026 dell'Ires
23) Società "di comodo": versamento della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires
24) IRAP: versamento primo acconto 2026 e saldo 2025
25) Soggetti Ires: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026 dell'Irap
26) Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia: versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef
27) Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti di beni o aziende a favore dei CAF
28) Versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
29) Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026
30) Regime forfetario agevolato: versamento imposta sostitutiva
31) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità: versamento del primo acconto 2026 e del saldo 2025 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali
32) Noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto: versamento imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali
33) Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno: versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef
34) Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche: Presentazione del modello "REDDITI Persone Fisiche 2026" presso gli uffici postali in forma cartacea
35) Canone abbonamento TV: presentazione della dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo per il canone dovuto per il secondo semestre solare del 2026
36) Comuni: trasmissione delle informazioni suscettibili di utilizzo ai fini dell'accertamento
37) Comunicazione annuale dei dati relativi ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017
38) Canone abbonamento TV: presentazione della dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo per il canone dovuto per il secondo semestre solare del 2026
39) Collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico (POS) e gli strumenti di certificazione dei corrispettivi (registratore telematico-RT).
40) Canone abbonamento TV: presentazione della dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo per il canone dovuto per il secondo semestre solare del 2026
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Ragionieri Commercialisti
Reggio Emilia: 42121 - V.le IV novembre 8