Studio Mirabile Baccarani
Ragionieri Commercialisti - Revisori legali dei conti
Mirabile srl
Servizi amministrativi - contabili
- Reggio Emilia
- Mattina: 9:00 / 12:45
- Pomeriggio: 15:00 / 18:00
- mercoledì e venerdì pomeriggio chiuso
Rassegna Fiscale
La sfida sulle bollette, bonus ai redditi bassi e sconto alle imprese Ma c’è il nodo Bruxelles
Arriverà domani in Consiglio dei ministri il decreto Bollette che contiene i tagli sul costo dell’energia per famiglie e imprese. A favore delle famiglie ci sono due misure. La prima è un contributo straordinario di 90 euro per gli utenti che già percepiscono il bonus sociale. La seconda è un contributo volontario sul prezzo dell’energia del primo bimestre che i venditori potranno concedere nel 2026 e 2027 ai non titolari di bonus con Isee fino a 25 mila euro. Per questa misura sono stati stanziati 315 milioni di euro. Più controversa è invece la parte degli aiuti a favore delle imprese. E, in particolare la questione degli Ets che il Governo vorrebbe sterilizzare a monte, operazione però possibile solo con l’ok della Commissione europea. Questa misura ha messo in allarme i grandi produttori di energia, che temono di dover pagare il conto del taglio delle bollette.
Edilizia, riforma bloccata Ora le sanatorie sono in bilico
È fermo alla Ragioneria il Ddl del Governo che contiene la riforma edilizia. I dubbi sulle coperture stanno impedendo il suo approdo in Parlamento. Potrebbero, dunque, saltare le misure tanto attese da cittadini, imprese e professionisti, come le sanatorie facili per gli abusi commessi prima del 1967, il riordino delle autorizzazioni per i lavori in casa, l’accelerazione nella chiusura delle richieste di condono ancora aperte e l’allargamento del raggio d’azione del silenzio assenso. Sono molte le misure potenzialmente in grado di generare nuovi oneri a carico della finanza pubblica, a partire dalla definizione accelerata delle istanze ancora pendenti per i 3 condoni del 1985, del 1994 e del 2003. La pulizia che riguarda migliaia di pratiche potrebbe scaricare oneri sui Comuni, chiamati a renderla operativa con un consistente impiego di risorse.
Prestiti garantiti, in arrivo il premio a carico delle banche
Ha ottenuto il via libera della Corte dei conti e attende solo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale Mimit-Mef che introduce un premio aggiuntivo a carico degli istituti di credito che fanno maggiore ricorso alle garanzie del fondo per le Pmi. A pubblicazione avvenuta decorrerà il termine di applicazione della disposizione: dovranno essere conteggiate le garanzie richieste e ottenute. Le nuove disposizioni introducono franchigie al di sotto delle quali non è prevista la maggiorazione: una soglia è pari a un rapporto del 30% tra prestiti assistiti da garanzia e il totale degli impieghi erogati alle Pmi. Ad essa ne è affiancata una seconda, per tutelare le banche più piccole, in cui la franchigia si attesta a 200 milioni: al di sotto di questo ammontare nessun premio è dovuto.
Dichiarazione Iva, la check list per le scelte dei contribuenti
Sono iniziate le operazioni per la definizione della dichiarazione Iva 2026 relativa all’anno d’imposta 2025. Chi ha necessità di richiedere il rimborso del credito accelera le attività, al fine di presentare il modello dichiarativo già dallo scorso 1°febbraio. Chi, invece, provvede all’invio telematico della dichiarazione entro il 28 febbraio inserendo nel quadro VP i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre 2025 evita l’invio della Lipe. Il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione scadrà il prossimo 30 aprile e per coloro che non vi provvederanno tempestivamente e vorranno evitare l’omissione ci sarà l’ultima possibilità entro il 29 luglio con pagamento della sanzione ridotta di 25 euro. Coloro che operano con il pro-rata hanno la necessità di definire presto i dati della dichiarazione.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Modena, con la sentenza n. 582 depositata il 17 dicembre 2025, ha evidenziato che la detenzione di criptovalute tramite un soggetto estero presso il quale sono anche conservate le chiavi private configura un’attività finanziaria estera soggetta al monitoraggio fiscale, con obbligo di indicazione nel quadro RW, indipendentemente dal fatto che, fino al 31 dicembre 2022, la normativa non prevedesse in modo espresso le cripto-attività tra i beni oggetto di dichiarazione. Con questa sentenza i giudici tributari di primo grado hanno affermato la sussistenza dell’obbligo dichiarativo anche per gli anni antecedenti al 2023.
Assonime, con la circolare 2/2026, ha evidenziato un quadro di profonda incertezza sul valore base del contributo di 2 euro sulle spedizioni di valore non superiore a 150 euro, operativo in Italia dallo scorso 1°gennaio. La criticità più paradossale emerge sul piano tecnico della determinazione del valore della merce, dove si registra un corto circuito tra le diverse tipologie di dichiarazione doganale: nelle dichiarazioni ordinarie il superamento della soglia di 150 euro viene verificato sulla base del ‘valore in dogana’; al contrario, per le dichiarazioni semplificate, il parametro di riferimento è il ‘valore intrinseco’, che esclude tali costi se indicati separatamente in fattura. Questa asimmetria determina una conseguenza distorsiva: l’applicabilità del contributo non dipende dalle caratteristiche oggettive del bene, ma dallo strumento dichiarativo prescelto. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Tassa sui pacchi sotto accusa’ – pag. 25)
Criptovalute, monitoraggio fiscale anche per le annualità ante 2023
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Modena, con la sentenza n. 582 depositata il 17 dicembre 2025, ha evidenziato che la detenzione di criptovalute tramite un soggetto estero presso il quale sono anche conservate le chiavi private configura un’attività finanziaria estera soggetta al monitoraggio fiscale, con obbligo di indicazione nel quadro RW, indipendentemente dal fatto che, fino al 31 dicembre 2022, la normativa non prevedesse in modo espresso le cripto-attività tra i beni oggetto di dichiarazione. Con questa sentenza i giudici tributari di primo grado hanno affermato la sussistenza dell’obbligo dichiarativo anche per gli anni antecedenti al 2023.
Transizione 5.0, è a rischio la certificazione contabile
Risorse 5.0. A preoccupare diverse imprese è il termine del 28 febbraio entro il quale il revisore legale dei conti deve rilasciare la certificazione contabile. Questo documento è fondamentale per attestare l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la loro rispondenza contabile. La scadenza di fine mese è fissata come termine per la trasmissione della comunicazione di completamento del progetto Gse, corredata della certificazione energetica ex post e di tutta la documentazione richiesta, inclusa quella attestante il possesso della perizia asseverata e della certificazione contabile del revisore legale. In mancanza di suddetti atti entro il 28 febbraio le imprese decadono automaticamente dalla prenotazione del credito d’imposta.
Industria 4.0, sanabili le mancate comunicazioni
Nella risposta a interpello 40/2026 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la compensazione di crediti di imposta 4.0 è senza comunicazione preventiva al Gse. Per la regolarizzazione basta il versamento della sanzione di 250 euro se ancora non è stata presentata la dichiarazione dei redditi. La risposta affronta il caso che si è presentato diffusamente dopo l’introduzione della doppia comunicazione al Gse per la fruizione dei crediti d’imposta 4.0. Per gli investimenti effettuati tra il 1°gennaio e il 29 marzo 2024 era richiesta la sola comunicazione ‘ex post’. Per quelli effettuati dal 30 marzo 2024 era necessario presentate la comunicazione preventiva e poi quella ex post. Molte imprese, però, si sono limitate a trasmettere la comunicazione ex post procedendo poi alla compensazione dei crediti maturati. Le Entrate hanno ribadito che la mancata trasmissione delle comunicazioni non fa decadere dall’agevolazione ma senza la regolare comunicazione al Gse è impedita la fruizione dei crediti. (Ved. anche Italia Oggi: ‘No dati? No bonus. E sanzioni’ – pag. 29)
La ‘somma netta’ può bloccare la Cu del 2026
Il programma di controllo delle certificazioni uniche 2026, relative allo scorso anno, scarta alcune dichiarazioni per errore bloccante. Questo avviene se è stata erogata a un lavoratore la ‘somma netta’, introdotta dalla manovra 2025 per ridurre il cuneo fiscale, anche in assenza di giorni lavorati. A tale situazione, nella sezione ‘somma che non concorre alla formazione del reddito’ della Cu, la casella n. 718 denominata ‘tipologia’ presenta il codice “1”, la casella 721 identificata con la descrizione ‘giorni di lavoro dipendente’ è in bianco e risulta compilata la casella 725 ‘somma erogata’. Dal 2025 la riduzione del cuneo è diventata un’agevolazione fiscale non imponibile, riconosciuta in percentuale sul reddito annuo fino a 20 mila euro. Il datore di lavoro la eroga automaticamente, salvo recupero in sede di conguaglio se non spettante. Il problema emerge per ex dipendenti cessati nel 2024, pagati nel 2025 senza prestazioni lavorative. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in assenza di giorni lavorati, la somma non deve essere riconosciuta.
Extratime per la Rottamazione 4
Un emendamento al decreto legge Milleproroghe sul quale, ieri, il Mef ha espresso parere favorevole prevede tempi supplementari per la rottamazione quater. Potranno essere ripescati nella riammissione alla rottamazione i contribuenti decaduti che, dopo aver pagato la prima rata del 31 luglio 2025, non hanno rispettato la seconda fissata al 30 novembre. Per pagare la seconda rata ci sarà tempo fino al 28 febbraio prossimo. Le scadenze delle successive 8 rate resteranno fissate al prossimo 28 febbraio, al 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre 2026 e al 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre 2027. Stop, invece, all’emendamento di Forza Italia che prevedeva l’estensione all’annualità 2023 del ravvedimento speciale per gli anni 2018-2022.
Superbonus, crediti agli eredi
In caso di decesso del titolare/acquirente il credito fiscale da superbonus passa all’erede ma è necessario che lo stesso sia indicato nella dichiarazione di successione del de cuius nel quadro ER. Senza questa indicazione, l’eventuale utilizzo dei crediti da parte dell’erede in F24, sebbene con le successive specifiche e necessarie informazioni della coobbligazione all’interno della delega di pagamento, viene prima sospeso e poi scartato dai controlli automatizzati dell’Agenzia delle Entrate. Il credito acquistato va pro quota agli eredi. Il caso trattato è quello di un contribuente che ha acquistato un credito superbonus e che decede prima del termine di fruizione delle restanti quote di credito annualmente spendibili.
Perdite, deduzioni limate
La Corte di cassazione tributaria, nell’ordinanza n. 1284/2026 depositata in cancelleria lo scorso 21 gennaio, ha stabilito che l’accertamento fiscale al socio accomandante comporta l’applicabilità del limite alla deducibilità delle perdite. Conseguentemente la deduzione delle perdite non può superare l’ammontare del capitale sociale, anche se il contribuente, negli anni successivi, abbia rivestito il ruolo di amministratore di fatto. La vertenza nasce da un avviso di accertamento notificato al contribuente per l’anno d’imposta 2008, con cui si contestavano, tra gli altri, costi indeducibili relativi a perdite relative ad una società in accomandita semplice di cui il contribuente era socio accomandante.
Novità Fiscali
Istituzione dei codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva sui compensi per il trattamento economico accessorio erogati al personale non dirigenziale delle PA
La manovra 2026 ha previsto per il corrente anno che i compensi per il trattamento economico accessorio, comprensivi delle indennità di natura fissa e continuativa, erogati al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche, compreso il personale non dirigenziale in regime di diritto pubblico, sono assoggettati, salvo rinuncia espressa del prestatore di lavoro, a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15%.
Per consentire ai sostituti d’imposta il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva in parola, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 4/E del 29 gennaio 2026, ha istituito una serie di codici tributo che sono esposti nella sezione ‘Erario’, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna ‘Importi a debito versati’.
Per consentire ai sostituti d’imposta il versamento, tramite modello ‘F24 enti pubblici’ (F24 EP), dell’imposta sostitutiva in argomento, l’Agenzia ha istituito i seguenti codici tributo: ‘179E’, ‘180E’ e ‘181E’. I suddetti codici tributo sono esposti nella sezione ‘Erario’, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna ‘importi a debito versati’.
Istituzione dei codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato
La legge di Bilancio 2026 ha previsto che gli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti nell’anno in corso, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1°gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, sono assoggettati, salvo rinuncia espressa del prestatore di lavoro, a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%.
L’imposta in parola si applica soltanto ai lavoratori del settore privato con un reddito di lavoro dipendente, nell’anno 2025, non superiore a 33 mila euro.
Per consentire ai sostituti d’imposta il versamento, tramite il modello F24, della citata imposta sostitutiva l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 3/E del 29 gennaio 2026, ha istituito una serie di codici tributo esposti nella sezione ‘Erario’, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna ‘Importi a debito versati’.
Istituzione dei codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva sulle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, lavoro festivo, nonché per indennità di turno
La legge di Bilancio 2026 ha previsto, per l’anno in corso, che le somme corrisposte ai lavoratori dipendenti del settore privato a titolo di maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo e nei giorni di riposo settimanale, nonché di indennità di turno e ulteriori emolumenti riconosciuti al lavoro a turno, siano assoggettate a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15%.
Per consentire ai sostituti d’imposta il versamento, tramite il modello F24, dell’imposta sostitutiva in parola, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 2/E del 29 gennaio 2026, ha istituito una serie di codici tributo che sono esposti nella sezione ‘Erario’, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna ‘Importi a debito versati’.
Scadenzario Fiscale
02 Feb 2026 (20)
1) Versamento somme non trattenute dai sostituti di imposta a seguito della presentazione del modello 730/2025
2) Versamento somme non trattenute dai sostituti di imposta a seguito della presentazione del modello 730/2025
3) Superbollo: versamento
4) Versamento tasse annuali sulle concessioni governative
5) Versamento canone RAI per i soggetti per i quali non è possibile l'addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche
6) Bollo auto Friuli Venezia Giulia e Sardegna: versamento
7) Versamento somme non trattenute dai sostituti di imposta a seguito della presentazione del modello 730/2025
8) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
9) Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro
10) Presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale
11) Denuncia annuale delle variazioni dei redditi dominicale ed agrario
12) Canone abbonamento TV: presentazione della dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo
13) Canone RAI: comunicazione all'Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti che corrispondono pensioni senza vincolo di tesoreria unica
14) Opposizione a rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nell'anno d'imposta precedente e ai rimborsi effettuati nell'anno precedente per prestazioni parzialmente o completamente non erogate, per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata
15) Comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2025 (c.d. Esterometro)
16) Canone RAI: comunicazione all'Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti che corrispondono redditi da pensione con vincolo di tesoreria unica
17) Canone abbonamento TV: presentazione della dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo
18) Soggetti che effettuano erogazioni liberali per la realizzazione di "progetti culturali": Comunicazione dell'ammontare e dei beneficiari delle erogazioni liberali
19) Strutture sanitarie, medici, ed altri soggetti: comunicazione al Sistema TS dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche nel periodo 01/01/2025 - 31/12/2025
20) Canone abbonamento TV: presentazione della dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo
16 Feb 2026 (50)
1) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento quota canone TV trattenuta ai pensionati
2) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento quota canone TV trattenuta ai pensionati
3) Versamento imposta sugli intrattenimenti
4) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari
5) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti
6) Tobin Tax: versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, ai valori mobiliari e agli strumenti finanziari derivati
7) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
8) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
9) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
10) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
11) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
12) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
13) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
14) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
15) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
16) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
17) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
18) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
19) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
20) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
21) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
22) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
23) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
24) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
25) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
26) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento della rata relativa alle imposte dovute in sede di conguaglio
27) Versamento saldo imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR
28) Versamento saldo imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR
29) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento della rata relativa alle imposte dovute in sede di conguaglio
30) Enti pubblici: Versamento ritenute operate nel mese precedente
31) Enti pubblici: Versamento ritenute operate nel mese precedente
32) Enti pubblici: Versamento ritenute operate nel mese precedente
33) Enti pubblici: Versamento ritenute operate nel mese precedente
34) Enti pubblici: Versamento ritenute operate nel mese precedente
35) Enti pubblici: Versamento ritenute operate nel mese precedente
36) Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017
37) Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
38) Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
39) Associazioni sportive dilettantistiche e soggetti assimilati: versamento Iva 4 trimestre 2025
40) Subfornitura: Versamento IVA 4 trimestre 2025
41) Contribuenti Iva trimestrali speciali: versamento Iva 4 trimestre 2025
42) Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop: liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente
43) Enti pubblici: liquidazione e versamento Iva mese precedente
44) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
45) Soggetti che hanno affidato a terzi la contabilità: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al secondo mese precedente
46) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
47) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
48) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
49) Contribuenti Iva trimestrali "naturali": versamento Iva 4 trimestre 2025
50) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
20 Feb 2026 (1)
1) Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente
I Servizi dello Studio
Al tuo fianco sempre
Consulenza
- Fiscale e tributaria
- Societaria
- Del lavoro
- Amministrativa
- Contabile
- Contrattuale
Servizi
- Redazione bilanci - revisione e controllo
- Dichiarazioni fiscali e mod. 730
- Servizi amministrativi per le aziende - centro elaborazione dati, contabilità, paghe e contributi
- Amministrazioni condominiali
- Pratiche di successione - testamenti
- Servizi di consulenza legale - notarile - tecnica - varie con professionisti iscritti in Albi professionali
Lo Studio
La nostra storia
Competenza, trasparenza, legalità e centralità della Clientela sono i valori primari perseguiti dallo Studio.
Lo studio, anche utilizzando tutti i più moderni strumenti telematici, opera perseguendo il risultato migliore per la Clientela, offrendo un servizio di qualità, rispettando i tempi, la privacy e la deontologia professionale. Lo staff è continuamente aggiornato sulle ultime novità del settore proprio al fine di garantire al meglio i servizi.
Abbiamo una consolidata esperienza nella consulenza e assistenza societaria e tributaria, settore in cui operiamo dal 1984. La professionalità è messa al servizio del Cliente per cercare di soddisfare ogni sua esigenza. Le attività dello studio sono svolte sia direttamente che tramite terzi professionisti, specializzati e di assoluta fiducia, si è pertanto in grado di offrire alla Clientela una consulenza aziendale / privatistica di tipo globale, anche in materia legale – notarile – tecnica.
I professionisti dello studio e la società di servizi sono regolarmente assicurati.
Servizi svolti anche presso il Cliente
- Consulenza in materia di rapporti di lavoro dipendente e assimilati, gestione del libro unico del lavoro ed elaborazione delle buste paga.
- Tenuta ed elaborazione contabilità, predisposizione bilanci di esercizio e gestione dei relativi adempimenti di carattere civile e fiscale
- Dichiarazioni fiscali società di capitale, società di persone, dichiarazioni dei redditi persone fisiche e mod. 730, gestione delle relative imposte IMU e TASI
- Consulenza amministrativa anche con riguardo alla fatturazione elettronica ed alla conservazione digitale sostitutiva
- Incarichi di sindaco e revisore, attività di controllo contabile e fiscale.
- Consulenza e in ambito tributario e contenzioso tributario.
- Consulenza e assistenza nella predisposizione di contratti commerciali.
- Assistenza nella predisposizione di atti societari, delibere societarie ed operazioni straordinarie, redazione della contrattualistica privata e societaria, consulenza in materia contrattuale.
- Consulenza e assistenza nei rapporti con gli istituti di credito del cliente;
- Consulenza in materia successoria, dichiarazioni di successione
- Amministrazioni condominiali.
Contatti
Dove siamo e come contattarci
Sede di Reggio Emilia
recapito di Carpineti: telefonare allo studio 0522451525
Studio Mirabile Baccarani
Ragionieri Commercialisti
Reggio Emilia: 42121 - V.le IV novembre 8