Studio Mirabile Baccarani
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Rassegna Fiscale
Fisco, controlli boom: triplicate le indagini sui conti correnti
L’Amministrazione finanziaria sa bene che la lotta all’evasione si fa soprattutto con i controlli. Questo emerge nella relazione sul rendiconto generale pubblicata ieri dalla Corte dei conti. In aumento i controlli ordinari, ovvero le verifiche puntuali che consentono di individuare i redditi non dichiarati e i comportamenti elusivi, garantendo il recupero delle imposte dovute. Nel 2025 sono state 223.647, con un salto del 18% rispetto al 2024 e hanno consentito di accertare 16,46 miliardi di maggiore imposta. L’accelerazione è netta. Anche se per la Corte si tratta solo di un primo passo, dovrebbe portare a ‘concentrare ulteriormente la frequenza dei controlli, soprattutto per le attività a maggior rischio di evasione, anche attraverso un maggior utilizzo dei dati da disposizione dei sistemi informativi’. Nel database le informazioni da incrociare arrivano da fatture elettroniche emesse e ricevute, corrispettivi telematici e dai movimenti risultanti dall’Anagrafe dei rapporti finanziari. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Indagini sui c/c boom: +186%’ – pag. 21)
Per le compensazioni picco a 124 miliardi
Nel 2025 arriva a quasi 124 miliardi di euro il totale di Iva, dirette, crediti di imposte anticipate, recupero del bonus di 80 euro e agevolazioni. Un picco che ogni anno sale: l’aumento rispetto al 2023 è di poco meno del 15% e del 4,4% sul 2023. Le compensazioni nel mod. F24 per abbattere il conto finale dovuto all’Erario crescono soprattutto la spinta dei crediti d’imposta. Nella relazione sul rendiconto generale dello Stato la Corte dei conti evidenzia che: ‘Nel 2025 il livello complessivo di fruizione dei crediti d’imposta in compensazione ha raggiunto 67,32 miliardi, in crescita del 3% rispetto ai 65,17 miliardi registrati nell’anno precedente. La componente strutturalmente dominante è rappresentata dagli incentivi fiscali connessi ai bonus edilizi che assorbono da soli 44,1 miliardi, corrispondenti al 66% del totale delle compensazioni’. Due euro su tre portati in compensazione arrivano, quindi, dalle agevolazioni fiscali per gli interventi edilizi.
Tra sequestri e crediti bloccati 20 miliardi di falsi bonus edilizi
Nel suo intervento al 25esimo anniversario della Guardia di Finanza il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti ha annunciato che ammonta a 20 miliardi di euro la forte riduzione del tax gap derivanti da falsi bonus edilizi scoperti a partire dal 2022 e divisi praticamente a metà tra quelli sequestrati dalle Fiamme gialle e i bonus bloccati sul nascere dai controlli preventivi dell’Agenzia delle Entrate. Come anticipato, questa cifra ha contribuito sensibilmente a ridurre il deficit. E continua a giocare un ruolo importante in vista di un’ulteriore possibile revisione al ribasso nei ricalcoli di settembre. La lotta ai crediti illegittimi è solo l’aspetto più evidente di una questione strategica complessiva. Che, secondo il ministro, unisce sicurezza economica e finanziaria e sicurezza nazionale. Nei confronti del contribuente il Fisco assume un rapporto più dialogante e più digitale.
Aumenti contrattuali, più ampio il perimetro dell’imposta al 5%
Con la circolare n. 3/E di ieri l’Agenzia delle Entrate ha fornito, sotto forma di risposta a quesiti, indicazioni importanti in merito alle imposte sostitutive previste dalla legge di Bilancio 2026, già in parte oggetto di commento con la circolare n. 2/E/2026. Nuove indicazioni hanno riguardato l’applicazione delle imposte sostitutive del 5% sugli incrementi retributivi corrisposti nel 2026 ai lavoratori dipendenti del settore privato e del 15% sulle maggiorazioni per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale o per i turni previste dalla legge n. 199 del 30 dicembre 2025. Il documento di prassi amministrativa ha chiarito che gli incrementi previsti dai Ccnl relativi a indennità erogate mensilmente e connesse allo svolgimento delle mansioni possono essere detassati ove confluiscano nella retribuzione ordinaria, così come gli incrementi contrattuali derivanti da rinnovi dei Ccnl sottoscritti nel triennio 2024-2026 anche se relativi ad annualità precedenti.
Nelle banche perdite attese su crediti al netto della rivalutazioni
In merito alle misure riguardanti il mondo bancario l’ultima manovra economica ha previsto la deducibilità Ires e Irap delle svalutazioni dei crediti del primo e secondo stadio di rischio, stabilendo che, rispetto alle norme che prevedono tradizionalmente la deduzione immediata di tali svalutazioni, ciò venga rinviato invece in quinti. In questo contesto l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 24/E di ieri, ha chiarito che le svalutazioni, appunto deducibili in quinti, vanno assunte al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio. Come anticipato, la legge di Bilancio 2026 ha previsto che per i periodi d’imposta 2026, 2027, 2028 e 2029, per i crediti del primo e secondo stadio di rischio di credito, le svalutazioni derivanti esclusivamente dall’adozione del modello di rivalutazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese su crediti sono deducibili, in quote costanti, nell’esercizio in cui le stesso sono iscritte in bilancio e nei quattro successivi. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Banche, deduzione immediata’ – pag. 22)
Trasparenza e affidabilità marchi del Terzo settore
Ieri il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone ha incontrato, a Milano, le associazioni e fondazioni in merito al nuovo assetto fiscale del Terzo settore. Oggetto dell’incontro è la disciplina contenuta nel titolo X del decreto legislativo 117/2017. Si tratta di un cambio di impostazione con cui tutte le realtà del Terzo settore sono chiamate a fare i conti. Il legislatore si muove, infatti, verso un fisco calibrato sulle specificità del mondo non profit. Il cambio di paradigma è rappresentato da regimi speciali dotati di autonomia anziché agevolazioni o concessioni che sono state spesso oggetto di contestazioni e di procedure di infrazione da parte di Bruxelles. Per sostenere lo sviluppo del Terzo settore occorre facilitare gli investimenti. Carbone evidenzia l’opportunità di salvaguardare la trasparenza e premiare il dialogo virtuoso tra enti e Agenzia.
Rinnovabili, accesso diretto agli aiuti per gli impianti inferiori a 1 MW
Decreto FerX. I 23 miliardi di fondi stanziati per le energie rinnovabili saranno erogati attraverso contratti per differenza bidirezionale della durata di 20 anni. Il meccanismo prevede la definizione di un prezzo di esercizio per l’energia prodotta dagli impianti incentivati. Qualora il prezzo di mercato risulti inferiore al prezzo di esercizio, il produttore riceverà un’integrazione economica da parte dello Stato. Viceversa, se il prezzo di mercato dovesse superare il valore stabilito dal contratto, sarà il produttore a restituire la differenza. Questo sistema garantisce una maggiore stabilità dei ricavi per gli investitori e, contemporaneamente, tutela la finanza pubblica in presenza di prezzi energetici elevati. Gli impianti di potenza inferiore a 1 MW potranno accedere direttamente al regime incentivante senza partecipare alle procedure d’asta.
Niente sconti fiscali senza Ccnl
Niente sconti fiscali ai lavoratori dipendenti se l’azienda non applica il Contratto collettivo nazionale del lavoro (Ccnl). Infatti, in assenza di un contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro, non si applicano i due bonus fiscali previsti dalla legge di Bilancio 2026: detassazione al 5% degli incrementi retributivi derivanti da rinnovi contrattuali e quella del 15% delle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e per lavoro a turni. Queste due agevolazioni non spettano nei casi in cui non vi sia un Ccnl applicato dal datore di lavoro. A precisarlo è l’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 3/E/2026. L’Agenzia chiarisce anche che sono agevolabili pure le indennità di cassa e le altre indennità variabili in funzione della mansione, il superminimo assorbibile e le indennità di reperibilità.
Falsa asseverazione, il 110% ko
Con la sentenza n. 21670 dello scorso 12 maggio la Cassazione penale ha ribadito che i lavori eseguiti dopo il rilascio di una falsa asseverazione non riducono il profitto confiscabile né salvano il beneficio fiscale ottenuto, poiché il credito d’imposta generato da un’attestazione non veritiera deve essere considerato integralmente illecito, con conseguente decadenza dell’intera agevolazione. La pronuncia trae origine da una vicenda relativa a un intervento agevolato con Superbonus, nell’ambito della quale gli inquirenti contestavano l’indebita generazione di crediti d’imposta mediante l’attestazione dell’avvenuta esecuzione dei lavori che, alla data dichiarata, risultavano in realtà realizzati soltanto in misura minima.
Immobili al fisco in tutta la Ue
Bruxelles, ieri, ha presentato la proposta di rifusione della direttiva sulla cooperazione amministrativa in materia fiscale (Dac 10) con la quale punta a rafforzare la cooperazione fiscale tra i Paesi membri attraverso un accesso più ampio alle banche dati pubbliche e ai registri previsti dalla normativa antiriciclaggio. Cambia la nozione di ‘informazioni disponibili’ che viene estesa alle informazioni detenute da qualsiasi autorità pubblica nazionale, purché rientrino nella categoria oggetto di scambio. Le amministrazioni fiscali avranno quindi una base giuridica per accedere elettronicamente ai registri e alle banche dati gestite da altre amministrazioni, secondo il principio europeo del ‘once only’ che punta a evitare la duplicazione delle comunicazioni e a riutilizzare le informazioni già presenti nei sistemi pubblici.
A fini Irap benefici R&S radicati
Con la circolare n. 17 di ieri Assonime è intervenuta sulla dichiarazione annuale Ires ed Irap. In merito al rapporto tra credito R&S e Patent Box premiale evidenzia che la risposta delle Entrate n. 102/2026 non conferma in modo lineare il recupero progressivo dei benefici e, ai fini Irap, la restituzione dovrebbe avvenire solo se il Patent Box assorbe una base imponibile positiva. Vengono inoltre segnalate criticità sull’Ires premiale. Chiarimenti interessano i regimi di riallineamento e i bilanci redatti secondo principi contabili esteri. Assonime contesta l’interpretazione delle Entrate sulla distribuzione non proporzionale degli utili, ritenendola non del tutto condivisibile. Infine, commenta la nuova disciplina del ‘negative goodwill’, chiedendo chiarimenti sul relativo trattamento fiscale ordinario.
Novità Fiscali
Tassazione sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali dei premi di produttività e delle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili - Novità della manovra 2026
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 22/E del 9 giugno 2026, fornisce chiarimenti in merito alle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2026 in materia di tassazione sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali, riguardanti i premi di produttività e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato negli anni 2026 e 2027.
La risoluzione fa un excursus sulla tassazione agevolata in parola, evidenziando che è stata introdotta dalla legge di stabilità 2016. Originariamente era prevista nella misura del 10%, ai premi di produttività del settore privato e alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili dell’impresa da parte dei lavoratori, entro l’importo, inizialmente, di 2 mila euro lordi, elevabile a 2.500 euro per le aziende che prevedono il coinvolgimento dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro. Negli anni, limiti e aliquota sono stati ritoccati per rafforzare l’incentivo.
La stessa legge di stabilità del 2016 ha attribuito al dipendente la possibilità di scegliere se ottenere il premio in denaro o in natura (ovvero in benefit aziendali). Questi ultimi, se rientrano nelle categorie previste dall’articolo 51 del Tuir, non concorrono a formare reddito imponibile entro certi limiti, rendendo particolarmente conveniente la loro scelta.
Il legislatore, con la legge di Bilancio 2026, è intervenuto sui premi di produttività introducendo due modifiche. Ha previsto che ai premi di produttività e alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili, erogati negli anni 2026 e 2027, l’imposta è applicabile con l’aliquota ridotta all’1%, elevando il tetto massimo di imponibile da 3 mila a 5 mila euro.
Sul punto sono stati sollevati dubbi interpretativi in merito alla possibilità di consentire al lavoratore di optare per la sostituzione del premio in una delle forme di benefit aziendale di cui all’articolo 51 del Tuir, entro il nuovo limite di 5 mila euro.
Questo in quanto la manovra 2026, nel modificare l’aliquota d’imposta sostitutiva e il limite annuo di imponibile ammesso al regime di tassazione sostitutiva, fa riferimento solo al comma 182 della legge di stabilità 2016.
La risoluzione chiarisce che il comma 184 che consente la scelta tra premio in denaro o in natura, non è una disposizione autonoma, ma richiama la disciplina dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività e sulle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili.
Pertanto, deve ritenersi che, anche nel caso in cui il lavoratore opti per l’erogazione del premio in forma di benefit aziendale, trova applicazione il nuovo limite di imponibile di 5 mila euro previsto dalla legge di Bilancio 2026.
Come anticipato, quindi, per gli anni 2026 e 2027, il lavoratore potrà ricevere fino a 5 mila euro in denaro, beneficiando dell’imposta sostitutiva ridotta all’1%, oppure potrà decidere di convertire la stessa somma (anche in parte) in benefit aziendali.
Rilevanza catastale degli interventi di cui all’art. 119 Dl n. 34/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020
L’Agenzia delle Entrate dedica la risoluzione n. 21/E del 5 giugno 2026, alle richieste di chiarimenti formulate in merito ai criteri per l’individuazione delle tipologie di interventi edilizi che assumono rilevanza e per i quali sorge l’obbligo di aggiornamento catastale.
Le richieste di chiarimenti sono correlate alle lettere di compliance trasmesse dall’Agenzia in caso di mancata presentazione, da parte dei soggetti obbligati, degli atti di aggiornamento catastale per gli immobili interessati da lavori agevolati con il Superbonus.
I dubbi espressi e formulati alla Direzione centrale attengono alle variazioni catastali derivanti da interventi che modificano le caratteristiche costruttive ed impiantistiche delle unità immobiliari, dei fabbricati e delle aree a seguito dei quali le medesime unità sono suscettibili di un incremento di redditività.
Ambito di riferimento
La risoluzione chiarisce innanzitutto che i chiarimenti forniti nel presente documenti si applicano a tutti gli interventi edilizi, non solo a quelli relativi al Superbonus.
In merito agli adempimenti di natura catastale è bene ricordare che è obbligatorio dichiarare al Catasto tutte le variazioni nello stato degli immobili che incidono sugli elementi e le caratteristiche rilevanti ai fini della valutazione della categoria, della classe e della consistenza. Ciò si verifica in presenza di variazioni della destinazione d’uso, della consistenza, della conformazione e della sagoma dell’unità immobiliare, nonché delle caratteristiche costruttive, impiantistiche, tipologiche o distributive.
Il sistema estimativo del Catasto dei fabbricati si fonda su un modello di tipo comparativo, nel quale il classamento costituisce una valutazione tecnica del livello di redditività ordinaria dell’unità immobiliare, effettuata mediante confronto con altre unità presenti nel medesimo contesto territoriale, aventi caratteristiche simili.
In quest’ottica, dunque, l’eventuale incremento di redditività dell’unità immobiliare, derivante dagli interventi edilizi effettuati come, ad esempio, l’installazione di ascensori, comporta l’attribuzione del classamento che, per comparazione, corrisponde a quello di altre unità immobiliari già censite, aventi caratteristiche simili, ubicate nel contesto territoriale di riferimento.
Interventi concernenti la dotazione impiantistica
I maggiori dubbi interpretativi, oggetto delle richieste inviate all’Agenzia delle Entrate, hanno riguardato la rilevanza catastale degli interventi di ampliamento della dotazione impiantistica, anche tramite impianti tecnologici a servizio comune di più unità immobiliari.
Per l’eventuale aggiornamento catastale conseguente ad interventi sulla dotazione impiantistica, l’Agenzia indica come criterio operativo di ausilio l’iter logico esplicitato dalla circolare n. 36/E/2013, avente ad oggetto ‘Impianti fotovoltaici – Profili catastali ed aspetti fiscali’, precisando che i contenuti possono valere in linea di principio anche per altri tipi di ampliamento degli impianti. In particolare, rileva la configurazione del sistema delle tariffe d’estimo vigenti, in cui le classi catastali costituiscono una scala di graduazione della redditività ordinaria all’interno della medesima categoria e zona censuaria, definita attraverso livelli progressivi correlati alle caratteristiche edilizie, alle caratteristiche costruttive, alla dotazione impiantistica e alle condizioni di contesto urbano. L’incremento della redditività relativo a due classi contigue è valorizzato tramite la differenza percentuale tra le rispettive tariffe.
L’Agenzia chiarisce che non è necessario aggiornare il classamento e la rendita catastale se l’ampliamento degli impianti non comporta un aumento significativo della redditività dell’immobile, ossia in misura pari o superiore a differenze percentuali significative, in relazione al quadro di tariffa di riferimento.
Per valutarlo, si può confrontare il valore catastale dell’immobile prima e dopo l’intervento, in analogia con le modalità di calcolo per gli immobili a destinazione speciale e particolare, ossia confrontando il valore catastale ante intervento con il valore che assumerebbe ‘post’:
- il valore ‘ante’ si calcola dalla rendita catastale (pari al prodotto della rendita catastale per il pertinente moltiplicatore previsto dal decreto del Mef n. 5646 del 1991);
- il valore ‘post’ include anche il valore degli impianti aggiunti ed è ottenuto sommando al valore ‘ante’ il valore medio infracensuario degli impianti che hanno incrementato la dotazione, riportato all’epoca censuaria di riferimento 1988-89.
Il documento di prassi amministrativa riporta anche la formula in termini operativi, spiegandone nel dettaglio ogni elemento e con la precisazione che se gli impianti sono realizzati in più fasi si considera il valore complessivo dell’attuale dotazione e se gli interventi interessano più immobili, si ripartisce il valore tra le unità.
Infine l’Agenzia precisa che, in presenza di interventi ulteriori rispetto al mero ampliamento della dotazione impiantistica, è necessaria una valutazione tecnico-estimativa complessiva dell’incremento di redditività, considerato che il criterio indicato non si collega a una soglia normativa applicabile in via generalizzata, ai fini dell’esclusione dell’obbligo dichiarativo.
Indicazioni operative specifiche per la redazione degli atti di aggiornamento
Infine la risoluzione fornisce indicazioni sulle modalità di redazione delle dichiarazioni di aggiornamento prodotte mediante procedura informatica Docfa inerenti agli interventi realizzati.
Sul punto, è necessario che la relazione tecnica riporti la descrizione degli interventi eseguiti con l’elenco dei nuovi impianti installati e le relative caratteristiche principali.
Se a seguito dei lavori effettuati l’immobile dovesse assumere le caratteristiche di una categoria o di una classe catastale non presente nel quadro di tariffa vigente nella zona censuaria in cui essa è ubicata, la parte dichiarante dovrà indicare, nella relazione tecnica, la categoria e la classe proposte, presenti nel quadro di tariffa di altra zona censuaria del medesimo comune o di altro comune della medesima provincia.
L’obbligo di aggiornamento sussiste ogniqualvolta gli interventi edilizi risultino idonei a incidere sugli elementi rilevanti ai fini del classamento, con particolare riferimento alla redditività ordinaria dell’unità immobiliare. Di conseguenza, la rilevanza catastale degli interventi deve estendersi anche alle fattispecie in cui le migliorie apportate determinino un apprezzabile mutamento del livello qualitativo e funzionale dell’immobile, tale da incidere sulla relativa capacità reddituale.
In tal senso, assumono rilevanza gli interventi sulla dotazione impiantistica, suscettibili di incidere significativamente sul valore economico dell’immobile, in modo tale da comportare una rideterminazione del classamento.
Scadenzario Fiscale
01 Giu 2026 (7)
1) Superbollo: versamento
2) Versamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell'anno
3) Bollo auto: versamento
4) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
5) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
6) Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro
7) Comunicazione liquidazioni periodiche IVA effettuate nel primo trimestre solare
16 Giu 2026 (45)
1) Soggetti che corrispondono redditi di pensione : versamento quota canone Rai trattenuta ai pensionati
2) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento quota canone Rai trattenuta ai pensionati
3) Versamento imposta sugli intrattenimenti
4) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari
5) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti
6) Tobin Tax: versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, ai valori mobiliari e agli strumenti finanziari derivati
7) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale
8) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
9) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
10) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
11) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
12) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
13) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
14) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
15) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
16) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
17) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
18) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
19) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
20) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
21) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
22) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
23) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
24) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
25) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
26) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
27) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
28) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
29) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
30) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
31) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
32) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
33) Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017
34) Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
35) Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
36) Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop: liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente
37) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: liquidazione e versamento Iva mese precedente
38) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
39) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: versamento rata saldo IVA 2025
40) Soggetti che hanno affidato a terzi la contabilità: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente tenuto conto dell'Iva esigibile nel secondo mese precedente.
41) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
42) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
43) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
44) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale
45) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
30 Giu 2026 (40)
1) Dichiarazione dei redditi cartacea presentata dagli eredi
2) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
3) IRPEF: versamento primo acconto 2026 e saldo 2025
4) Addizionale Regionale all'IRPEF: versamento
5) Addizionale Comunale all'IRPEF: versamento primo acconto 2026 e saldo 2025
6) Soggetti IRES: versamento della c.d. Tassa Etica
7) Soggetti IRPEF: versamento della c.d. Tassa Etica
8) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
9) Versamento da parte dei creditori pignoratizi
10) IVIE: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026
11) IVIE: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026
12) IVAFE: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026
13) Versamento da parte dei creditori pignoratizi
14) CEDOLARE SECCA: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026
15) Sostituti c.d. "minimi": versamento ritenute su redditi di lavoro autonomo
16) Sostituti c.d. "minimi": versamento ritenute alla fonte su provvigioni
17) Sostituti c.d. "minimi": versamento ritenute alla fonte su indennità per cessazione del rapporto
18) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
19) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
20) IVA: versamento del saldo 2025
21) Soggetti Ires: versamento saldo IVA 2025
22) Soggetti Ires: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026 dell'Ires
23) Società "di comodo": versamento della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires
24) IRAP: versamento primo acconto 2026 e saldo 2025
25) Soggetti Ires: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026 dell'Irap
26) Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia: versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef
27) Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti di beni o aziende a favore dei CAF
28) Versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
29) Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026
30) Regime forfetario agevolato: versamento imposta sostitutiva
31) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità: versamento del primo acconto 2026 e del saldo 2025 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali
32) Noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto: versamento imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali
33) Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno: versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef
34) Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche: Presentazione del modello "REDDITI Persone Fisiche 2026" presso gli uffici postali in forma cartacea
35) Canone abbonamento TV: presentazione della dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo per il canone dovuto per il secondo semestre solare del 2026
36) Comuni: trasmissione delle informazioni suscettibili di utilizzo ai fini dell'accertamento
37) Comunicazione annuale dei dati relativi ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017
38) Canone abbonamento TV: presentazione della dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo per il canone dovuto per il secondo semestre solare del 2026
39) Collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico (POS) e gli strumenti di certificazione dei corrispettivi (registratore telematico-RT).
40) Canone abbonamento TV: presentazione della dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo per il canone dovuto per il secondo semestre solare del 2026
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Lo Studio
La nostra storia
Competenza, trasparenza, legalità e centralità della Clientela sono i valori primari perseguiti dallo Studio.
Lo studio, anche utilizzando tutti i più moderni strumenti telematici, opera perseguendo il risultato migliore per la Clientela, offrendo un servizio di qualità, rispettando i tempi, la privacy e la deontologia professionale. Lo staff è continuamente aggiornato sulle ultime novità del settore proprio al fine di garantire al meglio i servizi.
Abbiamo una consolidata esperienza nella consulenza e assistenza societaria e tributaria, settore in cui operiamo dal 1984. La professionalità è messa al servizio del Cliente per cercare di soddisfare ogni sua esigenza. Le attività dello studio sono svolte sia direttamente che tramite terzi professionisti, specializzati e di assoluta fiducia, si è pertanto in grado di offrire alla Clientela una consulenza aziendale / privatistica di tipo globale, anche in materia legale – notarile – tecnica.
I professionisti dello studio e la società di servizi sono regolarmente assicurati.
Servizi svolti anche presso il Cliente
- Consulenza in materia di rapporti di lavoro dipendente e assimilati, gestione del libro unico del lavoro ed elaborazione delle buste paga.
- Tenuta ed elaborazione contabilità, predisposizione bilanci di esercizio e gestione dei relativi adempimenti di carattere civile e fiscale
- Dichiarazioni fiscali società di capitale, società di persone, dichiarazioni dei redditi persone fisiche e mod. 730, gestione delle relative imposte IMU e TASI
- Consulenza amministrativa anche con riguardo alla fatturazione elettronica ed alla conservazione digitale sostitutiva
- Incarichi di sindaco e revisore, attività di controllo contabile e fiscale.
- Consulenza e in ambito tributario e contenzioso tributario.
- Consulenza e assistenza nella predisposizione di contratti commerciali.
- Assistenza nella predisposizione di atti societari, delibere societarie ed operazioni straordinarie, redazione della contrattualistica privata e societaria, consulenza in materia contrattuale.
- Consulenza e assistenza nei rapporti con gli istituti di credito del cliente;
- Consulenza in materia successoria, dichiarazioni di successione
- Amministrazioni condominiali.
Contatti
Dove siamo e come contattarci
Sede di Reggio Emilia
recapito di Carpineti: telefonare allo studio 0522451525
Studio Mirabile Baccarani
Ragionieri Commercialisti
Reggio Emilia: 42121 - V.le IV novembre 8