Studio Mirabile Baccarani
Ragionieri Commercialisti - Revisori legali dei conti
Mirabile srl
Servizi amministrativi - contabili
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Rassegna Fiscale
Deficit ed energia, spiraglio Ue ‘La flessibilità è possibile’
Non è di chiusura il segnale che la Commissione europea sta dando all’Italia, dopo la richiesta della premier Meloni di estendere all’energia la clausola nazionale di salvaguardia del patto di Stabilità per le spese in difesa. La presidente Ursula von der Leyen risponderà a breve, nel frattempo si sta monitorando la situazione. In ogni caso Bruxelles è pronta a usare la flessibilità esistente ma molto dipenderà da come evolverà la situazione. Con la presentazione delle previsioni macroeconomiche di primavera si certificherà il rallentamento della crescita causato dallo choc energetico innescato dalla guerra nel Golfo. Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, all’Ecofin dello scorso 5 maggio ha proposto di allargare all’energia la clausola di salvaguardia nazionale per le spese in difesa. La proposta non è stata accolta con grande interesse, ma con lo Stretto di Hormuz ancora bloccato le cose potrebbero cambiare. All’Eurogruppo di Cipro in programma per venerdì si capirà se altri Paesi si allineeranno alla proposta dell’Italia.(Ved. anche Il Sole 24 Ore: ‘Patto, negoziato Ue aperto Giorgetti: processo lungo’ – pag. 2)
La richiesta di Meloni a Bruxelles: via libera a una spesa da 5 a 9 miliardi
Con una lettera formale la premier Meloni ha chiesto alla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen che la clausola di salvaguardia che protegge gli investimenti nel settore della difesa, venga allargata anche al sostegno del settore energetico. La forchetta su cui mi muove la richiesta dell’Italia è quella di un’oscillazione minima dallo 0,2% del Pil e massima dello 0,4%. In sostanza si chiede di spendere da 4,5 sino a 9 miliardi di euro. Visto che dall’inizio dell’anno l’Italia ha già impiegato più di 2 miliardi, significa chiedere un alleggerimento delle regole fiscali attuali che consenta al Governo di intervenire quasi fino alla fine dell’anno. La forchetta indicata dal governo è flessibile proprio perché nessuno conosce il punto di caduta finale della crisi. Se la richiesta venisse accolta gli aiuti potrebbero estendersi agli autotrasportatori e ai consumatori. Il governo tedesco è contrario all’idea di nuovi indebitamenti e conferma la linea del rigore. (Ved. anche Il Sole 24 Ore: ‘Meloni va in pressing sui leader europei Confronto con Calenda su energia e industria’ – pag. 2 e Italia Oggi: ‘Meloni chiede deroga energetica’ – pag. 4)
Rottamazione, calendario diviso tra la quinquies e quella locale
È in corso di approvazione alla Camera la conversione in legge del decreto fiscale che contiene numerose novità in materia di definizioni agevolate. Si parte con una edizione speciale della rottamazione dei carichi degli enti territoriali affidati all’Ader, con regole del tutto analoghe a quelle della definizione statale ma con scadenze differite, applicabile su decisione dell’ente. Rottamazione quinquies con la tolleranza di cinque giorni per tutte le rate, ad eccezione della prima e dell’ultima. La rottamazione cinque statale presenta elementi comuni alla nuova rottamazione locale, con le sole eccezioni della tempistica e della individuazione dei carichi interessati. La rottamazione degli enti locali riguarda i carichi di qualsiasi tipo, tributari e non, che gli enti abbiano affidato ad Ader sino al 31 dicembre 2023 e non per gli altri carichi. Sono escluse solo le partite derivanti da sentenze di condanna per danno erariale della Corte dei conti.
Sorvegliati speciali i decaduti dalle sanatorie
Passaggio da una operatività attenta ai processi a una incentrata sui risultati. Programmazione delle attività a livello centrale, per le azioni di tipo massivo, e a livello locale, per le azioni più mirate. E, inoltre, monitoraggio dei grandi debitori, con morosità superiori a 250 mila euro. Sono alcune delle indicazioni contenute nel piano operativo 2026 dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, finalizzate a migliorare il grado di efficacia dei recuperi coattivi. La programmazione delle attività sarà sia a livello centralizzato che a livello locale o semi centralizzato. La prima includerà l’invio di intimazioni di pagamento, solleciti e preavvisi di fermi amministrativi. La seconda, invece, riguarda le azioni esecutive derivanti dalle segnalazioni degli enti pubblici, il blocco dei rimborsi dei crediti d’imposta, gli interventi nelle procedure promosse da terzi, le liquidazioni giudiziali, i pignoramenti immobiliari e le azioni conservative a tutela del credito pubblico.
Terzo settore, si lavora per evitare la penalità Irap
Sabato scorso si è tenuto ad Assisi un convegno dedicato al fisco del Terzo settore. Il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone, ha avviato un roadshow nazionale per supportare il settore. Il viceministro all’Economia Maurizio Leo ha ricordato il via libera di Bruxelles del 2025 che riconosce la specificità non profit degli enti del Terzo settore. La riforma, in vigore dallo scorso 1°gennaio, introduce agevolazioni fiscali su plusvalenze, Imu, Iva e corrispettivi associativi, favorendo equità tra enti. Resta però aperto il nodo Irap per gli enti divenuti non commerciali, con possibili forti aumenti di costi. Per attenuarli sono allo studio riduzioni progressive della base imponibile e un tetto massimo all’imposta. Il Terzo settore è stato infine ribadito come pilastro dell’economia sociale e risposta alla fragilità del territorio.
Concordato semplificato, ammessi i gruppi societari
Con il decreto dello scorso 13 gennaio il Tribunale di Palermo ha ammesso il concordato semplificato di gruppo nonché il trattamento fiscale delle sopravvenienze attive e delle note di variazione Iva. Nel caso analizzato il collegio palermitano la ammesso al concordato semplificato nove società appartenenti allo stesso gruppo, ritenendo più conveniente una gestione unitaria della crisi rispetto alla liquidazione separata. I giudici hanno inoltre escluso la necessità di suddividere i creditori in classi, coerentemente con la natura ‘semplificata’ della procedura e l’assenza di voto dei creditori. Sul piano fiscale il tribunale palermitano ha chiarito che lo stralcio dei debiti non genera sopravvenienze tassabili e ha riconosciuto l’applicabilità delle note di variazione Iva, garantendo neutralità fiscale al concordato semplificato. La pronuncia rafforza l’ammissibilità del concordato semplificato di gruppo e la tutela dell’interesse dei creditori
L’iper è fuori dal reddito del Cpb
Dalla lettura del decreto legge fiscale n. 38/2026 emerge che nella determinazione del reddito d’impresa oggetto di Concordato preventivo biennale ai fini delle imposte sui redditi non rileva l’iperammortamento. La maxi deduzione fiscale rientra invece nel saldo netto tra plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze attive e passive, perdite su crediti, maggiorazione del costo del lavoro, ecc., che determina una corrispondente variazione del reddito concordato. Il decreto legge in parola attende il voto di fiducia di Palazzo Madama. L’intervento del legislatore ha riguardato la modifica/integrazione dell’art. 16 del Dlgs 13/2024, attuativo della riforma fiscale che disciplina il funzionamento del Cpb in coordinamento con la normativa sull’iperammortamento.
Forfettari, precompilata a metà
La precompilata dei forfettari richiede ancora verifiche manuali, poiché non è pienamente accettabile senza modifiche. L’Agenzia delle Entrate fornisce alert per aiutare il contribuente a controllare dati potenzialmente errati. Un punto critico riguarda ricavi e compensi: la precompilata considera le fatture emesse come incassate nello stesso anno, mentre il regime forfettario segue il criterio di cassa. Occorre poi verificare i compensi da diritto d’autore, che potrebbero dover essere spostati dai redditi diversi al quadro LM dell’attività professionale. Anche i contributi previdenziali devono essere correttamente imputati nel modello. Restano da controllare requisiti di accesso al regime forfettario e l’eventuale aliquota agevolata del 5%. Infine, occorre verificare la correttezza dei codici ATECO indicati nella dichiarazione.
Affitti brevi, l’Ue avvia i controlli
Dal 20 maggio entra in vigore il regolamento Ue 2024/1028 che introduce un sistema europeo uniforme per la registrazione degli immobili destinati alle locazioni brevi e nuovi obblighi di controllo e trasmissione dati per piattaforme digitali come Airbnb e Booking. Si tratta del primo intervento organico europeo sulla raccolta e condivisione delle informazioni nel mercato degli affitti brevi. Il nuovo quadro non disciplina direttamente limiti, divieti o condizioni di accesso al mercato, che restano affidati agli Stati membri e agli enti territoriali, ma armonizza registrazione degli immobili, obblighi informativi dei locatori, trasmissione dei dati da parte delle piattaforme e punti di ingresso digitali unici nazionali.
Omissioni formali? Inezie
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, con la sentenza n. 754/2026 depositata lo scorso 23 febbraio, ha evidenziato che in materia di rimborsi Iva, i requisiti formali possono rilevare nella fase istruttoria ma non possono trasformarsi in ostacoli all’erogazione delle somme dovute. Ne consegue che il mancato adempimento di formalità non può prevalere sulla sostanza del diritto del contribuente, soprattutto quando l’omissione sia stata successivamente sanata e non abbia inciso sulla possibilità per il Fisco di effettuare controlli. Dunque, secondo i giudici milanesi l’Amministrazione finanziaria può richiedere documentazione ed effettuare controlli, ma non può negare o ritardare il rimborso se le irregolarità contestate non incidono sulla reale spettanza del credito tributario.
Rottamazione, enti in affanno
Giorni contati per i Comuni per salire sul treno della rottamazione quinquies. La delibera di adesione, infatti, dovrà essere approvata dal consiglio comunale entro il 30 giugno. Ma per circa mille comuni sarà quasi impossibile centrare questa tempistica. Si tratta dei 980 municipi che andranno al voto il 24 e 25 maggio per i quali non ci saranno i tempi tecnici per approvare la delibera, considerando che da essa dovrà essere anche corredata dal parere dell’organo di revisione e anche da un’analisi dei carichi affidati a Ader che tenga conto della loro vetustà e del grado di svalutazione mediante accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità. Un lavoro complesso difficilmente realizzabile in pochi giorni.
Novità Fiscali
Chiarimenti sulla detraibilità delle spese di coordinamento nei contratti di appalto e subappalto con general contractor nell’ambito del Superbonus
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 17/E del 29 aprile 2026, ha fornito chiarimenti in merito al corretto inquadramento tributario delle spese sostenute per gli interventi legati al Superbonus, in presenza di contratti di appalto e subappalto stipulati dalle imprese edili incaricate dei lavori.
I chiarimenti hanno riguardato, in particolare, la correttezza degli esiti dei controlli effettuati dalle Direzioni provinciali nei confronti delle imprese di costruzione che, in qualità di appaltatrici – e avvalendosi anche di imprese subappaltatrici – hanno realizzato i lavori per i quali i committenti hanno potuto fruire dello sconto in fattura.
Le imprese in parola, oltre a rivestire il ruolo di appaltatrici degli interventi agevolati, hanno assunto anche il ruolo di ‘general contractor superbonus’, obbligandosi verso il committente a gestire anche i rapporti con i vari professionisti coinvolti nei lavori e nelle procedure di asseverazione.
L’Agenzia ha rilevato che nell’affidamento dei lavori in subappalto, il corrispettivo applicato dall’impresa appaltatrice al committente, nella parte eccedente rispetto a quanto riconosciuto alle imprese subappaltatrici, viene considerato come corrispettivo per attività di mero coordinamento, con conseguente disconoscimento della detraibilità della corrispondente spesa per il committente.
Nei lavori legati al Superbonus diverse imprese edili si sono qualificate sul mercato come ‘general contractor Superbonus’. Si tratta di una espressione ‘atecnica’ dal punto di vista giuridico in quanto la figura del contraente generale è tipica dei contratti pubblici e non trova applicazione nei rapporti tra privati, come quelli relativi al Superbonus. Nel privato, però, vige il principio della piena autonomia negoziale e di conseguenza committente e appaltatore sono liberi di prevedere subappalti totali o parziali.
Pertanto, nei rapporti tra privati l’operatore che si presenta come general contractor Superbonus non assume alcuna qualifica speciale. La sua natura giuridica dipende solo dalle obbligazioni contrattuali assunte.
La possibilità di optare per la fruizione del beneficio fiscale sotto forma di sconto sul corrispettivo, direttamente in fattura dal fornitore al committente, ha dato impulso a prassi commerciali e modelli organizzativi di accentramento, in capo ad un unico soggetto, non soltanto del ruolo di ‘appaltatore unico’ ma, anche, di ‘referente amministrativo e finanziario unico’ del committente. Tutto questo relativamente alla realizzazione delle opere, ai servizi professionali tecnici di progettazione ed esecuzione dell’opera, ai servizi professionali di asseverazione e ai servizi amministrativi connessi al rilascio del visto di conformità fiscale.
Tre le tipologie contrattuali più diffuse nell’ambito del Superbonus:
- impresa appaltatrice che realizza gli interventi agevolati, con facoltà di subappalto;
- mandatario che contrattualizza e paga per conto del committente i professionisti tecnici e fiscali, coordinandoli sul piano amministrativo;
- commissionario di servizi amministrativi che applica lo sconto in fattura sia sui propri corrispettivi sia su quelli dei professionisti riaddebitati.
Distinzione tra general contractor ‘puro’ e general contractor ‘appaltatore’
L’Agenzia delle Entrate, in vari documenti di prassi, ha delimitato il perimetro delle spese sostenute in caso di lavori coordinati dal general contractor.
Di questo si è parlato in tre diverse risposte ad istanze di interpello pubblicate nel 2021 (risposte nn. 254, 261 e 480), a cui ha fatto seguito la circolare n. 23/2022 che ha fornito indicazioni di dettaglio, confermando quanto espresso in occasione delle tre richiamate risposte a interpello.
Dalla circolare n. 23/E/2022 emerge la nozione di ‘contraente generale’ ossia ‘general contractor’. Sono tali coloro che ‘ su incarico dei committenti (persone fisiche, condòmini) gestiscono i rapporti con le imprese nonché, in taluni casi, con i professionisti e i tecnici, che rilasciano le prescritte asseverazioni, e con i Caf o i professionisti che rilasciano il visto di conformità ai fini dell’opzione per il c.d. sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante al committente’, pur nella piena consapevolezza che ‘tale figura è stata […] normativamente individuata solo dalla disciplina dei contratti pubblici mentre, con riferimento agli interventi edilizi commissionati da soggetti privati, l’attività di ‘contraente generale’ è ordinariamente disciplinata nell’ambito dell’autonomia contrattuale che regola i rapporti privatistici che intercorrono tra il committente/beneficiario delle agevolazioni e le imprese e/o i professionisti’.
Dalla lettura della circolare emerge che ‘ai fini dell’applicazione delle agevolazioni fiscali, compreso il Superbonus, non rilevano gli schemi contrattuali utilizzati nei rapporti tra committente e general contractor – che attengono esclusivamente a profili civilistici – essendo, invece, necessario che siano debitamente documentate le spese sostenute e rimaste effettivamente a carico del committente/beneficiario dell’agevolazione’. Il corrispettivo corrisposto al general contractor per l’attività di mero coordinamento non rientra tra le spese ammesse al Superbonus in quanto non si tratta di costi direttamente imputabili alla realizzazione dell’intervento agevolato.
‘In sostanza, il committente può fruire del Superbonus in relazione ai costi che gli vengono addebitati da un’impresa o da un professionista, in qualità di general contractor, per l’esecuzione degli interventi nonché per il rilascio delle asseverazioni, delle attestazioni e del visto di conformità, a condizione che siano documentate le spese sostenute e rimaste effettivamente a carico del predetto committente/beneficiario dell’agevolazione, mentre non è ammesso alla detrazione alcun margine funzionale alla remunerazione dell’attività posta in essere dal general contractor, in quanto esso costituisce costo non incluso tra quelli detraibili’.
L’Agenzia delle Entrate, già con la circolare n. 30/E/2020, ha confermato che ‘sono agevolabili tutte le spese caratterizzate da una immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione, specificando che tra le predette spese non rientrano i compensi specificamente riconosciuti all’amministratore per lo svolgimento degli adempimenti dei condòmini connessi all’esecuzione dei lavori e all’accesso al Superbonus. Tale chiarimento è estendibile anche all’eventuale corrispettivo corrisposto al general contractor per l’attività di mero coordinamento svolta e per lo sconto in fattura applicato trattandosi, anche in questo caso, di costi non direttamente imputabili alla realizzazione dell’intervento. Pertanto, tale corrispettivo è, in ogni caso, escluso dall’agevolazione’.
La detrazione spetta anche quando il general contractor sia una ESCO (energy Service Company) che realizzerà presso vari clienti, privati cittadini o condomìni, interventi di riqualificazione energetica finalizzati alla fruizione del Superbonus.
Qualificazione dell’impresa appaltatrice e irrilevanza dell’assetto organizzativo
L’impresa che si obbliga nei confronti di un committente privato a realizzare determinate opere in regime di appalto mantiene la qualifica di impresa appaltatrice. Tale qualifica non dipende dalla modalità organizzativa prescelta per l’esecuzione delle opere, ma dall’assunzione dell’obbligazione realizzativa nei confronti del committente.
La natura di impresa appaltatrice resta sia quando l’impresa esegue i lavori con mezzi e personale proprio, sia quando li affida a terzi, mediante subappalto. In quest’ultimo caso la sua attività si concentra sul coordinamento tecnico dell’intervento, mentre l’esecuzione materiale è svolta dai subappaltatori. In ogni caso, l’impresa resta titolare dell’obbligazione principale verso il committente e, di conseguenza, delle correlate responsabilità civilistiche, amministrative e di sicurezza.
Ciò che caratterizza l’appalto è l’assunzione dell’obbligazione di risultato verso il committente. La decisione di eseguire i lavori direttamente o tramite subappalto, non incide sulla posizione giuridica né sulle responsabilità in capo all’impresa.
Trattamento fiscale del coordinamento e dello sconto in fattura e principi operativi per gli Uffici
Dai chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate emerge la doppia figura del general contractor che se esplica solo attività di coordinamento è considerato general contractor ‘puro’ mentre, se si occupa anche dell’esecuzione dei lavori riveste il ruolo di general contractor appaltatore.
Quando il general contractor opera come impresa appaltatrice e svolge anche attività di coordinamento amministrativo, il corrispettivo per il mero coordinamento nell’applicazione dello sconto in fattura non rientra tra le spese ammissibili al Superbonus; restano, invece, detraibili tutti i corrispettivi per l’esecuzione dei lavori.
Il fatto che la fattura del general contractor rechi esclusivamente i corrispettivi dovuti per l’esecuzione dell’appalto, senza alcuna voce distinta riferita all’attività di mero coordinamento o all’applicazione dello sconto in fattura, non consente una riproposizione automatica in tutto o in parte di tali importi da compensare per opere appaltate a compensi per servizi di coordinamento o per la gestione dello sconto. Una diversa qualificazione richiede infatti una motivazione specifica, supportata da idonei mezzi di prova, che dimostri come una quota del corrispettivo non attenga al normale margine dell’appaltatore nell’ordinaria attività di coordinamento dei lavori, ma si riferisca a un’attività di coordinamento amministrativo distinta e autonomamente remunerata.
Conclusioni
Per valutare correttamente la detraibilità delle spese è fondamentale distinguere tra le due tipologie di general contractor. Se il suo operato è di semplice coordinamento il relativo compenso non è imputabile ai lavori agevolati e, dunque, al Superbonus; pertanto, il general contractor c.d. ‘puro’ non ha diritto alla detrazione e allo sconto in fattura. Qualora, invece, il general contractor riveste il ruolo dell’appaltatore, il suo corrispettivo sarà detraibile o sarà possibile per lui accedere allo sconto in fattura. Naturalmente questo richiede il rispetto delle condizioni di legge, dei limiti di congruità, dei massimali previsti.
Ridenominazione del codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti di cui all’articolo 8 Dl n. 38/2026
Il decreto legge n. 38/2026 all’articolo 8 ha introdotto, per l’anno 2026, un contributo, sotto forma di credito d’imposta.
Per consentire la fruizione in compensazione, tramite il modello F24, del credito d’imposta in parola l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 14/E/2026 ha istituito il codice tributo ‘7079’.
Con la risoluzione n. 16/E del 23 aprile 2026 l’Amministrazione finanziaria ha provveduto a ridenominare il codice tributo ‘7079’ in ‘7079’ – denominato ‘Credito d’imposta – Articolo 8, del decreto legge 27 marzo 2026 n. 38’. Non cambiano le modalità di compilazione del modello F24 indicate nella risoluzione n. 14/E/2026.
Ridenominazione dei codici tributo per il versamento delle imposte del regime opzionale di tassazione alternativa per le imprese estere controllate (Cfc)
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 15/E del 16 aprile 2026, adegua il modello F24 alle novità del Tuir che hanno modificato la disciplina dell’opzione prevista per le imprese estere controllate (Cfc).
Per consentire ai soggetti controllanti di effettuare i versamenti delle imposte del regime opzionale di tassazione alternativa per le imprese estere controllate, l’Agenzia ha fornito le dovute istruzioni.
L’Amministrazione finanziaria ha provveduto anche a rideterminare i codici tributo per il versamento dell’imposta disciplinata dall’articolo 167, comma 4-ter del Tuir. L’aggiornamento si è reso necessario a seguito delle modifiche operate dal decreto legge n. 84/2025, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2025 n. 108.
Ad essere ridenominati sono i codici tributo istituiti con la risoluzione n. 64/E/2024. Restano ancora valide le modalità di compilazione del modello F24 contenute nella richiamata risoluzione n. 64/E/2024.
Istituzione del codice tributo per l'utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti di cui all’art. 8 Dl n. 38/2026
Per l’anno 2026 il legislatore ha previsto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari all’89,77% dell’importo richiesto dalle aziende che hanno presentato le comunicazioni di cui all’articolo 38, comma 10, primo periodo, del decreto legge n. 19/2024 – ‘Transizione 5.0’, e che hanno ricevuto dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) la comunicazione che l’investimento risponde tecnicamente ai requisiti di ammissibilità previsti dal decreto del ministero delle Imprese e del made in Italy 24 luglio 2024.
Il credito d’imposta in parola è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 entro il 31 dicembre 2026.
Al GSE spetta il compito di trasmettere all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni.
Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale.
Per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, tramite il modello F24 da presentare attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, la stessa ha istituito il codice tributo ‘7079’ denominato ‘Credito d’imposta – Transizione 5.0 – Articolo 8, del decreto legge 27 marzo 2026 n. 38’.
Istituzione della causale per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, delle sanzioni e degli interessi di spettanza della Cassa dottori Commercialisti
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 13/E del 1°aprile 2026, ha istituito la causale contributo per il versamento, tramite il modello F24, dei contributi previdenziali e assistenziali, delle sanzioni e degli interessi di spettanza della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei dottori commercialisti.
La nuova causale contributo è la seguente: ‘E150’ denominata ‘Cassa Nazionale di previdenza e assistenza a favore dei Dottori commercialisti – adempimenti CNPADC’.
Scadenzario Fiscale
04 Mag 2026 (1)
1) Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro
18 Mag 2026 (47)
1) Versamento imposta sugli intrattenimenti
2) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti
3) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari
4) Tobin Tax: versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, ai valori mobiliari e agli strumenti finanziari derivati
5) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale
6) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
7) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
8) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
9) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
10) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
11) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
12) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
13) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
14) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
15) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
16) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
17) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
18) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
19) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
20) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
21) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
22) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
23) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
24) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
25) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
26) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
27) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
28) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
29) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
30) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
31) Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017
32) Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
33) Contribuenti Iva trimestrali "per opzione": versamento Iva 1 trimestre
34) Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
35) Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop: liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente
36) Contribuenti Iva trimestrali (subfornitori): Versamento Iva dovuta nel 1 trimestre relativa alle operazioni derivanti da contratti di subfornitura
37) Associazioni sportive dilettantistiche e soggetti assimilati: versamento Iva 1 trimestre
38) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: liquidazione e versamento Iva mese precedente
39) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
40) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: versamento saldo IVA 2025
41) Soggetti che hanno affidato a terzi la contabilità: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente tenuto conto dell'Iva esigibile nel secondo mese precedente.
42) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
43) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
44) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
45) Contribuenti Iva trimestrali "naturali": versamento Iva relativa al 1 trimestre
46) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale
47) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
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Reggio Emilia: 42121 - V.le IV novembre 8